Giudizio di ottemperanza e nuovo diritto

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 974.

La massima estrapolata:

In sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad esso conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire.

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 974

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7350 del 2018, proposto da
An. Ga., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 00274/2018, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza T.A.R. Lazio-Sezione staccata di Latina n. 671/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Francesco Mele e udito, per le parti, l’avvocato Ma. To.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 671/2016 del 3-11-2016 il Tribunale Amministrativo per il Lazio-Sezione staccata di Latina accoglieva il ricorso proposto dalla signora An. Ga., inteso ad ottenere: l’annullamento del provvedimento n. 31801 del 30-8-2001, con il quale il Comune di (omissis) aveva alla stessa richiesto il pagamento di ulteriori somme a titolo di conguaglio della oblazione e degli oneri concessori relativi al condono edilizio di cui alla pratica n. 1151 del Registro Generale; la declaratoria, in relazione alla suddetta pratica, dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso.
Passata in giudicato la prefata sentenza, la signora Ga. proponeva ricorso per esecuzione del giudicato ex art. 112 del c.p.a., lamentando il mancato rilascio della concessione edilizia in sanatoria e chiedendo al Tribunale di voler: ” dichiarare la mancata esecuzione del giudicato….e di disporre la nomina di un commissario ad acta…comunque con l’incarico di disporre quant’altro necessario affinchè : – al ricorrente sia rilasciato in sanatoria il permesso di costruire per l’immobile di cui alla pratica di condono edilizio n. 1151 del registro generale senza pagamento di alcun conguaglio della oblazione nè degli oneri concessori in quanto dichiarati prescritti; – sia corrisposto il rimborso delle spese del ricorso liquidate in euro 1000,00, oltre oneri di legge”.
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 274/2018 del 16-5-2018, rigettava il ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Avverso la prefata sentenza la signora Ga. An. ha proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
Essa ha lamentato: 1) Violazione dell’art. 114 c.p.a. – violazione dell’effetto conformativo del giudicato; 2) Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su una domanda.
Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 7 febbraio 2019.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello la signora Ga. An. lamenta: violazione dell’articolo 114 del c.p.a. e violazione del principio dell’effetto conformativo del giudicato.
Evidenzia che il Tribunale, nella sentenza n. 671/2016 del 3-11-2016, aveva ritenuto la pratica di condono completa per poter stabilire la prescrizione del diritto dell’ente a chiedere ulteriori conguagli dell’oblazione, con la conseguenza che il rilascio del titolo abilitativo rappresentava la legittima conseguenza della accertata completezza della pratica di condono.
A fronte di ciò, della dichiarata prescrizione dei diritti al conguaglio ed al pagamento degli oneri concessori, della formazione del silenzio-assenso, il rilascio del titolo in sanatoria discendeva dall’effetto conformativo della pronuncia.
Lamenta, pertanto, l’erroneità della sentenza laddove non ha rettamente applicato l’effetto conformativo del giudicato, il quale impone all’interprete, al fine di dare esatta e compiuta esecuzione al decisum, di non limitare la ricerca dei contenuti al solo effetto demolitorio, ma di valutare anche i connessi e conseguenti effetti relativi all’obbligo per la pubblica amministrazione di porre in essere la successiva attività in modo da conformarsi ai canoni di legittimità sanciti dalla sentenza medesima.
Evidenzia, al di là di ogni interpretazione del giudicato, che una volta ritenuta la pratica completa e prescritto il termine per poter richiedere alcunchè anche in punto di oneri economici, la concessione in sanatoria deve essere rilasciata per legge a prescindere da quelle che sono le domande contenute nel ricorso iniziale.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
La gravata sentenza così motiva sul punto.
“Considerato… che con l’odierno ricorso per l’ottemperanza la sig.ra Ga. ha chiesto che questo Tribunale, previa dichiarazione di mancata esecuzione del giudicato, disponga tutti gli incombenti affinchè alla ricorrente “sia rilasciato in sanatoria il permesso di costruire per l’immobile di cui alla pratica di condono edilizio n. 1151 del registro generale senza pagamento di alcun conguaglio della oblazione né degli oneri concessori in quanto dichiarati prescritti”;
Considerato che in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad esso conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2018, n. 338; sez. V, 6 novembre 2015 n. 5075…;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato, dal momento che l’anzidetta domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria afferisce ad una situazione giuridica soggettiva nuova ed ulteriore rispetto a quella fatta valere ed affermata con la sentenza da eseguire, ancorchè ad essa collegata, che non è neppure contenuta nel relativo dispositivo o illustrata nelle motivazioni; “.
Il Collegio condivide la determinazione reiettiva del giudice di primo grado.
E tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.
Va in primo luogo precisato che una domanda di rilascio della concessione in sanatoria non è contenuta nel ricorso originariamente proposto dalla signora Ga..
Questa, invero, ha domandato al Tribunale: l’annullamento del provvedimento n. 31801 del 30-8-2011 con il quale il Comune ha richiesto il pagamento di ulteriori somme a titolo di conguaglio della oblazione e degli oneri concessori relativi al condono edilizio; la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso al rilascio della concessione in sanatoria.
Ciò posto, la sentenza n. 671/2016 del Tribunale Amministrativo, passata in giudicato, perimetra l’oggetto della propria decisione all’esame degli atti con i quali il Comune di (omissis) ha chiesto il pagamento degli importi determinati a titolo di conguaglio oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria.
Essa, in particolare, “ritiene fondato il primo motivo con cui si eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune di (omissis) al pagamento degli importi richiesti”.
Aggiunge, in motivazione, che “il diritto del Comune di (omissis) al pagamento del conguaglio dell’oblazione per la pratica di condono di cui si discute si è prescritto, al più tardi, decorsi trentasei mesi dalla presentazione dell’integrazione documentale della domanda di condono, assunta al protocollo del Comune il 13.3.1989 (cfr. all. 4 al ricorso), che ha reso la predetta domanda completa ai fini della determinazione dell’oblazione. Il diritto in questione si è prescritto, pertanto, al più tardi il 12.3.1992”; specificando, altresì, che “dalla documentazione in atti si ricava che l’istanza di condono presentata dalla ricorrente – per come completata attraverso l’integrazione documentale del 13.3.1989- contenesse tutti i documenti necessari ad identificare compiutamente le opere da condonare; pertanto, almeno da tale data è iniziato il decorso del termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 35, diciottesimo comma, primo periodo, della l. n. 47/85 per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono”.
Dal contenuto della sentenza, individuato sulla base della motivazione resa in relazione alle domande proposte, emerge, dunque, che il Tribunale, accertata la completezza della pratica di condono edilizio della ricorrente, ha ritenuto prescritto il diritto dell’ente a richiedere ulteriori conguagli per decorso del termine di trentasei mesi dalla presentazione della integrazione documentale ed ha sostanzialmente ritenuto, sia pure indicando la decorrenza del relativo termine dal 13.3.1989, formatosi il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria essendo trascorsi ventiquattro mesi dalla produzione della richiamata integrazione documentale.
Gli effetti rivenienti dal prefato giudicato, dunque, oltre a quello demolitorio del provvedimento oggetto di impugnativa, consistono nel divieto di richiedere per il futuro al privato ulteriori somme a titolo di conguaglio per la pratica di condono di cui è controversia.
L’effetto conformativo del giudicato, inteso quale regola di condotta da esso derivante in capo all’amministrazione, si connota, invece, quanto alla declaratoria di avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, unicamente nell’obbligo per il Comune di riconoscere come esistente il titolo abilitativo formatosi per silentium e, dunque, regolarizzata l’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Invero, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si rinviene, nella motivazione della sentenza n. 671/2016, la frase “Appare dunque consequenziale l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare il permesso in sanatoria”.
Non discende, dunque, dal giudicato l’obbligo di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, inteso come atto che, con effetti suoi propri, regolarizza la costruzione già edificata e la legittima urbanisticamente.
Tanto in relazione al fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha domandato l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e non anche il rilascio di un provvedimento abilitativo ed in considerazione della circostanza che, essendo intervenuto già, con silenzio significativo ad esito positivo, il titolo abilitativo, non vi è obbligo di adozione di un provvedimento, avente effetti costitutivi, già essendosi prodotto l’effetto di regolarizzazione e dovendo il Comune unicamente riconoscerne l’esistenza.
Di poi, l’adozione da parte del Comune di un atto che, con valenza meramente dichiarativa e ricognitiva, attesti l’avvenuta regolarizzazione della costruzione per effetto della intervenuta formazione del silenzio-assenso e dia atto della formazione del permesso di costruire in sanatoria per silentium, è pretesa che potrà essere fatta valere in sede diversa dal presente giudizio di ottemperanza, non rientrando essa nel perimetro del giudicato, anche in considerazione della mancata proposizione di una domanda in tal senso nel ricorso introduttivo del giudizio di cognizione.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, il primo motivo di appello è infondato e, di conseguenza, il gravame va respinto nella parte in cui si chiede che, in ottemperanza al giudicato di cui alla citata sentenza n. 671/2016, venga ordinato che alla ricorrente sia rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
La sentenza di primo grado, dunque, per tale parte deve essere confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali sopra rese.
Con il secondo motivo di appello la signora Ga. lamenta: violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articolo 112 c.p.c.- omessa pronuncia su una domanda.
Rileva che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sulla domanda di ottemperanza alla sentenza n. 671/2016 nella parte relativa alla condanna alle spese del Comune di (omissis).
Il motivo di appello è fondato.
Con la prefata sentenza n. 671/2016 il Tribunale Amministrativo, applicando il principio della soccombenza, ha condannato “il Comune di (omissis) a corrispondere alla sig.ra An. Ga. la somma di euro 1.000, 00, oltre oneri di legge”.
Nel ricorso per l’esecuzione del giudicato la stessa ha richiesto che le venisse “corrisposto il rimborso delle spese del ricorso liquidate in euro 1.000, 00, oltre oneri di legge”.
Il Tribunale, nella sentenza in questa sede gravata, ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale capo della domanda.
Ciò posto, ritiene la Sezione che la domanda di ottemperanza sia per tale parte da accogliere, considerandosi che la condanna alle spese costituisce componente del giudicato del quale si è chiesta l’esecuzione e che non risulta che il Comune di (omissis) abbia provveduto al pagamento della relativa somma.
Conseguentemente, deve essere ordinato al Comune di (omissis) di provvedere, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia, al pagamento, in favore della signora An. Ga., delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio-Sezione staccata di Latina n. 671/2016 in euro 1000,00, oltre oneri di legge.
Conclusivamente, dunque, l’appello deve essere in parte respinto ed in parte accolto, nei sensi più sopra specificati.
Va dichiarata l’irripetibilità delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti e della mancata costituzione in giudizio del Comune di (omissis).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi in motivazione precisati e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ordina al Comune di (omissis) di provvedere, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, al pagamento, in favore della signora An. Ga., delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio-Sezione staccata di Latina n. 671/2016 in euro 1000,00, oltre oneri di legge.
Spese del doppio grado irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo – Consigliere

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