Giudizio di legittimità e produzione di documentazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24942.

Giudizio di legittimità e produzione di documentazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché nuovi) volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito dell’atto d’appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo).

Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24942. Giudizio di legittimità e produzione di documentazione

Data udienza 2 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Rilascio del fondo – Domanda riconvenzionale – Migliorie – Pagamento somme – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Competenza giurisdizionale – Legge 179 del 2018 – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22774-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/05/2019.

Giudizio di legittimità e produzione di documentazione

RILEVATO

che:
con ricorso del 28 novembre 2008 (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS), evocava in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, (OMISSIS), deducendo di essere proprietaria di un fondo in agro di Bracigliano e chiedendo il rilascio del terreno. Si costituiva il resistente eccependo l’incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente la Sezione Specializzata Agraria, atteso che il rapporto tra le parti non era di comodato, ma di affitto agrario e deducendo l’improponibilita’ della domanda, per mancanza di disdetta tempestiva e, nel merito, l’infondatezza, spiegando domanda riconvenzionale per le migliorie apportate al fondo. Nelle more del giudizio decedeva (OMISSIS) e si costituiva (OMISSIS);
il Tribunale di Salerno, con sentenza dell’11 luglio 2016, dichiarava l’incompetenza in favore della Sezione Specializzata Agraria, davanti alla quale (OMISSIS) provvedeva a riassumere il giudizio. Si costituiva (OMISSIS) insistendo nelle medesime difese ed eccependo, altresi’, l’improcedibilita’ del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza del 7 gennaio 2019, accoglieva la domanda di (OMISSIS) e ordinava il rilascio del fondo, con condanna di (OMISSIS) al pagamento dei canoni di affitto scaduti e non pagati. Rigettava le altre domande;
avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS), con ricorso del 7 Febbraio 2019, deducendo che, sin dal 1969, tra le parti originarie era sorto un contratto verbale di affitto agrario, successivamente formalizzato per iscritto, nel 1996, con la previsione di un canone e la corresponsione dei prodotti della campagna. Deduceva l’erronea valutazione della prova della qualita’ di erede di (OMISSIS), lamentava l’inammissibilita’ delle domande nuove proposte in sede di riassunzione, rilevava la mancata indicazione della data di inizio del rapporto, contestava gli effetti della raccomandata relativa alla disdetta del rapporto e contrastava il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto le migliorie apportate. Si costituiva l’appellato eccependo la tardivita’ dell’impugnazione per decorso del termine breve, oltre che l’inammissibilita’ dell’appello per difetto di specificita’ dei motivi. Nel merito contestava la fondatezza dell’impugnazione;
la Corte d’Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza del 16 maggio 2019, dichiarava l’appello inammissibile perche’, a fronte della notificazione della sentenza eseguita in data 7 gennaio 2019 in via telematica presso il procuratore costituito dell’appellante, il ricorso era stato depositato il 7 febbraio 2019, mentre il termine di 30 giorni scadeva il giorno precedente;
avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione (OMISSIS) affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).

 

Giudizio di legittimità e produzione di documentazione

CONSIDERATO

che:
con il ricorso si deduce la violazione dell’articolo 325 c.p.c. e del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello il deposito dell’atto di impugnazione e’ stato effettuato alle ore 17.23 del giorno 6 febbraio 2019, con modalita’ telematica, come risulta dalla mail attestante l’accettazione dell’inoltro. Mentre il giorno successivo, il 7 febbraio 2019, alle 09:14 perveniva, da parte della cancelleria della Corte d’Appello di Salerno, l’accettazione della busta inoltrata e, conseguentemente, l’appello veniva iscritto a ruolo;
il direttore di cancelleria avrebbe attestato documentalmente che “in relazione alla busta telematica contenente l’atto di appello relativo alla causa in oggetto, pervenuta in data 6 febbraio 2019, alle 17: 24, l’ufficio procedeva all’accettazione della stessa il giorno successivo”;
il motivo e’ fondato. Rileva la Corte che, riguardo alla certificazione di cancelleria relativa alle modalita’ di deposito del ricorso in appello, non trova applicazione il divieto previsto dall’articolo 372 c.p.c. secondo cui “non e’ ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso”;
il testo pone la regola generale dell’inammissibilita’ della produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione, esprimendo l’idea di un giudizio senza istruttoria. A tale regola sono poste alcune eccezioni. Si tratta, in particolare, della possibilita’ di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullita’ inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri dell’atto (cosi’, Cass., sez. un., 27 luglio 2009, n. 17357, con la conseguenza per cui il divieto e’ destinato a permanere nell’ipotesi in cui si’ lamenti la nullita’ della sentenza per effetto di altre nullita’ verificatesi nel corso del procedimento e che sulla sentenza si ripercuotono solo per derivazione: Cass., 26 ottobre 2006, n. 23026), nonche’ quelli attinenti a ogni questione di rito riguardante direttamente l’ammissibilita’ del giudizio di cassazione, quale la tempestivita’ del ricorso (Cass., Sez. un., 20 giugno 2007, n. 14294) o la tardivita’ dello stesso (Cass., 28 marzo 2000, n. 3736), ovvero la sua inammissibilita’ per intervenuta acquiescenza (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3934);
ma nel caso di specie il (OMISSIS) non aveva interesse ad attestare la tempestivita’, atteso che, come emerge da pagina 12 del ricorso per cassazione, l’atto di appello era stato “tempestivamente depositato all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio destinatario, secondo quanto previsto” dalla normativa in materia ( Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 13). Pertanto, l’attestazione del direttore di cancelleria e’ conseguente al rilievo operato dal giudice di appello della tardivita’ del deposito dell’atto di impugnazione, rispetto ad elementi comunque acquisibili dal SICID;
nel merito, la Corte territoriale non ha considerato l’inoltro telematico dell’atto avvenuto il 6 febbraio 2019. Il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza, come previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2018, articolo 16 bis, comma 7. Quindi, il deposito si perfeziona quando viene emessa la seconda mail ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass., 27 giugno 2019 n. 17328);
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare in rito, non erano stati esaminati i presupposti decisivi dell’azione oggetto dei motivi di impugnazione, dei quali dovra’ occuparsi il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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