Giudizio di appello instaurato dalla parte civile

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 21 maggio 2019, n. 22170.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in applicazione analogica dell’art. 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il differente reato, atteso che l’oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell’imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all’azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero

Sentenza 21 maggio 2019, n. 22170

Data udienza 24 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Seccia Domenico che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
Udito il difensore della parte civile avv.to (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS) che deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta.
Udito il difensore dell’imputata avv.to (OMISSIS) che si riporta ai motivi e si associa alle conclusioni del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 10 luglio 2012 il tribunale di Padova assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 477 c.p. perche’ il fatto non costituisce reato e dal delitto di truffa aggravata ai danni dello stato perche’ il fatto non sussiste. Avverso detta sentenza proponeva appello la parte civile, comune di (OMISSIS), il quale chiedeva che, accertata incidentalmente la responsabilita’ della (OMISSIS), la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni con liquidazione di una provvisionale.
1.2 La corte di appello di Venezia, con successiva pronuncia del 13 luglio 2017, in riforma della sentenza del tribunale di Padova, assolveva l’imputata dal reato di cui all’articolo 477 c.p. perche’ il fatto non sussiste e, quanto, alla residua imputazione riteneva la diversita’ del fatto emerso rispetto a quello contestato e trasmetteva gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Padova.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore di fiducia, avv.to (OMISSIS), il quale deduceva:
– nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 604 c.p.p. posto che proposto appello dalla sola parte civile doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza di primo grado agli effetti penali e la corte di appello non poteva fare applicazione dell’articolo 604 c.p.p. il cui presupposto e’ sempre una decisione di condanna;
– nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 649 c.p.p. sussistendo preclusione del giudicato assolutorio quanto alla responsabilita’ penale per fatto differente;
– nullita’ della sentenza per difetto di motivazione con riferimento al rigetto della domanda avanzata dalla difesa dell’imputato di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio avendo il giudice di appello disposto la compensazione delle spese in violazione della disciplina dettata dall’articolo 92 c.p.p..
1.4 Con memoria depositata in cancelleria, la parte civile comune di (OMISSIS) eccepiva, in relazione al primo motivo di ricorso, il difetto di interesse e comunque la violazione del principio di tassativita’ delle impugnazioni non potendo l’imputato proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di trasmissione degli atti al P.M. perche’ si proceda per fatto diverso. In ogni caso, deduceva l’infondatezza delle ragioni principali di doglianza ed infine contestava la fondatezza del motivo in punto liquidazione delle spese avendo il giudice fatto applicazione del potere discrezionale conferitogli dall’articolo 541 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Va in primo luogo respinta la prospettazione esposta dalla parte civile nella memoria depositata e secondo cui l’imputata non potrebbe impugnare detto provvedimento per carenza di interesse; con una pronuncia sul punto che ribaltava il precedente orientamento questa corte ha affermato che e’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d’appello abbia dichiarato la nullita’ di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 6, Sentenza n. 26284 del 26/03/2013 Ud. (dep. 17/06/2013) Rv. 256860). E piu’ recentemente si e’ ancora affermato che sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell’articolo 521 c.p.p. la diversita’ del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l’eliminazione della precedente decisione favorevole (Sez. 2, n. 2069 del 17/10/2018, Rv. 274735).
Ne consegue affermare che anche in caso di decisione di appello che su impugnazione della sola parte civile trasmetta gli atti al P.M. ritenendo la diversita’ dei fatti emersi rispetto a quelli contestati sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso per cassazione, in quanto tale decisione incidendo sul giudicato penale ed esponendo l’imputato ad una nuova azione penale pregiudica concretamente gli interessi dello stesso travolgendo gli effetti del giudicato assolutorio.
2.2 Cio’ posto il primo motivo di ricorso e’ fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Invero, a seguito di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa dal tribunale di Padova all’esito del primo grado, il giudizio di appello proseguiva ai soli effetti della eventuale affermazione della responsabilita’ civile e della condanna dell’imputata al risarcimento dei danni.
Deve essere premesso che il legislatore, con il codice vigente, ha optato per una scelta del tutto differente rispetto al preesistente articolo 195, intesa a rafforzare i poteri di impugnazione della vittima del reato, atteso che la parte civile (oltre che impugnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile, ex articolo 576 c.p.p., comma 1, prima parte) puo’ impugnare la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilita’ civile, anche in assenza di gravame da parte del P.M., ex articolo 576 c.p.p., comma 1, seconda parte. Il vigente codice di rito, quindi, esclude che possa essere intaccato l’accertamento penale, in mancanza di impugnazione del P.M., ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilita’ per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell’azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e cio’ all’evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima del reato anche in fase di impugnazione. Va, tuttavia, precisato che, la suddetta impugnazione, sebbene presupponga l’accertamento della responsabilita’ penale dell’imputato, quale logico presupposto della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non puo’ condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si e’ formato il giudicato, in mancanza dell’impugnazione del P.M.. Si puo’, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l’autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilita’, civile e penale: l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non puo’ incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilita’ penale del reo, ma il giudice dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato, e dunque sulla responsabilita’ dell’autore dell’illecito extracontrattuale, puo’, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto.
Sul tema dei poteri di impugnazione della parte civile ex articolo 576 c.p.p. si segnalano plurimi interventi di questa Corte che hanno affermato il diritto della parte civile ad ottenere attraverso l’appello l’eliminazione di conseguenze giuridiche negative per la propria posizione pur nell’impossibilita’ di una statuizione di condanna. Con una prima pronuncia si e’ affermato che non e’ inammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perche’ il fatto non sussiste) – non impugnata dal P.M. – anche se sia rilevata l’estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione di cui all’articolo 576 c.p.p., che conferisce al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorche’ in mancanza di una precedente statuizione sul punto; detta previsione introduce una deroga all’articolo 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell’impugnazione, ai fini dell’accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilita’ penale dell’imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell’imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto. Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell’impugnazione perche’, diversamente dall’articolo 578 c.p.p. – che presuppone la dichiarazione di responsabilita’ dell’imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del danno – l’articolo 576 c.p.p. presuppone una sentenza di proscioglimento (Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010, Rv. 249698). Il suddetto principio risulta chiarito e ribadito da altra affermazione di questa Corte e secondo cui la parte civile costituita e’ legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 576 c.p.p. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato pronunciata ex articolo 129, comma 2, in relazione a reato a quella data gia’ prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l’efficacia di giudicato nell’azione di danno nei suoi confronti (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Rv. 263065). I suddetti arresti giurisprudenziali sono del tutto condivisibili a parere di questo collegio sulla base della fondamentale considerazione che l’inequivocabile disposto dell’articolo 576 c.p.p., legittima la proposizione dell’appello della parte civile in tutti i casi di proscioglimento, con qualunque formula esso sia stato adottato, ai soli effetti della responsabilita’ civile senza pero’ che un tale giudizio possa in alcun modo estendersi sul giudicato penale assolutorio che non puo’ essere messo in discussione neppure attraverso la riformulazione dell’accusa.
Ne consegue affermare che nel giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito della sentenza di proscioglimento emessa in primo grado il giudice non puo’ pronunciare sentenza di nullita’ in applicazione analogica dell’articolo 604 c.p.p.per diversita’ del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perche’ proceda per il differente reato, poiche’ l’oggetto del giudizio incardinato ex articolo 576 c.p.p., e’ la sola eventuale responsabilita’ civile dell’imputato mentre del tutto estranea e’ ogni statuizione relativamente all’azione penale sulla quale si e’ definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.
2.3 Quanto al motivo in tema di condanna al pagamento delle spese lo stesso e’ infondato poiche’ il giudice di appello risulta avere fatto applicazione della disciplina dettata dall’articolo 541 c.p.p. e ritenuto cosi’ di compensare le spese della seconda fase del giudizio in considerazione della natura delle condotte dell’imputata con valutazione esente da censure nella presente sede di legittimita’.
Ed anche le spese della presente fase processuale vanno compensate avuto riguardo alla condotta comunque tenuta dall’imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese compensate.

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