Giudizio di appello e prova nuova indispensabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 giugno 2021| n. 16747.

Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345, comma 3, del Cpc nel testo previgente rispetto alla novella di cui al decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. In tal modo – cioè consentendo prove anche a superamento delle preclusioni – non si mette in dubbio la natura del giudizio d’appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum. In nessun caso, infatti, il potere del giudice d’appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigore – neppure prove nuove. Comunque la prova nuova indispensabile in tanto è ammissibile in appello in quanto serva per dimostrare un fatto che era stato comunque allegato in primo grado e che era rimasto indimostrato e non può essere utilizzata per introdurre direttamente tale fatto, configurando, in tale caso, un inammissibile novum.

Ordinanza|14 giugno 2021| n. 16747. Giudizio di appello e prova nuova indispensabile

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione ad uso commerciale – Mancato preavviso per anticipato rilascio – Recesso – Formulazione di censure di mero merito – Difetto di autosufficienza dei motivi di doglianza – Rigetto – Giudizio di appello e prova nuova indispensabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danielo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27883/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Giudizio di appello e prova nuova indispensabile

RITENUTO

Che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva accolto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la pronuncia del Tribunale che, in relazione al contratto di locazione da lei stipulato con la precedente proprietaria dell’immobile poi acquistato dall’odierno ricorrente, aveva riconosciuto la debenza di una somma di danaro a titolo di morosita’ e di indennita’ per mancato preavviso per anticipato rilascio (sia pur riducendo l’importo portato dal decreto monitorio emesso in suo favore), somma che veniva ulteriormente ridotta dalla decisione in questa sede impugnata.
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, si rileva che:
a. (OMISSIS) aveva stipulato in data 1.8.2012 un contratto di locazione commerciale con (OMISSIS), precedente proprietaria dell’immobile che, pochi mesi dopo, veniva acquistato dal (OMISSIS) che subentrava come locatore nel contratto;
b. il nuovo proprietario aveva proposto alla conduttrice di rilasciare l’immobile e di recedere anticipatamente dal contratto in cambio del pagamento di una buona uscita di Euro 12.500,00, dal momento che aveva deciso di rivenderlo (stipulando un preliminare con un’altra promissaria acquirente);
c. poiche’ le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo, il contratto di locazione era proseguito, fino a quando il 26 febbraio 2014 la conduttrice aveva rilasciato improvvisamente l’immobile senza dare il preavviso pattuito di sei mesi;
d. Il (OMISSIS) aveva presentato, dunque, una domanda di ingiunzione per il pagamento delle morosita’ asseritamente maturate e per i canoni relativi al semestre di mancato preavviso: il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la domanda ed, a definizione della controversia di opposizione a provvedimento monitorio, condannava la (OMISSIS) al pagamento di una parte delle somme oggetto della originaria ingiunzione;
e. la Corte Territoriale, adita dalla conduttrice, ha riformato la pronuncia, riducendo ulteriormente il quantum originariamente riconosciuto in favore del (OMISSIS), sulla base di prove documentali prodotte in appello e di una diversa valutazione di quelle offerte nel precedente grado di giudizio.
2. La parte intimata ha resistito.
3. La controversia e’ stata decisa in adunanza camerale ex articolo 380 bis c.p.c..

 

Giudizio di appello e prova nuova indispensabile

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, il ricorrente deduce:
a. la violazione e falsa applicazione dell’articolo 437 c.p.c., con riferimento al principio interpretativo che “impone di escludere l’ammissibilita’, in appello, di documenti nuovi, ancorche’ rilevanti, ove la omessa tempestiva produzione sia mera conseguenza del mancato rispetto di termini istruttori”: assume al riguardo che l’ammissione degli estratti contabili riferibili al bimestre gennaio-febbraio 2013 era solo apparentemente conforme ai principi di diritto pronunciati in materia, anche in ragione della mancanza di valutazione della loro efficacia probatoria, rispetto alla quale la motivazione si fondava solo sul richiamo di principi giurisprudenziali (primo motivo);
b. la violazione e falsa applicazione dell’articolo 437 c.p.c., con riferimento al criterio ermeneutico che impone la limitazione dei documenti nuovi ammissibili ai casi di documenti indispensabili, tali cioe’ da fugare ogni dubbio in ordine alle circostanze da provare, il cui rilievo sia essenziale ai fini della decisione: lamenta che le produzioni ammesse non erano idonee a provare l’avvenuto pagamento dei canoni per i quali era stata dedotta la morosita’, trattandosi di documenti che lungi dal recare “la inequivocabile genesi bancaria”, cosi’ come statuito dalla Corte territoriale, consistevano in fogli dattiloscritti con indicazioni di operazioni prive del C.R.O., non attestanti il buon fine delle operazioni bancarie che riportava, contrastanti, dunque, con quanto predicato dagli articoli 115 e 116 c.p.c. (secondo motivo).
2. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1366, 1371, 1375 e 1457 c.c.: lamenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che poiche’ l’intesa di anticipato rilascio raggiunta con la conduttrice non era stata rispettata per la data fissata all’aprile 2013, sussisteva comunque una volonta’ risolutoria da lui manifestata che consentiva di escludere che dovesse essere rispettato il termine di preavviso per il successivo recesso dal contratto.
2.1. Lamenta che tale interpretazione confliggeva con le norme richiamate ed, in particolare, con la buona fede nella esecuzione del contratto che, nel dubbio, doveva condurre all’interpretazione meno gravosa per l’obbligato che corrispondeva, in thesi, con la necessaria osservanza del termine di preavviso. 4. I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica.
4.1. Essi sono entrambi riferiti alla valutazione della prova dell’avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi di gennaio e febbraio 2013, successivi alla data in cui il (OMISSIS) era subentrato nel contratto alla precedente proprietaria, in ragione dell’acquisto dell’immobile.
4.2. La loro formulazione si espone al rilievo di inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, sia sotto il profilo dell’onere di riproduzione della documentazione relativa alle censure proposte, sia sotto quello della localizzazione di essa in questo giudizio di legittimita’.
4.2.1. Sotto il primo profilo, infatti, il ricorrente non riproduce ne’ direttamente ne’ indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte di riferimento dell’indiretta riproduzione) sia il contenuto della documentazione di primo grado, reputata insufficiente, sia quello della sentenza di primo grado recante la sua valutazione, sia quello della documentazione prodotta in appello. 4.2.2. Sotto il secondo profilo, non viene indicato se e dove sarebbe stata prodotta in questo giudizio di legittimita’ tale documentazione, ivi compresa la sentenza di primo grado, e, del resto, neppure si deduce di voler fare riferimento alla presenza di essa nel fascicolo d’ufficio o nel fascicolo della controparte (che in ipotesi fosse stato prodotto in questa sede), (cfr. al riguardo, Cass. Sez. Un. 22726 del 2011).
Nella descritta situazione la Corte non e’ messa in grado di valutare le risultanze del giudizio di merito fondanti le argomentazioni dei due motivi e cio’, in particolare, quanto alla pertinenza dei referenti normativi invocati in relazione allo svolgimento processuale di merito e segnatamente a quello di appello.
4.3. Il primo motivo, peraltro, se fosse scrutinabile senza la possibilita’ di svolgere le indicate verifiche di pertinenza, non sfuggirebbe ad un rilievo di infondatezza.
4.4. La Corte territoriale ha riformato la pronuncia del primo giudice, la quale aveva escluso che la documentazione prodotta, consistente nella documentazione bancaria attestante il pagamento di importi equivalenti, fosse idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle due mensilita’ di canone, innanzitutto formulando una diversa valutazione riguardo a detta documentazione, come emerge dalla parte finale del paragrafo 7 della motivazione, a pag. “X” e, quindi, ha proceduto, previa affermazione di ammissibilita’ delle nuove produzioni consistenti in estratti contabili corrispondenti al medesimo conto corrente della conduttrice, alla loro considerazione e valutazione.
Invero, la documentazione ammessa in appello lo e’ stata correttamente, giusta l’esegesi del concetto di indispensabilita’ data da Cass., Sez. Un. 10790 del 2017.
Occorre, infatti, considerare che tale decisione, in ordine alla rilevanza della indispensabilita’, in rapporto alle valutazioni espresse sulla ritualita’ del materiale probatorio esaminato in primo grado, ha tenuto a precisare testualmente che: “Ne’ in tal modo (n.d.r.: cioe’ consentendo prove anche a superamento delle preclusioni) si mette in dubbio la natura del giudizio d’appello come mera revisio prioris instantiae anziche’ come iudicium novum: infatti, in nessun caso il potere del giudice d’appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove gia’ in prime cure dichiarate inammissibili perche’ dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigori – neppure prove “nuove” (su cio’ v. Cass. n. 26009/10; Cass. n. 10487/04)”.
Nella specie, poiche’ i documenti prodotti furono diversi da quelli prodotti in primo grado, non ricorrono le due situazioni emergenti dalla richiamata motivazione resa dalle SS.UU..
Non ricorre, cioe’, ne’ l’ipotesi di prove dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado ne’ quella di prove da cui era stata dichiarata la decadenza dal medesimo giudice.
Tanto e’ dirimente anche a voler ipoteticamente ritenere – cosa peraltro nemmeno verificabile per l’inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e nient’affatto chiarita dall’illustrazione dei motivi e particolarmente dal primo, che avrebbe dovuto farlo – che vi sia stato nesso di sostanziale identita’ fra la documentazione di primo grado e quella di appello.
Infatti, la produzione e’ stata esaminata e valutata dal giudice di primo grado, tanto che, come si e’ osservato, la corte territoriale ha censurato la relativa valutazione: cio’ esclude che la produzione in appello possa incasellarsi nelle due ipotesi eccettuate in quanto la valutazione del primo giudice non e’ stata seguita da dichiarazione di inammissibilita’ o di decadenza di essa.
Osserva ancora il Collegio, per completezza, che il principio di diritto di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, espresso nel senso che “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”, va sempre applicato tenendo presente che la maggiore apertura nell’esegesi del concetto di indispensabilita’ deve fare i conti con le preclusioni all’allegazione del fatto che il documento o la prova “indispensabili” debbano dimostrare.
In altri termini, anche la prova nuova indispensabile nel senso ritenuto dalle SS.UU., in tanto e’ ammissibile in appello, in quanto serva per dimostrare un fatto che era stato comunque allegato in primo grado e che era rimasto indimostrato: non puo’ essere utilizzata per introdurre direttamente tale fatto. Configurando, in tal caso un inammissibile novum.
Senonche’ nemmeno questa eccezione ricorre nella specie o almeno parte ricorrente non dimostra che ricorra nella specie.
Dunque, nella specie, l’assunto che espone il primo motivo, se quest’ultimo fosse esaminabile, sarebbe stato anche privo di fondamento.
4.5. Le questioni oggetto del primo motivo sarebbero peraltro – sempre che fossero esaminabili – infondate in relazione ad entrambe le questioni che pone e cioe’:
a) l’assunto che la documentazione prodotta nel giudizio d’appello rappresentasse non gia’ un completamento dell’adempimento rimasto indimostrato o non sufficientemente provato in primo grado, bensi’, piuttosto, una impropria “correzione del tiro”, rispetto a prove valutate e ritenute inidonee allo scopo;
b) l’assunto che detta documentazione non potesse ritenersi indispensabile ai fini della decisione, consentendo di pervenire ad una soluzione diversa da quella gia’ raggiunta in primo grado.
4.6. In relazione al primo aspetto si osserva, infatti, che la documentazione prodotta in appello (doc. 1 e 2 del fascicolo prodotto) consiste negli estratti conto della banca che riproducono esattamente le medesime operazioni riportate nei documenti versati in primo grado, e cioe’ l’elenco dei movimenti dello stesso conto corrente intestato alla conduttrice: essi provengono tutti dalla stessa banca, con date coerenti rispetto ai versamenti delle due mensilita’ di canone (gennaio e febbraio 2013) controversi. Deve pertanto ritenersi che i documenti in esame rientrino esattamente nei casi in cui le “nuove” prove sono ammissibili in quanto consentono, saldandosi a quelle precedentemente versate in atti, di eliminare ogni incertezza sull’avvenuto adempimento contestato, cosi’ come chiarito dai principi di questa Corte sopra richiamati e correttamente applicati dai giudici d’appello (cfr. Cass. 24164/2017; e, in termini, anche Cass. 24129/2028).
Tanto e’ assorbente ai fini del secondo aspetto, nel senso che risulta palese l’indispensabilita’.
5. Passando all’esame del secondo motivo, si rileva che la censura si risolve nella denuncia della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., al di fuori delle condizioni indicate da questa Corte che ha affermato il principio secondo cui “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (cfr. Cass. 11892/2016; Cass. 23153/2018) precisando altresi’ che “in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 c.p.c., puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (cfr. Cass. 11892/2016).
5.2. Nel caso in esame, la decisione della Corte territoriale, lungi dal configurare una violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., risulta fondata su un percorso argomentativo congruo e logico, espressione di una valutazione di merito resa attraverso una motivazione costituzionalmente sufficiente, in quanto tale incensurabile in questa sede.
6. Anche il terzo motivo, riferito al mancato riconoscimento dei canoni corrispondenti al periodo di preavviso semestrale, e’ inammissibile.
6.1. In primo luogo, infatti, esso manca di autosufficienza, perche’ non e’ stata affatto riportata, nel corpo del ricorso, la pattuizione di preavviso semestrale per l’ipotesi di anticipato rilascio, sulla quale si fonda la pretesa cassatoria del ricorrente, ne’ e’ stata indicata la sede processuale in cui essa puo’ essere rinvenuta. Ne’ tantomeno, risulta che abbia mai fatto ingresso nel contraddittorio processuale, l’allegazione riferita alla previsione di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 27, a mente della quale il recesso del conduttore, anche nei casi in cui non sia assoggettato a pattuizione contrattuale, e’ sempre soggetto al termine di preavviso di sei mesi.
6.2. In secondo luogo, la statuizione della Corte territoriale si fonda su una articolata valutazione di merito che ha tenuto conto del comportamento delle parti, conseguente alla indiscussa richiesta di anticipato rilascio del bene avanzata dallo stesso ricorrente che, pur non essendosi conclusa con la riconsegna alla data originariamente indicata, aveva dato spazio all’intendimento di riottenere l’immobile prima della scadenza.
6.3. La valutazione dei giudici d’appello si e’ fondata, inoltre, sia sull’esame delle prove testimoniali assunte (cfr. deposizione della teste (OMISSIS), richiamata a pag. XVII della sentenza impugnata) sia su una valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci, tale da far ritenere che il rilascio “effettuato in modo apparentemente autonomo dalla locataria, aveva costituito l’adempimento (magari in modo oltremodo tardivo) dell’accordo concluso poco meno di un anno prima, ma pur sempre attuale, che escludeva qualsiasi onere di preavviso in capo alla predetta” (cfr. pag. XIX della sentenza impugnata): trattasi di valutazione di merito, congrua e logica, in quanto tale insindacabile in questa sede.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui e’ tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui e’ tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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