Il giudice investito del tema della corretta instaurazione del contraddittorio

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 16 agosto 2019, n. 21443.

Massima estrapolata:

La verifica, da parte del giudice investito del tema della corretta instaurazione del contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi attengano alla regolare costituzione del contraddittorio nel grado precedente e non sia stata devoluta questione relativa alla individuazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei precedenti gradi di giudizio.

Sentenza 16 agosto 2019, n. 21443

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7152-2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 3736/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/12/2013 R.G.N. 581/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bari del 20 febbraio 2007 (OMISSIS), in servizio in qualita’ di avvocato presso l’Avvocatura dell’INPS con la X qualifica funzionale, ramo legale, sino al 3 maggio 1992 ed in quiescenza dal 4 maggio 1992, premetteva: che con Delib. 20 luglio 1990, n. 50 in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990 e con effetto dal 1 luglio 1990, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS aveva istituito due livelli differenziati di professionalita’ delle Aree professionali legali, Statistico Attuariale e Tecnico-Edilizio, nell’ambito della X qualifica funzionale; – che in applicazione della citata normativa il Comitato esecutivo dell’INPS, con Delib. 26 luglio 1990, n. 869 aveva stabilito, in sede di prima attuazione, i criteri e le modalita’ per l’attribuzione dei predetti livelli differenziati di professionalita’; – che al termine della procedura concorsuale il Comitato esecutivo dell’INPS, con Delib. n. 1257 del 1991, aveva approvato la graduatoria di merito del concorso interno riservato per titoli per l’assegnazione del secondo livello differenziato di professionalita’ dell’Area legale, con effetto dal 1 luglio 1990; – che, non essendo il (OMISSIS) risultato posizionato tra gli utilmente collocati in graduatoria, aveva interposto, unitamente ad altri partecipanti al concorso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, all’esito del quale erano state annullate le deliberazioni del Comitato esecutivo di approvazione delle graduatorie di merito delle Aree professionali legali; – che, a seguito della rinnovazione della procedura concorsuale, il Commissario Straordinario dell’INPS, con determinazione n. 446 dell’8 aprile 2003, aveva approvato la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a n. 89 posti di secondo livello differenziato di professionalita’ dell’Area legale, nella quale egli era stato collocato al 95 posto, con il punteggio di 14,97, in posizione non utile per conseguire l’inquadramento nel detto secondo livello; – che il punteggio assegnatogli era inferiore a quello di 16,35 risultante dalla graduatoria annullata dal giudice amministrativo; – che irregolare era stata la riduzione del punteggio per specializzazione universitaria, posseduto solo da 12 concorrenti su 262; – che irregolare era stato altresi’ l’annullamento del punteggio per incarichi particolari assegnatogli nel precedente scrutinio; – che, analogamente, a titolo di produttivita’ riteneva di avere diritto all’attribuzione del punteggio di 12, posto che le relazioni scritte del direttore di sede avevano definito ottimale la sua produttivita’, avendo egli trattato nel periodo preso in esame n. 9.200 affari legali, dei quali aveva portato a definizione n. 6.200 affari, pur operando in condizioni logistiche disagiate e disponendo di scarse risorse umane e strumentali.
Cio’ premesso, il ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrato nel secondo livello di professionalita’ dell’Area legale dell’INPS, con decorrenza dal 1 luglio 1990, e che l’Istituto fosse conseguentemente condannato al pagamento in suo favore dei ratei di stipendio, sino alla permanenza in servizio, e di pensione, dalla data di collocamento a riposo, con interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Nel giudizio di primo grado resisteva l’INPS, contestando il fondamento dell’avversa pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Tribunale, con sentenza emessa in data 30 ottobre 2007, accoglieva il ricorso e condannava l’INPS all’inquadramento del ricorrente nel secondo livello di professionalita’ dell’Area legale dell’Istituto, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 1990, nonche’ ai consequenziali effetti retributivi, previdenziali e di buonuscita, con il pagamento dei ratei arretrati di retribuzione dal 1 luglio 1990 sino al collocamento in pensione e dei ratei di pensione dal collocamento in quiescenza; il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo.
2. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 16 novembre 2010, dopo avere rilevato d’ufficio che, in violazione dell’articolo 102 c.p.c., non erano stati evocati in giudizio i partecipanti alla selezione per l’assegnazione per titoli di n. 89 posti di II livello differenziato di professionalita’ dell’Area legale e collocati in posizione utile nella graduatoria approvata l’8 aprile 2003 dal Commissario Straordinario dell’INPS, dichiarava nulla la sentenza di primo grado e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice, perche’ venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, fissando il termine di mesi quattro per la riassunzione.
3. Riassunto il giudizio, con sentenza del 28 novembre 2011, il Tribunale di Bari, dopo avere dato atto dell’intervenuta integrazione del contraddittorio con i controinteressati individuati dalla sentenza di appello a mezzo di notifica per pubblici proclami, accoglieva nel merito il ricorso in riassunzione e, per l’effetto, condannava l’INPS all’inquadramento del ricorrente nel secondo livello di professionalita’ dell’Area legale dell’Istituto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 1990 nonche’ ai consequenziali effetti retributivi, previdenziali e di buonuscita, con il pagamento dei ratei arretrati di retribuzione dal 1 luglio 1990 sino al collocamento in pensione e dei ratei di pensione dal collocamento in quiescenza; il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo.
Avverso detta sentenza l’INPS interponeva appello.
4. La Corte d’appello di Bari – in conseguenza dell’inottemperanza dell’INPS all’ordinanza dell’8/7/2013, con cui era stato disposto che l’Istituto provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, risultando del tutto omessa la notifica a (OMISSIS) e non perfezionate le altre notifiche entro il termine massimo del 7/10/1993 (avendo l’INPS addirittura avviato tali notifiche dopo la scadenza) e risultando, altresi’, ritirate dopo il suddetto termine di scadenza le copie per la notifica ai controinteressati rivestenti la posizione di maggiore sensibilita’ agli esiti del giudizio (e cioe’ agli ultimi tre vincitori della selezione per 89 posti: (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) – dichiarava inammissibile l’appello.
5. Per la cassazione della sentenza di appello l’INPS ha proposto ricorso.
6. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) successivamente illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 150, 102 e 331 c.p.c..
Il ricorrente precisa che la questione devoluta al Giudice di legittimita’ riguarda la verifica del regolare adempimento degli oneri dettati dall’articolo 150 c.p.c. per la notificazione a mezzo di pubblici proclami effettuata nel giudizio di primo grado, questione che era stata devoluta alla Corte d’appello.
Ripercorre quindi la disciplina di cui deduce la violazione.
Tale questione, ad avviso del ricorrente, si poneva logicamente e giuridicamente in via prioritaria rispetto alla verifica della regolarita’ del contraddittorio in appello effettuata dalla Corte d’appello, cui seguiva la declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione.
Nella specie, infatti, assume l’INPS, mancava del tutto agli atti di causa l’attivita’ di verifica che la Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere riguardo alla corretta instaurazione del procedimento notificatorio ex articolo 150 c.p.c. nel giudizio di primo grado.
2. Il motivo non e’ fondato.
2.1. Come gia’ affermato da questa Corte nella decisione n. 3180 del 4 febbraio 2019, resa in vicenda analoga, la verifica da parte del giudice investito del tema della corretta instaurazione del contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi attengano alla regolare costituzione del contraddittorio nel grado precedente e non sia stata devoluta questione relativa alla individuazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei precedenti gradi di giudizio.
2.2. Nella specie, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto sulla determinazione dei litisconsorti necessari (partecipanti alla selezione collocati in posizione utile nella graduatoria approvata, ovvero totalita’ dei vincitori della selezione), come stabilito dal Tribunale a seguito della sentenza della medesima Corte d’appello del 16 novembre 2010, in mancanza di impugnazione, si era formato giudicato, e l’appello (proposto con riguardo alle modalita’ della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e non alla determinazione dei litisconsorti necessari) non era stato notificato nel termine assegnato ai litisconsorti necessari.
2.3. Tali statuizioni non sono state censurate con l’odierno motivo di ricorso, non venendo contestata in modo circostanziato ne’ l’affermazione del giudice di secondo grado della mancata impugnazione in appello della statuizione di primo grado relativa a coloro che rivestivano la qualita’ di litisconsorti necessari, ne’ la affermazione specifica della mancata notifica dell’appello a tutti come disposto, che costituiscono il presupposto logico-giuridico della dichiarata inammissibilita’ dell’appello.
2.4. Pertanto, deve affermarsi che correttamente la Corte d’appello abbia, in via preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, effettuato la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio da parte dell’appellante nei confronti dei litisconsorti necessari.
3. Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nella presente fase del giudizio, oltre a rilevarsi la genericita’ della stessa, si osserva che tale integrazione non puo’ che riguardare le parti del processo e non puo’ consentire di recuperare e sanare l’integrita’ del contraddittorio cui, come si e’ rilevato, non si e’ dato corso nella precedente fase processuale.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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