Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta…

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 346.

La massima estrapolata:

Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall’art. 42 c.p.c.

Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 346

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 28422/2018 R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Busto Arsizio con ordinanza del 18/9/2018 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), da una parte,
e contro
(OMISSIS), dall’altra, e iscritto al n. 1808/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Busto Arsizio;

RILEVATO

che:
con ordinanza depositata il 18 settembre 2018 il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha proposto d’ufficio regolamento di competenza in relazione al giudizio riassunto dinanzi a quel Giudice a seguito della sentenza resa in appello dal Tribunale di Milano che, in accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS), ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Milano, il quale aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della gia’ indicata societa’, rigettando l’eccezione di incompetenza proposta dalla societa’ convenuta;
soltanto (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive, ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 5;
il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di pace di Busto Arsizio;
(OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380-ter c.p.c., comma 2;
(OMISSIS) ha depositato “istanza di differimento d’udienza”, con la quale ha rappresentato di aver depositato la propria memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c. allorche’ non era ancora pervenuto a questa Corte il fascicolo d’ufficio e di non aver ricevuto “l’avviso d’udienza”, essendo stata smarrita dagli Uffici del Ruolo Centrale di questa S.C. detta memoria, e ha chiesto, al fine di poter predisporre un’adeguata difesa, il differimento dell’adunanza in camera di consiglio gia’ fissata, avendone avuto notizia solo in data 29 marzo 2019, recandosi in Cancelleria;
con 0.I. n. 14560 del 2019, depositata il 28 maggio, 2019, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire (OMISSIS) di apprestare compiutamente le sue difese, stante l’effettiva omessa comunicazione a (OMISSIS) dell’adunanza in camera di consiglio gia’ fissata, in quanto la memoria ex articolo 47 c.p.c. di detta parte e’ stata inserita nel fascicolo solo in data successiva all’invio di tale comunicazione all’altra parte, come da accertamenti effettuati dalla Cancelleria di questa Corte;
nell’imminenza dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la data odierna (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive ex articolo 380-ter c.p.c.;

CONSIDERATO

che:
come gia’ sopra evidenziato, il regolamento all’esame e’ stato proposto d’ufficio dal Giudice di pace di Busto Arsizio con riferimento al giudizio riassunto dinanzi a quel Giudice dopo la sentenza resa in appello dal Tribunale di Milano che, in accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano (che aveva accolto la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della predetta compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004), aveva dichiarato l’incompetenza del Giudice di pace di Milano, per essere competente il Giudice di pace di Busto Arsizio;
il meccanismo di cui all’articolo 45 c.p.c. che – limitando il principio secondo cui ogni giudice e’ giudice della propria competenza – consente al giudice dinanzi al quale avvenga la riassunzione della causa dopo la declinatoria di competenza (non assoggettata a regolamento di competenza) la possibilita’ di contestare la propria competenza per materia o territorio inderogabile tramite l’elevazione del conflitto, non puo’ trovare applicazione allorche’ la decisione del giudice di pace sulla competenza, non assoggettabile a regolamento di competenza ad istanza di parte, ma solo ad appello, venga riformata dal giudice dell’appello e ne segua – come nel caso all’esame – la riassunzione dinanzi al giudice di pace ritenuto competente in sede di gravame;
ed invero in questo caso, poiche’ la questione di competenza e’ stata oggetto di un giudizio di impugnazione ordinario necessario ed e’ stata decisa con sentenza di appello, non impugnata dalle parti con regolamento di competenza necessario (Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass., ord., 23/05/2011, n. 11300; Cass., ord., 24/04/2009, n. 9806; Cass., ord., 9/10/2015, n. 20304; Cass., ord., 8/02/2019, n. 3880), con riferimento a quest’ultima decisione non e’ compatibile il meccanismo di cui all’articolo 45 c.p.c. ma, in ragione del mancato esperimento dell’unico rimedio concesso alle parti dalla legge, operano i normali principi sull’intangibilita’ del giudicato, il che preclude ogni possibilita’, per il giudice della riassunzione, di rimettere in discussione la competenza;
alla luce di quanto sopra evidenziato il regolamento proposto e’ inammissibile;
non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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