Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32906.

Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32906. Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite

Data udienza 13 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Tsap – Canone di derivazione acque pubbliche – Istanza di restituzione – Presupposti – Legge regionale Abruzzo 38 del 2013 – Criteri – Articolo 92 cpc – Regolamentazione delle spese di lite – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez.

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15366/2021 R.G. proposto da:
REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso SENTENZA di TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA n. 79/2021 depositata il 29/04/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) spa proponeva innanzi al Trap presso la Corte di appello del Lazio domanda di restituzione di canoni per derivazioni di acque pari ad Euro 1.665.853,20 pretesi dalla Regione Abruzzo.
Il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza riformata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche che, decidendo l’appello della Regione Abruzzo respingeva integralmente la domanda di restituzione dell'(OMISSIS).
All’esito del proposto ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del TSAP da parte di (OMISSIS) queste Sezioni Unite, con sentenza n. 2504/2020, respingevano i primi due motivi di ricorso con riguardo alla maggiorazione prevista dalla Legge Regionale Abruzzo n. 38 del 2013, articolo 1, comma 2 ed accoglievano il terzo, rinviando per il prosieguo la causa al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Il TSAP, con sentenza n. 79/2021, pubblicata il 29 aprile 2021, definendo in sede di rinvio il giudizio proposto da (OMISSIS) accoglieva l’appello, nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava la Regione Abruzzo alla restituzione, in favore dell’ (OMISSIS) spa della somma di Euro 529.175,29 a titolo di canoni per derivazione acque indebitamente pretesi dalla Regione in forza della Legge Regionale Abruzzo n. 328 del 2013, oltre interesse legali. Condannava, poi, la Regione Abruzzo al pagamento delle spese di lite, liquidandole per il primo grado di giudizio, per quello di appello e di legittimita’ nonche’ per quello di rinvio, in relazione alla domanda accolta.
La Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS) spa impugnando la sentenza del TSAP indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo. (OMISSIS) spa non si e’ costituita.
La causa e’ stata posta in decisione all’udienza del 13 settembre 2022.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 96 c.p.c. Il Tsap, decidendo in sede di rinvio ed accogliendo solo parzialmente la domanda originariamente proposta da (OMISSIS) spa, avrebbe errato nel liquidare le spese processuali dell’intero giudizio, ponendo integralmente a carico di essa Regione, senza considerare ne’ l’esito del giudizio definito da questa Corte di cassazione che aveva accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso ne’ il successivo giudizio di rinvio nel quale la domanda originaria era stata accolta solo parzialmente e per una percentuale addirittura inferiore a quella pretesa. Ragion per cui era stata la stessa Regione a risultare vincitrice. Per tal motivo, secondo la ricorrente, era stato violato il principio espresso da questa Corte a tenore del quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al principio della soccombenza considerando l’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.
Il ricorso e’ infondato.
Ed invero, il Tsap, nel liquidare le spese dell’intero giudizio e delle sue fasi, comprensive di quelle relativa al giudizio di legittimita’ definito con la sentenza n. 2054/2020 che rinvio’ allo stesso Tribunale superiore per l’ulteriore corso, si e’ scrupolosamente attenuto ai principi espressi in motivazione da cfr. Cass. n. 15506/2018- che richiama Cass. n. 20289/2015 e Cass. n. 2634/2007 – a cui tenore in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicche’ non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, puo’ legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite

Il ricorso andrebbe percio’ rigettato.
Peraltro, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’articolo 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice puo’, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non puo’ essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte – cfr. Cass. n. 26918/2018 -. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in piu’ capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l’articolo 92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2.
Diversamente, la possibilita’ che il giudice sussuma nei “giusti motivi” giustificativi della compensazione delle spese il caso dell’accoglimento parziale della domanda pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca e’ stata considerata da Cass. n. 2653/1994 e piu’ di recente da Cass., n. 22381/2009, secondo la quale e’ possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimita’ del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilita’ di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite – cfr., ex plurimis, Cass. n. 17291/2021 -.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale superiore delle acque, nel provvedere alla liquidazione delle spese processuali, ha fatto applicazione del principio della soccombenza quanto all’accoglimento parziale della domanda che lo stesso ha riconosciuto in misura inferiore rispetto all’originaria pretesa di rimborso azionata da (OMISSIS) proprio considerando l’esito globale del giudizio, che aveva avuto sorti diverse nelle fasi pregresse e senza ritenere di dovere compensare parzialmente le spese processuali in relazione all’accoglimento limitato della domanda.
Nel far cio’ il TSAP non ha dunque dato luogo alla violazione di legge prospettata.
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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