Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30377.

 

Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite”, donde “può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte, e ciò perché il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l’esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti.

Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30377. Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

Data udienza 18 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Calunnia e diffamazione – Risarcimento del danno – Valutazione del materiale probatorio – Giudizio di merito – Liquidazione delle spese di giudizio – Applicazione del principio di soccombenza – Riferimento all’esito globale del processo – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESETINI Danilo – Presidente

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32107/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1757/19, del 28 marzo 2019, della Corte di Appello di Napoli che – pronunciandosi quale giudice del rinvio, dopo che questa Corte (con sentenza n. 27992/17, del 23 novembre 2017) aveva cassato la precedente decisione con cui la Corte capitolina aveva dichiarato inammissibile, ex articolo 342 c.p.c., il gravame esperito dallo stesso (OMISSIS) avverso la sentenza n. 378/08, del 15 febbraio 2008, del Tribunale di Napoli – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei riguardi di (OMISSIS), in relazione a dichiarazioni rese da costui e ritenute, dall’allora attore, di natura calunniosa o, comunque, diffamatoria.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – in passato magistrato ordinario, in servizio presso il Tribunale di Salerno con funzione di Presidente della sezione lavoro – di aver subito un procedimento penale per reati asseritamente commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, apprendendo, in occasione dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., che il (OMISSIS) (suo collega d’ufficio) aveva reso al P.M. presso il Tribunale di Napoli sommarie informazioni testimoniali, da esso (OMISSIS) ritenute non veritiere, oltre che calunniose e, comunque, diffamatorie.
Sporta, pertanto, denuncia/querela nei confronti del (OMISSIS), per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 371 bis e 368 c.p., (anche in ragione del fatto che quelle dichiarazioni avevano determinato la richiesta di rinvio a giudizio di esso (OMISSIS), dando origine ad un processo penale conclusosi solo in appello con il definitivo suo proscioglimento), l’odierno ricorrente incardinava, inoltre, un giudizio risarcitorio nei confronti del proprio collega. L’iniziativa, in particolare, era finalizzata a conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali subiti, “sub specie”, in primo luogo, di lesione della sua immagine personale e professionale, nonche’, in secondo luogo, di danno biologico, alla vita di relazione, esistenziale e morale, in ragione di una “depressione reattiva” originata da quei fatti.
Costituitosi in giudizio il convenuto, non solo per resistere alla domanda, ma pure per proporre riconvenzionale ex articolo 96 c.p.c., l’attore, a propria volta, agiva in via di “reconventio reconventonis”, in relazione alla pretesa del convenuto di vedere affermata la responsabilita’ aggravata di esso (OMISSIS).
Cio’ premesso, l’adito Tribunale di Napoli – acquisita la documentazione prodotta dalle parti e respinta l’istanza di ammissione di prova orale, formulata dall’attore – rigettava la domanda risarcitoria del (OMISSIS) (ma anche la riconvenzionale ex articolo 96 c.p.c., del (OMISSIS)), pronuncia, come detto, confermata dal giudice di appello, che dichiarava inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi, ex articolo 342 c.p.c. – il gravame esperito dall’attore soccombente.
Accolto, viceversa, il ricorso per cassazione con cui il (OMISSIS) lamentava l’erroneita’ della declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, la Corte napoletana, quale giudice del rinvio, rigettava, questa volta nel merito, il gravame dallo stesso esperito.
3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4), e 5), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 100, 112, 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., oltre che “omesso esame della documentazione prodotta quale fatto decisivo ai fini della decisione del giudizio oggetto di discussione tra le parti”, nonche’, infine, “motivazione apparente”.
Si censura la sentenza di appello, innanzitutto, “per aver omesso l’esame della documentazione prodotta dall’odierno ricorrente, assolutamente decisiva per la definizione del giudizio, incorrendo in un duplice grave vizio”.
La pronuncia impugnata, infatti, sarebbe in primo luogo “affetta da nullita’”, per avere la Corte territoriale “utilizzato una scarna motivazione “per relationem” in ordine alle prove, soprattutto quelle documentali, fornite dall’odierno ricorrente e mai esaminate”. Si richiama, sul punto, il (OMISSIS) al principio affermato da questa Corte, secondo cui il provvedimento giurisdizionale “che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione” (e’ citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2017, n. 9952). Sotto questo profilo, dunque, si rimarca come la sanzione della nullita’ continui ancora oggi a colpire la motivazione non solo irriducibilmente contraddittoria od obiettivamente incomprensibile, bensi’ anche quella “meramente apparente”.
In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullita’ perche’ la suddetta motivazione “per relationem” non consentirebbe “di comprendere in base a quale esame critico condotto dalla Corte di Appello dei motivi di gravame si sia giunti al rigetto” degli stessi. Si richiama, sul punto, il ricorrente al principio secondo deve “ritenersi nulla per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame” (sono citate Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16294 e Cass. Sez. Lav., sent. 25 ottobre 2018, n. 27112, Rv. 651205-01).
Orbene, evidenzia il ricorrente, “la diretta pregnanza probatoria” dei documenti da esso prodotti sarebbe stata “dissolta dalla Corte di Appello di Napoli nel contesto di una “piu’ complessa vicenda” con risvolti penali e disciplinari a carico del (OMISSIS) o nel contesto di un “modus” consistito in asserite violazioni tabellari” dal medesimo perpetrate. Emblematica, in tal senso, sarebbe la “chiara ed evidente contorsione” della Corte territoriale nel trarre “impensabili avalli” alle false dichiarazioni del (OMISSIS) da una “sentenza penale di primo grado totalmente e severamente riformata dal giudicato assolutorio”, ovvero dalla “pronuncia disciplinare” dalla quale “emergerebbero violazioni tabellari come tali non legittimanti in nessun caso false assertive” come quelle addebitate dal (OMISSIS) al convenuto in giudizio.
Per contro, in relazione a ciascuna delle quattro dichiarazioni del (OMISSIS) e indicate dal (OMISSIS) come non veritiere – ovvero: a) che tutti i giudici della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, appositamente convocati in una riunione il 13 febbraio 2001, avrebbero sostenuto che il riequilibrio dei ruoli non era ne’ necessario ne’ giustificato; b) che il medesimo (OMISSIS) non ebbe a chiedere alcuna variazione tabellare in ordine alle assegnazioni straordinarie concordate con quel medesimo documento del 13 febbraio 2001; c) che “il riequilibrio dei ruoli” dal medesimo proposto non era che un pretesto, non essendovi alcuna necessita’ a riguardo; d) che egli, infine, avrebbe riservato un iter privilegiato, sia quanto ai tempi di definizione che all’esito, alle controversie proposte dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe mancata, da parte della Corte napoletana, una puntuale disamina dei documenti idonei a comprovarne la falsita’ e, con essa, pertanto, la fondatezza dei motivi di gravame.
Di qui, dunque, il denunciato vizio motivazionale, richiamandosi il ricorrente, sul punto, al principio affermato da questa Corte e secondo cui, “se il giudice di merito e’ libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene piu’ attendibili, egli tuttavia, stante l’obbligo di decidere la controversia sulla base delle prove prodotte in giudizio e di motivare la propria decisione, deve dar conto di avere esaminato il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo e di non avere quindi ignorato elementi di prova astrattamente decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (e’ citata Cass. Sez. 2, sent. 8 febbraio 2013, n. 3137).
3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 100, 112, 115 e 132 c.p.c., nonche’ omessa valutazione della rilevanza delle istanze istruttorie, e segnatamente della prova testimoniale articolata.
Il ricorrente si duole del fatto che, sebbene egli avesse reiterato in sede di appello le proprie istanze istruttorie, aventi ad oggetto prova sia per interpello che per testi, nulla la Corte territoriale ha statuito sul punto, contravvenendo all’articolo 112 c.p.c..
3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 595 c.p., e dell’articolo 2043 c.c..
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata merita censura “per la evidente e palese erroneita’ nella mancata valutazione, nella concreta fattispecie, della lesione dell’onore e della reputazione” di esso (OMISSIS), cosi’ come “perpetrata con le dichiarazioni che il Dott. (OMISSIS) ha rifasciato al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e, come pure provato, documentalmente smentite”.
Nel rammentare come l’onore, il decoro e la reputazione siano beni giuridici tutelati dall’ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona, come tali “assoluti, indisponibili e imprescrittibili”, il ricorrente si richiama alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell’articolo 2 (oltre che nell’articolo 3, che fa riferimento alla dignita’ sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2001, n. 6507).
Orbene, nella specie, non vi sarebbe dubbio alcuno che con il comportamento posto in essere dal (OMISSIS) “vi sia stata una lesione dell’onore e della reputazione dell’odierno ricorrente”.
Errata, pertanto, sarebbe la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto “sostanzialmente vere” le dichiarazioni del (OMISSIS), giacche’ “delle due l’una: le dichiarazioni o sono vere o sono false”, dovendosi comprende il ricorso all’avverbio “sostanzialmente”. Del pari errata sarebbe l’affermazione immediatamente successiva della Corte territoriale, la quale ha escluso – nelle dichiarazioni sottoposte al suo esame – “qualsivoglia contenuto dolosamente diretto a screditare il (OMISSIS)”, dal momento che, sottolinea il ricorrente, la diffamazione richiede sul piano soggettivo la semplice consapevolezza di ledere l’altrui reputazione, a prescindere dall’effettiva intenzione dell’agente di recare una tale offesa, giacche’ per configurare il delitto in esame non occorre il dolo specifico, bastando quello generico, persino nelle forme del c.d. “dolo eventuale”.
Di conseguenza, se la Corte territoriale “avesse” – come il ricorrente sottolinea di avere “reiteratamente richiesto” “esaminato la documentazione prodotta e, comunque, avesse ammesso l’attivita’ istruttoria”, sarebbe pervenuta “al definitivo accertamento della non verita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) e, di conseguenza, alla declaratoria di sussistenza di una diffamazione in danno dell’odierno ricorrente”.
3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., “con riferimento all’articolo 24 Cost., e articolo 112 c.p.c.”.
Si censura la sentenza impugnata anche per aver “erroneamente statuito in relazione alla condanna alle spese dell’odierno ricorrente di tutti i gradi e fasi di giudizio”, senza considerare che all’esito del giudizio celebrato da questa Corte e concluso con l’ordinanza n. 27992/17 (e, quindi, del primo giudizio di appello innanzi alla Corte partenopea), egli era risultato totalmente vittorioso, essendo stata riconosciuta l’illegittimita’ della statuizione con cui il proposto gravame era stato, allora, ritenuto inammissibile, a norma dell’articolo 342 c.p.c..
4. Il (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilita’, ovvero, in subordine, il rigetto.
5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle censure proposte.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo – che si articola in due diverse censure, l’una di omesso esame di elementi istruttori, l’altra di vizio motivazionale – e’ inammissibile.
6.1.1. Per un verso, infatti, esso contesta la sentenza impugnata “per aver omesso l’esame della documentazione prodotta dall’odierno ricorrente, assolutamente decisiva per la definizione del giudizio”.
Sotto questo profilo, tuttavia, deve rilavarsi, in via preliminare, che l’omessa disamina di risultanze istruttorie “non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora il fatto storico, rilevante in causa” (qui, peraltro, neppure compiutamente identificato, a meno di non volerlo intendere – cio’ che, pero’, renderebbe la censura inammissibile, per le ragioni di cui si dira’ – nell’assenza di veridicita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS)) “sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01).

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D’altra parte, come appena rilevato, se il “fatto” omesso fosse la falsita’ delle “assertive” del (OMISSIS) (per usare il linguaggio del ricorrente), dovrebbe riconoscersi che la censura investirebbe, inammissibilmente, una “questione”, e non un fatto, se e’ vero che il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e’ ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex articolo 2697 c.c. (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 64630801), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413 – 01).
Ne’, infine, e’ senza rilievo la circostanza che la censura di omesso esame investa una pluralita’ di documenti, che, nella loro ampiezza ed eterogeneita’, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma teste menzionata. Invero, come e’ gia’ stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) “e’ evidente l’inammissibilita’ di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realta’ sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, cosi’ chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

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Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito l’inammissibilita’ di quella censura “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).
6.1.2. Per altro verso, neppure potrebbe ritenersi fondata la censura che ipotizza il vizio motivazionale, contestando la sentenza impugnata sul presupposto che “la diretta pregnanza probatoria” dei documenti da esso (OMISSIS) prodotti sarebbe stata “dissolta dalla Corte di Appello di Napoli nel contesto di una “piu’ complessa vicenda” con risvolti penali e disciplinari a carico del (OMISSIS) o nel contesto di un “modus” consistito in asserite violazioni tabellari” dal medesimo perpetrate nella qualita’, gia’ rivestita, di Presidente di sezione del Tribunale di Salerno.
Invero, la sentenza impugnata rileva che il fatto – oggetto delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) ex articolo 362 c.p.p., costituito dalla violazione dei criteri tabellari da parte del (OMISSIS) (per concentrare, nel proprio ruolo, le controversie di alcuni avvocati, allo scopo di favorirli, secondo l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura delle Repubblica di Napoli, rimasta poi priva di riscontro all’esito del giudizio per il delitto di cui all’articolo 319 ter c.p.), e’ risultato confermato da una serie di elementi.

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Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che il (OMISSIS) e’ stato destinatario “di una delibera del C.S.M. di trasferimento d’ufficio, a norma del R.Decreto Legge n. 511 del 1946, articolo 2, per condotte poste in essere in qualita’ di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno”, condotte, in particolare, “concretatesi nell’assegnazione effettuata se stesso, in deroga ai criteri tabellari, di numerosissimi ricorsi seriali proposti da difensori a lui legati da particolari rapporti di confidenza e, piu’ in generale, per il ricorso a strumenti di riequilibrio dei carichi di lavoro attraverso procedure scorrette e non rispettose delle regole tabellari vigenti”, oltre che “per la mancata organizzazione di riunioni ex articolo 47 quater O.G. al fine di dirimere il contrasto di orientamenti giurisprudenziali della sezione con riferimento proprio alle questioni giuridiche poste dai predetti ricorsi”. Del resto – si legge sempre nella pronuncia impugnata – anche la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli, di proscioglimento del (OMISSIS) dall’imputazione di cui all’articolo 319 ter c.p., e’ pervenuta a tale esito “per difetto di prova non gia’ delle violazioni tabellari integranti, nella prospettazione accusatoria, il modus della condotta criminosa – bensi’ dei vantaggi – cioe’ del fine – che sarebbero derivati agli avvocati asseritamente favoriti dalla condotta ipotizzata a carico del (OMISSIS)”. In senso analogo, peraltro, si attesta, in sentenza, essersi pronunciato anche il giudice disciplinare, sia di merito che di legittimita’, nel sanzionare, su tale piano, il (OMISSIS).
Si tratta di motivazione piu’ che adeguata, considerato che il vizio di motivazione apparente e’ ormai configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perche’ affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessita’ che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (cosi’, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), che e’ quanto, invece, dichiaratamente sollecita l’odierno ricorrente.

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Ne’ puo’ considerarsi ancora attuale l’affermazione di questa Corte secondo cui, “se il giudice di merito e’ libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene piu’ attendibili, egli tuttavia, stante l’obbligo di decidere la controversia sulla base delle prove prodotte in giudizio e di motivare la propria decisione, deve dar conto di avere esaminato il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo e di non avere quindi ignorato elementi di prova astrattamente decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (cosi’ Cass. Sez. 2, sent. 8 febbraio 2013, n. 3137, non massimata), trattandosi di giurisprudenza formatasi in relazione all’applicazione del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che – come ricordato – consentiva il sindacato anche sulla “sufficienza” della motivazione.
Oggi, per contro, deve ribadirsi sia che la violazione dell’articolo 115 c.p.c. – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – “puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01), nonche’, piu’ in generale, che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. n. 11892 del 2016, cit.; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

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6.2. Il secondo motivo non e’ fondato.
6.2.1. In base a quanto si legge a pag. 6 del ricorso, il (OMISSIS), lungi dal proporre un motivo di gravame in relazione alla mancata ammissione della prova, ha chiesto – “in subordine” ai motivi proposti – di “ammettere ed espletare la complessiva prova orale in primo grado”.
Siffatta censura e’ infondata, dovendo darsi seguito al principio – enunciato, tra l’altro, proprio con specifico rifermento alla mancata ammissione di prova testimoniale – secondo cui “il giudice di merito non e’ tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene puo’, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimita’, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l’obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova gia’ raggiunti per fondare la decisione, si’ da rendere inutile l’ulteriore istruttoria” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2005, n. 14611, Rv. 584883-01; nello stesso senso Cass. Sez. Lav., sent. 17 marzo 2004, n. 5421, Rv. 571807-01; Cass. Sez. Lav., sent. 10 maggio 1995, n. 5106, Rv. 492429-01).
Nella specie, l’apparato motivazionale che sorregge il rigetto della domanda risarcitoria, basato com’e’ sul riferimento ai provvedimenti adottati a carico del (OMISSIS), in sede penale, disciplinare e “paradisciplinare” (ovvero, nella procedura per incompatibilita’ ambientale Regio Decreto 31 maggio 1946, n. 511, ex articolo 2), integra motivazione implicita di rigetto della reiterata istanza di ammissione della prova testimoniale.

Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

6.3. Il terzo motivo e’ infondato.
6.3.1. Invero, non coglie nel segno il tentativo del ricorrente di appuntarsi sulla duplice affermazione della Corte partenopea che qualifica come “sostanzialmente” vere le dichiarazioni rese dal (OMISSIS), evidenziando, inoltre, non essere state le stesse “dolosamente dirette” a screditare il (OMISSIS).
Invero, ad escludere la ricorrenza della condotta – asseritamente – diffamatoria del (OMISSIS) e’ sufficiente il rilievo della veridicita’ delle sue dichiarazioni, come risultante in modo obbiettivo (al di la’ dell’uso dell’avverbio “sostanzialmente”) dal testo della sentenza impugnata.
Il rilievo che la veridicita’ delle dichiarazioni riveste ai fini dell’esclusione dell’illecito di cui all’articolo 595 c.p. – in cio’ essendo corretta la prospettazione del ricorrente – non puo’ essere posto in discussione. Questa Corte, infatti, ha affermato che i testimoni giudiziari, “se depongono il vero su cio’ che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorche’ la deposizione implichi una menomazione dell’onore, del decoro o della reputazione altrui, dal momento che la verita’ del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell’adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell’azione”, fermo restando che nel caso in cui, invece, “essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito” (Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2008, n. 6041, Rv. 602115-01; in senso analogo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2001, n. 5146, Rv. 545682-01).
Cio’ premesso, la sentenza impugnata – anche attraverso il gia’ descritto confronto con il materiale documentale di cui si e’ detto (i provvedimenti pronunciati dal giudice penale, quelli adottati dal C.S.M. in sede paradisciplinare e disciplinare, e, nel secondo caso, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte), ha affermato che il fatto dell’avvenuta violazione dei criteri tabellari da parte del (OMISSIS), cioe’ la “sostanza” delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), risultava conforme al vero. E cio’ avendo costui “rappresentato opinioni, sensazioni e soprattutto fatti che non sono risultati oggettivamente falsi”, specie considerando che non fu certo il medesimo “a promuovere l’iniziativa presso il P.M.”, dovendo “rispondere a domande rivoltegli dall’organo di indagine su fatti specifici che interessavano il proprio ufficio, sicche’ la portata delle sue dichiarazioni non era, certo, nel senso di propalare a terzi contenuti diffamatori, ma semplicemente rappresentativa di uno stato di fatto oggettivamente esistente e noto, non solo in ambito strettamente magistratuale”, avendo, inoltre, trovato “corrispondenza le sue dichiarazioni con quelle di altri operatori del diritto”. Si tratta, segnatamente, di quelle rese dal cancelliere Vincenzo Senatore, sentito quale teste, che confermava non solo il fatto che il (OMISSIS) avesse assegnato “a se stesso la maggior parte delle controversie seriali contro Trenitalia S.p.a.”, ma pure che molti esponenti del foro si erano lamentati dei “rapporti intercorrenti tra il Dott. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS)”, e in particolare della collaborazione di costui, e dell’Avv. (OMISSIS), “sia per la redazione delle sentenze relative ai ricorsi seriali dagli stessi proposti, sia con riguardo a cause nelle quali gli stessi non assumevano un incarico difensivo”.
Ne consegue, dunque, che a prescindere dall’uso dell’avverbio “sostanzialmente” (e dall’affermazione secondo cui le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) non erano “dolosamente dirette” a screditare il (OMISSIS)), la sentenza impugnata ha motivato le ragioni per le quali le dichiarazioni raccolte dal P.M. napoletano dovessero considerarsi veridiche, con conseguente applicabilita’ dell’esimente di cui all’articolo 51 c.p., idonea a escludere la ricorrenza dell’illecito di cui all’articolo 595 c.p..

Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

6.4. Infine, il quarto motivo di ricorso e’ anch’esso non fondato.
6.4.1. Va, infatti, ribadito che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicche’ non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite”, donde “puo’ legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Sez. 1, sent. 9 ottobre 2015, n. 20289, Rv. 637441-01), e cio’ perche’ “il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresi’ il potere di attribuire secondo l’esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso piu’ fasi con alterne vicende per le parti” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2008, n. 15483, Rv. 603368-01, Cass. Sez. 2, sent. 12 settembre 2014, n. 19345, Rv. 633115-01).
7. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere, a (OMISSIS), le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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