In materia di impugnazione che impone al giudice d’appello, il quale rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, di decidere la causa nel merito

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6702.

La massima estrapolata:

In materia di impugnazione che impone al giudice d’appello, il quale rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, di decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al primo giudice ne’ limitarsi a rilevare la nullita’.
La sentenza d’appello anche se confermativa si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicche’ il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle adottate dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto

Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6702

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27445-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 8469/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI ELISA.

RITENUTO

che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 27 aprile 2017, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14832 del 2016, e nei confronti di Roma Capitale;
che il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione al verbale con cui era stata accertata la violazione dell’articolo 158 C.d.S. (sosta del veicolo in corrispondenza delle strisce pedonali);
che il (OMISSIS), con l’atto di appello, aveva ribadito di aver pagato la sanzione entro 5 gg. nella misura ridotta, versando l’importo che appariva indicato a mano nell’avviso di accertamento rinvenuto sull’auto, pari ad Euro 39,50, anziche’ quello realmente dovuto, pari ad Euro 59,50, e aveva lamentato che il Giudice di pace non avesse affrontato la questione della “comprensibilita’” dell’importo indicato nell’avviso di accertamento;
che il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado, integrandone la motivazione;
che, secondo il Tribunale, nell’avviso di accertamento era chiaramente tratteggiata la cifra 5 all’inizio dell’importo indicato ai fini del pagamento in misura ridotta (59,50 Euro), e comunque era dirimente la considerazione che, una volta ricevuta la notifica del verbale di accertamento, il trasgressore avrebbe potuto estinguere la sanzione con il pagamento in misura ridotta entro i cinque giorni successivi, con l’aggiunta delle spese di notifica, e poi chiedere il rimborso dell’importo inferiore versato erroneamente;
che Roma Capitale, parte intimata, non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza;
che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione dell’articolo 111 Cost., dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., per contestare che, a fronte della nullita’ della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, il giudice d’appello non avrebbe potuto sostituirsi al primo giudice e integrare la motivazione;
che con il secondo motivo e’ denunciata violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e si lamenta l’iniquita’ della condanna alle spese, che il Tribunale aveva liquidato oltre i minimi, pur essendo il valore della causa irrisorio (Euro 143,38);
che entrambi i motivi sono inammissibili;
che il Tribunale ha fatto applicazione del principio generale in materia di impugnazione che impone al giudice d’appello, il quale rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, di decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al primo giudice ne’ limitarsi a rilevare la nullita’ (ex plurimis, Cass. 05/12/2008, n. 28838);
che del resto, la sentenza d’appello anche se confermativa si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicche’ il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle adottate dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto (cfr. Cass. 10/01/2017, n. 352);
che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia la quantificazione delle spese, entro i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613);
che non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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