Il gestore del locale non può essere condannato per il reato di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 28 novembre 2019, n. 48556

Massima estrapolata:

Il gestore del locale non può essere condannato per il reato di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti, perché il luogo di ritrovo è frequentato da persone che usano droghe. Di conseguenza, l’imputato non può essere condannato senza la prova che agevoli o tolleri le condotte lesive di cui ha piena consapevolezza.

Sentenza 28 novembre 2019, n. 48556

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 2/3/2015 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa AGLIASTRO Mirella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI M. Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) del Foro di Siena il quale insiste nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 02/03/2015, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24/04/2012 dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa con la sospensione condizionale, nei confronti di (OMISSIS) imputato del reato di cui agli articoli 81, 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 79 per avere consentito, quale presidente dell’associazione ” (OMISSIS)”, che la sede di detta associazione fosse adibita a luogo di convegno di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 79, comma 1 che chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di stupefacenti, viene punito per questo solo fatto, in un’ottica di avanzata tutela rispetto alla diffusione del consumo di stupefacenti.
Il reato era stato accertato all’esito di una perquisizione effettuata il 12/12/2010, allorche’ i Carabinieri avevano rinvenuto nei locali frequentati da persone e avventori, bustine contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 3, un involucro in plastica contenenti due pezzi di marijuana del peso di grammi 1 nel vano retrostante il bar, ed ancora un ulteriore involucro in plastica trasparente contenente un pezzo di hashish del peso di circa 0,5 grammi e grammi 1 di marijuana.
Sotto il congelatore era occultata una bustina contenente un pezzo di hashish del peso di grammi 0,2 e dietro le poltroncine all’ingresso della sala ballo, a terra, 3 bustine in plastica trasparente, contenenti ciascuna un pezzetto di hashish del peso di 0,1 grammo, una bustina sigillata contenente polvere di colore bianco ed infine a ridosso dell’uscita di sicurezza una bustina di plastica trasparente contenente grammi 5 di marijuana. A risultati non dissimili aveva portato la perquisizione effettuata dopo tre mesi in data 27/3/2011.
Sostenevano i giudici di merito che il costante uso di droghe all’interno del locale e’ dimostrata dal fatto che molte persone risultavano detenere apprezzabili quantita’ di sostanze stupefacenti, dichiarando di averli acquistati all’interno del locale.
Una ragazza, dopo essere uscita dal locale si era sentita male pervenendo ad uno stato di incoscienza, ed era emerso che aveva, nell’occasione, assunto sostanza stupefacente. Inoltre le intercettazioni ambientali e le riprese video avevano evidenziato il consumo di droga all’interno del locale. Lo stesso imputato, (OMISSIS), risultava avere consumato droga all’interno dell’associazione.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo mancanza di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e). I giudici di appello non avrebbero minimamente motivato in ordine alla decisivita’ dei risultati delle indagini, essendosi semplicemente richiamati al loro esito; si sarebbero, poi, limitati a condividere le argomentazioni del Tribunale del riesame, incorrendo cosi’ nel vizio di motivazione. Un maggiore approfondimento degli elementi risultanti dal processo avrebbe evidenziato la mancanza dell’elemento soggettivo della fattispecie contestata, poiche’ – si sostiene – il (OMISSIS) non solo non avrebbe adibito il proprio locale a luogo di consumo, ma sarebbe intervenuto per ostacolare che cio’ potesse avvenire. Il comportamento dell’imputato doveva ritenersi espressione di poca accortezza e serieta’ gestionale, ma non di volonta’ agevolatrice nell’uso della sostanza da parte degli avventori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure mosse dal ricorrente in ordine alla inadeguatezza della motivazione ed alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato sono fondate.
2. Al ricorrente viene addebitato il reato di agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti, reato per la cui sussistenza e’ sufficiente che colui cha ha la titolarita’ di un potere di fatto sul locale pubblico, eletto a luogo di convegno di consumatori di droga, abbia adibito lo stesso a tale scopo ovvero abbia consentito o anche solo tollerato che cio’ avvenisse (in quest’ultima previsione la condotta assume carattere omissivo).
Si tratta di fattispecie consistente nel mancato impedimento o nella mancata eliminazione della “adibizione” imposta al locale, e presupponente nel soggetto agente la titolarita’ di un potere di fatto sul locale suddetto. Per la configurazione di detto reato – nell’evidente intento di realizzare una forma di tutela anticipata della salute pubblica, colpendo comportamenti prodromici e funzionali all’uso di stupefacenti, diversi rispetto a quelli di produzione e spaccio – e’ sufficiente che il luogo sia usato, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilita’, per il consumo delle sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 12679 del 11/03/2009, Rv. 243218).
3. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 79, comma 1), anche nella forma omissiva, e’ necessario che il soggetto “sia conscio” del fatto che il locale posto nella sua disponibilita’ sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall’intervenire nella consapevolezza dell’agevolazione che dal suo comportamento inerte puo’ derivare a tale uso. Nella forma omissiva il reato invero, si realizza attraverso il mancato impedimento o la mancata eliminazione della destinazione imposta da altri a luogo di convegno di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti.
Posto che il delitto in esame e’ punito a titolo di dolo, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, anche nella forma omissiva, e’ necessario che il soggetto agisca con la coscienza e volonta’ di “agevolare”, cosi’ come recita la rubrica, con la sua condotta, l’uso di sostanze stupefacenti; e, a tal fine, l’elemento rappresentativo e volitivo devono abbracciare tutti gli aspetti della fattispecie (Sez. 6, n. 27504 del 23/04/2009, Rv. 244279; Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008, Rv. 239812).
4. Nel caso di specie, la Corte di Appello si e’ limitata a condividere l’impostazione del giudice di primo grado, senza lo sviluppo di un incedere argomentativo autonomo, anche solo per confutare le doglianze difensive quanto alla condotta di agevolazione e non ha esaminato l’aspetto della “presa di coscienza”, ancorche’ tardiva, da parte del ricorrente, delle criticita’ conseguenti alla prosecuzione della frequentazione del circolo da parte dei soggetti nelle condizioni rilevate.
Non e’ stato svolto un compiuto esame in ordine alla eventuale incapacita’ di assumere idonee iniziative a far cessare la diffusione del consumo di droga all’interno del locale, sede dell’associazione/club di cui il (OMISSIS) era presidente, piuttosto che un deliberato astenersi dall’intervenire con efficacia, nella consapevole volonta’ di “agevolare”, con la sua inerzia, la diffusione del consumo di droga all’interno del circolo (tanto piu’ che la problematica dell’atteggiamento psicologico della condotta per la realizzazione della fattispecie addebitata, era stata oggetto di specifica censura difensiva).
I giudici di merito hanno tratto la prova dell'”adibizione” del circolo a convegno di consumatori, dagli esiti della perquisizione, dai controlli effettuati dai militari nei confronti dei soggetti che uscivano dal locale, dalle disposte intercettazioni, tralasciando tuttavia, lo scandaglio della consapevolezza soggettiva dell’imputato, tratta meccanicisticamente dalla consumazione collettiva di droga, che avveniva all’interno del circolo.
5. La carenza di analisi della condotta di agevolazione e cioe’ dell’avere il soggetto agito con la coscienza e volonta’ di “agevolare” l’uso di sostanze stupefacenti nel locale posto nella sua disponibilita’, utilizzato da altri come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti impone l’annullamento della pronuncia indicata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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