Garanzia per vizi della cosa venduta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28069.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d’ufficio l’azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall’art. 1495 c.c..

Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28069. Garanzia per vizi della cosa venduta

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita – Difetti della cosa venduta – Scarsa qualità – Danni – Termine decadenza garanzia per vizi e prescrizione dell’azione – Soggetti responsabilità – Vendita di aliud pro alio – Definizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28234/2016 proposto da:
(OMISSIS), QUALE TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DITTA (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5756/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Garanzia per vizi della cosa venduta

PREMESSO

Che:
1. La ditta (OMISSIS), dedotto di aver comprato una partita di guaina da (OMISSIS), e che a causa dei vizi e scarsa qualita’ della medesima aveva subito dei danni, aveva convenuto in giudizio (OMISSIS) chiedendo che fosse condannato al “risarcimento del danno causato alla merce depositata” nel suo fabbricato e alla completa sostituzione della guaina difettosa. (OMISSIS), costituendosi, aveva eccepito il decorso del termine di decadenza della garanzia per vizi e quello di prescrizione della relativa azione e che, in ogni caso, la guaina era stata acquistata dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., che era la sola responsabile dei danni lamentati dall’attrice; la societa’ (OMISSIS) era chiamata in giudizio e, costituendosi, aveva a sua volta dedotto la nullita’ della sua chiamata in causa e la decadenza della garanzia.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza 6 febbraio 2008, n. 19, rigettava le domande dell’attrice.
2. Contro la sentenza proponeva appello la ditta (OMISSIS). La Corte d’appello di Roma, con sentenza 30 settembre 2016, n. 5756, ha parzialmente accolto l’impugnazione e, in riforma della gravata pronuncia, ha condannato (OMISSIS) a risarcire il danno in favore di (OMISSIS), danno quantificato in Euro 25.313,60 (rivalutato in Euro 26.000), e ha rigettato la domanda di manleva fatta valere da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
4. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a.
Memoria e’ stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

Garanzia per vizi della cosa venduta

 

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 112, 345 c.p.c., articolo 1453 c.c.; nullita’ della sentenza o del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4)”: la Corte d’appello nell’affermare che l’azione andava qualificata come azione ex articolo 1453 c.c., trattandosi di consegna di aliud pro alio, ha violato le disposizioni sopra richiamate, dato che non si e’ limitata a dare una diversa qualificazione giuridica della vicenda, ma ha individuato una diversa domanda da parte dell’appellante che, attore in primo grado, non aveva mai sostenuto di agire per fare valere una ipotesi di consegna di aliud pro alio, ne’ aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita invocando la sussistenza di tale fattispecie.
Il motivo non puo’ essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si ha consegna di aliud pro alio – che da’ luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex articolo 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall’articolo 1495 c.c. – qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualita’ essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi cosi’ funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l’utilita’ richiesta (v., ad esempio, Cass. 7557/2017). La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualita’ essenziali ovvero vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice di qualificazione dell’azione proposta, cosicche’, a fronte della proposizione di una domanda di accertamento dei vizi, il giudice puo’ qualificare d’ufficio l’azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite – come nel caso in esame – nel processo (v. in particolare Cass. n. 13925/2002).
2. Il secondo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 345, 163, 112, 132 c.p.c.; nullita’ della sentenza o del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4) per error in procedendo, nonche’ per motivazione apparente o contraddittoria, in connessione con l’articolo 156 c.p.c., comma 2 e con l’articolo 111 Cost.”: la Corte d’appello avrebbe dato un’interpretazione indebitamente estensiva del petitum articolato dall’attore, ritenendolo esteso al risarcimento del danno subito dalla struttura dell’immobile, quando invece in primo grado era stato richiesto soltanto il risarcimento del danno causato alla merce depositata nel fabbricato, interpretazione estensiva che comporterebbe la contraddittorieta’ della motivazione e la nullita’ della sentenza.
Il motivo non puo’ essere accolto. Il giudice d’appello, con argomentazioni plausibili e coerenti, ha interpretato il petitum della domanda del risarcimento del danno alla luce di quanto indicato nelle conclusioni, integrate con quanto contenuto nell’atto di citazione, ove era fatto espresso riferimento al danno subito dalla struttura dell’immobile, cosi’ intendendo la domanda come anche riferita ai danni subiti dal fabbricato e conseguentemente condannando il ricorrente a corrispondere la somma necessaria al ripristino del lastrico solare.
3. Il terzo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 112, 115, 116 c.p.c., anche in combinato disposto fra loro”, in quanto in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta dal ricorrente nei confronti di (OMISSIS), la Corte d’appello non avrebbe considerato lo svolgimento dei rapporti di fornitura fra (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ da un lato omettendo l’esame di un fatto decisivo e dall’altro lato violando le disposizioni sopra richiamate.
Il motivo e’ inammissibile. Il motivo si limita a invocare la mancata considerazione dei rapporti di fornitura in generale sussistenti fra (OMISSIS) e (OMISSIS), ma nulla ha dedotto in relazione a quanto affermato dalla Corte, ossia la mancata dimostrazione che la guaina poi venduta a (OMISSIS) fosse stata da lui correttamente ordinata, cosicche’ tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si fosse configurata una vendita di aliud pro alio, cosi’ come si e’ accertato essersi verificato nei confronti di (OMISSIS).
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dei controricorrenti che liquida a favore di ciascuno in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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