Furto il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4144.

In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.

Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4144. Furto il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Furto con strappo – Riproposizione di doglianze già vagliate nel giudizio di merito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI NARDO MARILIA.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che, assolto (OMISSIS) dal reato di minaccia grave per non avere commesso il fatto, lo dichiarava responsabile del delitto di furto con strappo di un telefono cellulare, del valore di circa 250,00 Euro, asportato dalle mani di (OMISSIS).
2. Il fatto come riscostruito dai Giudici di merito: la persona offesa, (OMISSIS), in sede di testimonianza, ha raccontato che, il (OMISSIS), verso le ore 19.30, mentre si trovava a (OMISSIS) a consumare una birra insieme all’amico (OMISSIS), era stato, all’improvviso e senza apparente motivo, minacciato di morte da un uomo che conosceva a malapena di vista, il quale lo aveva pesantemente minacciato con espressioni “io lo so che tu lo sai, ti rompo le ossa, ti ammazzo, ti scasso”. Poiche’ il prevenuto, nonostante le reiterate richieste della persona offesa di smetterla, perseverava nella anzidetta condotta, il (OMISSIS) prendeva il proprio telefono cellulare per chiamare i Carabinieri. A quel punto, il (OMISSIS) gli strappava di mano il telefono e scappava in direzione del porto da cui tornava poco dopo e, ridendo, diceva al (OMISSIS) di aver fatto a pezzi il telefonino e di averlo buttato in mare.
3. Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato a mezzo del difensore che articola due motivi cin cui deduce:
3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illegittima applicazione dell’articolo 624-bis c.p., comma 2, avendo il (OMISSIS) sottratto il cellulare solo per gettarlo in mare, senza alcuna volonta’ di trarne profitto.
3.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’articolo 635 c.p., avendo avuto l’imputato solo la finalita’ di distruggere uno strumento di minaccia e di scherno.
4. In data 23/09/21, il difensore di fiducia dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha fatto pervenire in cancelleria conclusioni scritte con le quali ribadisce le argomentazioni gia’ spese nel ricorso a sostegno dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. I motivi di ricorso ripropongono le medesime questioni gia’ sollevate in sede di merito e risolte con argomentazioni condivisibili e corrette in diritto dalla Corte territoriale. E’ vero che secondo alcuni precedenti di legittimita’ in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioe’ come possibilita’ di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilita’ intesa in senso economico/patrimoniale (Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561, relativa a fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell’imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalita’ “di dispetto, di reazione o come modalita’ per mantenere il contatto con lei”; Sez. 4, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, Rv. 24574201), tuttavia, secondo il prevalente orientamento di legittimita’ che il Collegio condivide, il fine di vendetta o di dispetto non esclude il dolo specifico del reato di furto, potendo il profitto consistere in qualsiasi utilita’, anche di natura non patrimoniale (Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254372; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593). In particolare, si e’ affermato che, ai fini della configurabilita’ del reato di furto, il fine di profitto – nel quale si concreta il dolo specifico – non ha necessario riferimento alla volonta’ di trarre un’utilita’ patrimoniale dal bene sottratto, ma puo’ anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalita’ di dispetto, ritorsione o vendetta (Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce Fabio, Rv. 275906; Sez. 5, n. 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679).
8. Il secondo motivo resta assorbito.
9. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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