Furto aggravato e l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 luglio 2021| n. 25042.

Furto aggravato e l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall’opera dell’uomo. (Fattispecie relativa alla sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la affermazione della sussistenza dell’aggravante).

Sentenza|1 luglio 2021| n. 25042. Furto aggravato e l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Data udienza 6 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Furto aggravato – Configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede – Reiterazione di censure di mero fatto – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

Dott. PROTO PISANI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAOLA PROTO PISANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo, l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore.

Furto aggravato e l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16 gennaio 2020 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado con la quale (OMISSIS) e’ stato dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, in relazione all’impossessamento “di materiale legnoso mediante taglio illecito di diverse piante di castagno” (cosi’ l’imputazione).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con l’unico motivo di ricorso, la mancanza ed illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7.
La sentenza impugnata viene censurata per avere ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, sul presupposto che “le piante di castagno dovevano ritenersi esposte alla pubblica fede in ragione della loro funzione e quindi principalmente per destinazione oltre che per necessita’”.
In particolare si deduce l’illogicita’ e la mancanza della motivazione perche’ ha ritenuto integrata l’aggravante per essere le piante di castagno esposte alla pubblica fede “per destinazione” laddove invece oggetto del taglio non sono stati gli alberi piantati dall’uomo, ma i polloni cresciuti spontaneamente.
Si invoca, pertanto l’applicazione del principio espresso da: Sez. 5, n. 18282 del 14/04/2014, Curiazio, Rv. 259885, secondo cui: “La circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e’ configurabile solo quando l’esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del titolare del bene (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato l’aggravante con riferimento al furto di un albero appositamente piantato dal suo proprietario nel fondo e non ivi cresciuto spontaneamente)”, e si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, per effetto dell’esclusione della circostanza aggravante in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
1. Preliminarmente deve darsi atto che, per come accertato nelle sentenze di merito, il furto di cui il (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole e’ stato commesso mediante il taglio, con una motosega, di numerosi “polloni” di castagno – ritenuti dalle sentenze di merito esposti per necessita’ alla pubblica fede – su un terreno di proprieta’ della querelante.
Sempre in via preliminare deve darsi atto che la sentenza impugnata, diversamente da quanto dedotto in ricorso, risulta avere tenuto adeguatamente conto del fatto che oggetto del furto erano piante di castagno cresciute spontaneamente e non piantate dall’uomo, avendo invocato, a sostegno del rigetto del secondo motivo di appello, il principio, consolidatosi nella piu’ recente giurisprudenza della Corte, secondo cui “in tema di furto, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, non e’ necessaria la volonta’ del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo”, richiamando espressamente non soltanto talune delle sentenze della Corte che lo hanno affermato (Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843), ma anche le motivazioni poste dalla Corte a fondamento di tale principio.
2. Sebbene in passato si fosse configurato, nella giurisprudenza della Corte, un contrasto in ordine alla configurabilita’ della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede allorquando tale esposizione derivi da una condizione originaria della cosa e non dipenda dall’opera dell’uomo (nel senso della non configurabilita’ della circostanza, nel caso considerato si erano espresse: Sez. 5, n. 18282 del 14/04/2014, Curiazio, Rv. 259885, con specifico riferimento a furto di alberi; Sez. 2, n. 35956 del 08/06/2012, Schettini, Rv. 253894), il Collegio ritiene di aderire al piu’ recente – e ormai incontrastato – orientamento che ritiene integrata la circostanza aggravante in questione anche quando l’esposizione della cosa non dipenda da un comportamento volontario del titolare del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 – dep. 2020, Trovato, Rv. 278798 in una fattispecie di sottrazione di frutti pendenti da alberi; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Chiaravallotti, Rv. 275276; Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino, Rv. 244801; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570), trattandosi di interpretazione maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio della norma.
L’interpretazione che ritiene configurabile la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede anche nel caso in cui tale esposizione non dipenda dall'”opera dell’uomo” (rectius: da un’azione o da un’omissione del possessore), bensi’ derivi da una “condizione originaria della cosa” ovvero da una “condizione naturale” del bene, si fonda, infatti, su una condivisibile lettura dell’articolo 625 c.p., n. 7, che valorizza la ratio della norma, individuata nella “necessita’ di garantire una piu’ idonea tutela ad un bene che non puo’ essere adeguatamente protetto”, potendo tale necessita’ “derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo” (Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570).
Tale interpretazione e’, peraltro, coerente con il dato letterale, stante il carattere neutro della parola “esposte”, che non esprime soltanto il participio passato di esporre, ma puo’ essere usato anche come aggettivo e, quindi, con il riferimento ad uno stato e non ad un’azione. Tale stato del bene, comportandone un maggior pericolo di sottrazione, ne giustifica la tutela rafforzata anche se non e’ stato creato dall’uomo.
Sempre sotto il profilo dell’interpretazione letterale della disposizione si rileva che il fatto che l’esposizione alla pubblica fede sia ricollegata a fonti quali la necessita’ o la consuetudine o la destinazione non implica che tale esposizione debba necessariamente essere collegata all’opera dell’uomo “atteso che, salvo forse la consuetudine che presuppone un’abitualita’ di condotte dell’uomo perduranti nel tempo, la necessita’ e la destinazione possono ben essere compatibili con una condizione originaria, o acquisita, della cosa eventualmente utilizzata dall’uomo” (Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Meloni, Rv. 264870; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 – dep. 2015 – Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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