Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 gennaio 2019, n. 2576.
La massima estrapolata:
Le foto scattate durante un’ispezione igienico sanitaria dei Nas, ed allegate al verbale di ispezione e di sequestro, devono considerarsi «atti irripetibili» con la conseguenza che possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti.
Sentenza 21 gennaio 2019, n. 2576
Data udienza 6 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2018 del TRIBUNALE di BIELLA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo: “Inammissibilita’ del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Biella con sentenza del 21 febbraio 2018 ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 238 del 1962, articolo 5, comma 1, lettera D, perche’ in qualita’ di legale rappresentante del panificio industriale (OMISSIS) s.r.l. (…) impiegava nella preparazione di alimenti prodotti da forno – farine di vario tipo insudiciate ed invase da parassiti quali blatte e farfalline della farina; reato accertato il (OMISSIS).
2. (OMISSIS) ha proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione ex articolo 568 c.p.p., comma 5, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Errata lettura e valutazione dell’istruttoria dibattimentale.
I testimoni escussi in dibattimento non hanno precisato dove precisamente erano collocati i sacchi della farina, se nei luoghi destinati alla panificazione o in altri settori del panificio. La sentenza poi ha fondato la condanna anche sulla base delle foto prodotte dal P.M. in supporto informatico; le foto pero’ non sono state sottoposte ai testi (in visione) per la loro conferma.
Mancano, pertanto, le prove per l’elemento oggettivo del reato e per l’elemento soggettivo, in relazione ad un piano di autocontrollo degli alimenti.
2.2. Mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p., particolare tenuita’ del fatto.
La sentenza non ha motivato sulla richiesta di particolare tenuita’ del fatto; la presenza di dispositivi per la neutralizzazione dei parassiti (seppure ritenuti non pienamente idonei) avrebbe dovuto far ritenere i fatti di particolare tenuita’.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericita’, peraltro articolato in fatto, richiede alla Corte di legittimita’ una rivalutazione del fatto non consentita. Denuncia inoltre un travisamento delle prove testimoniali (valutazione non corretta dell’intera istruttoria dibattimentale) ma non specifica lo stesso, ed inoltre non allega i verbali integrali, e non prospetta la decisivita’ delle prove ritenute travisate.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha rilevato come al momento dell’ispezione sanitaria dei N.A.S. di Torino, sono stati rinvenuti nel laboratorio sacchi di farina aperti ed invasi da parassiti, ed altre carenze igienico sanitarie. Le condizioni degli alimenti sono riferiti dai testi di P.G. e risultanti dal verbale di ispezione igienico sanitaria del (OMISSIS) (atto non ripetibile acquisito al fascicolo del dibattimento) e dalle numerose foto (69) dei luoghi effettuate dalla P.G. nel corso dell’ispezione.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione solo perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
Deve rilevarsi comunque che, “Per l’accertamento del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) e d) (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ed in particolare per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non e’ necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati. (La Corte ha altresi’ precisato che l’eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un’attivita’ preliminare e preprocessuale, non determina alcuna nullita’)” (Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006 – dep. 21/04/2006, Cilla, Rv. 23412101; vedi anche Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014 – dep. 17/04/2014, Iannone, Rv. 25900201 e Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014 – dep. 17/03/2014, Chen, Rv. 25870501).
3. 1. Per la configurabilita’ del reato, inoltre, non e’ necessario l’accertamento di un danno alla salute, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: “Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b), e’ configurabile quando e’ accertato che le concrete modalita’ di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato in questione in una fattispecie di detenzione di 50 kg di hamburger freschi all’origine sottoposti irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, dell’abbattitore termico e del termometro esterno)” (Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015 – dep. 12/10/2015, Torcetta, Rv. 26499001; vedi anche Sez. 3, n. 19179 del 13/01/2015 – dep. 08/05/2015, Callegari, Rv. 26374101).
4. Generica e manifestamente infondata la contestazione sulle prove fotografiche e sulla mancanza di sottoposizione delle stesse ai verbalizzanti. Le foto sono parte integrante del verbale di ispezione dei luoghi, poiche’ sono state effettuate durante l’ispezione, come riferito in dibattimento dai testi di P.G. (OMISSIS) e (OMISSIS). Nessun dubbio, quindi, sulla loro utilizzabilita’ e sulla certezza (come evidenziato dalla sentenza impugnata) della loro riferibilita’ allo stato dei luoghi: “Le relazioni di servizio, che riproducono l’attivita’ di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non piu’ riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che la relazione di servizio, nella specie corredata da talune fotografie, in quanto descrittiva di fatti oggetto di percezione diretta, non si differenzia da quelle attivita’, quali perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero degli atti irripetibili)” (Sez. 2, n. 2353 del 12/01/2005 – dep. 26/01/2005, Ara ed altri, Rv. 23061801).
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “Le foto scattate durante un’ispezione (nel caso igienico sanitaria dei N.A.S.) dello stato dei luoghi da parte della P.G., e allegate al verbale di ispezione e di sequestro devono considerarsi atti irripetibili, come tali non piu’ riproducibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale”.
5. Anche il motivo sulla particolare tenuita’ del fatto risulta manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata irroga una pena superiore al minimo edittale di Euro 2.000,00 con pena base di 3.000,00 Euro e quindi ben al di sopra del limite edittale, con la conseguenza che puo’ ritenersi implicitamente esclusa la particolare tenuita’ del fatto: “L’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. non puo’ essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale (…), configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuita’ del fatto” (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 – dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ili, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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