Formazione dello stato passivo ed il credito concernente l’aggio per la riscossione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 ottobre 2022| n. 31928.

Formazione dello stato passivo ed il credito concernente l’aggio per la riscossione

 

In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l’aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale.

Ordinanza|28 ottobre 2022| n. 31928.Formazione dello stato passivo ed il credito concernente l’aggio per la riscossione

Data udienza 13 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – Società consortile – Opera pubblica – Barriere frangiflutti – Erroneo posizionamento – Alterazione del naturale moto ondoso del mare – Mareggiate – Danni a stabilimento balneare – Nesso di causa – Prova carente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31280/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
REGIONE CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 470/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 la societa’ (OMISSIS) s.a.s. convenne dinanzi al Tribunale di Locri la Regione Calabria e la societa’ (OMISSIS) s.r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno. A fondamento della domanda espose che:
-) gestiva uno stabilimento balneare del Comune di Roccella Ionica;
-) la societa’ (OMISSIS) s.r.l., in esecuzione di un progetto affidatole dalla Regione Calabria, aveva realizzato barriere frangiflutti le quali, a causa del loro erroneo posizionamento, avevano alterato il naturale moto ondoso del mare, provocando mareggiate che “negli anni âEuroËœ90” avevano provocato ingenti danni allo stabilimento balneare gestito dalla societa’ attrice.
2. Con sentenza 19 febbraio 2015 n. 238 il Tribunale di Locri – dopo avere pronunciato sentenza non definitiva di rigetto di talune eccezioni preliminari – rigetto’ la domanda per difetto di prova dell’esistenza d’un nesso di causa tra il modo in cui era stata realizzata l’opera pubblica e le mareggiate che a gennaio del 1996 avevano danneggiato lo stabilimento balneare.
La (OMISSIS) e la Regione Calabria nel 2010 impugnarono la sentenza non definitiva; nel 2015 la (OMISSIS) impugno’ poi la sentenza definitiva.
3. Con sentenza 29 giugno 2020 n. 470 la Corte d’appello di Reggio Calabria, riuniti gli appelli proposti rispettivamente avverso la sentenza non definitiva ed avverso quella definitiva, confermo’ la statuizione di rigetto della domanda proposta dalla (OMISSIS).
Quanto alle spese, la Corte d’appello ritenne di dovere regolare separatamente quelle del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva, e quelle del giudizio di impugnazione della sentenza definitiva.

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Di conseguenza:
-) condanno’ la societa’ (OMISSIS) e la Regione Calabria (pur vittoriose nel merito) alla rifusione in favore della (OMISSIS) delle spese del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva;
-) condanno’ la (OMISSIS) alla rifusione in favore delle controparti delle spese del giudizio di impugnazione della sentenza definitiva.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso illustrato da memoria, e proposto ricorso incidentale condizionato, la societa’ (OMISSIS) s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, per avere fondato la propria decisione su ragioni diverse da quelle adottate dal Tribunale.
Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi cosi’ riassumibile:
-) nei giudizi di responsabilita’ aquiliana l’esame del nesso di causalita’ “e’ attivita’ esperibile soltanto nel caso del buon esito dell’accertamento della condotta colposa”;
-) in primo grado il Tribunale rigetto’ la domanda per difetto di prova del nesso di causa;
-) di conseguenza, il Tribunale aveva necessariamente “risolto positivamente la questione giuridica dell’esistenza della colposa”;
-) la Corte d’appello, tuttavia, ha rigettato la domanda “per non aver individuato la condotta colposa” tenuta dalle convenute.
Prosegue la ricorrente sostenendo che la Corte d’appello, giudicando nel modo suddetto, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ne’ ha consentito alla parte appellante di difendersi nel merito.
1.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
La ricorrente pretende di sostenere che in primo grado fu positivamente accertata la colpa della Regione e della societa’ (OMISSIS); che tale accertamento non fu oggetto di appello da parte di alcuno; che pertanto il thema decidendum sottoposto alla Corte d’appello era unicamente l’accertamento del nesso di causa; che, di conseguenza, era inibito alla Corte d’appello indagare se esistesse o non esistesse la colpa della Regione e della societa’ (OMISSIS).
Deve tuttavia in contrario osservarsi che:
-) e’ erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, ovvero quello secondo cui nei giudizi di danno, se il giudice di merito si pronuncia sul nesso di causa escludendolo, tale pronuncia significa che e’ stato implicitamente affrontato, e positivamente risolto, il problema dell’accertamento della sussistenza d’una condotta colposa;
-) e’ erronea l’interpretazione della sentenza di primo grado propugnata dalla ricorrente, in quanto in primo grado la questione della sussistenza d’una condotta colposa a carico della Regione e della societa’ consortile non fu affatto affrontata e risolta, ne’ esplicitamente, ne’ implicitamente, ma semplicemente rimase assorbita;
-) in terzo luogo, infine, il motivo e’ inammissibile per estraneita’ alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha infatti affermato che la (OMISSIS) non allego’ mai, nell’atto introduttivo del giudizio, l’esatta indicazione della condotta colposa ascritta alle convenute.

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Il Tribunale dunque ha ravvisato un deficit assertivo nella difesa della (OMISSIS), e tale ratio decidendi era per se’ idonea a sorreggere la motivazione di rigetto del gravame. Sarebbe stato, pertanto, onere della ricorrente impugnarla, indicando in quali termini ed in quale atto dedusse in cosa consistette la colpa delle due convenute. Ed infatti, se una sentenza si fonda su plurime ed autonome rationes decidendi, tutte devono essere contestualmente impugnate.
2. Col secondo motivo la societa’ ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto confusamente descritto, da parte della societa’ attrice, il fatto costitutivo della pretesa.
Deduce di avere depositato “note autorizzate” nelle quali aveva “effettuato una ricostruzione puntuale del fatto storico, evidenziando come il danno subito fosse conseguenza della cattiva realizzazione dell’opera di protezione del litorale ionico”.
2.1. Il motivo e’ manifestamente inammissibile o comunque infondato, perche’:
-) in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, non trascrive ne’ riassume i termini in cui nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado vennero esposti i fatti ed indicate le ragioni di diritto da essi sottese;
-) e’ la stessa ricorrente ad allegare che i fatti esposti nell’atto di citazione vennero “integrati con la memoria ex articolo 183 c.p.c.”, ma e’ sin troppo noto che la suddetta memoria puo’ avere il solo scopo di precisare le domande e le eccezioni gia’ formulate, e non di introdurre nel processo fatti nuovi.
3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 6, e sono liquidate nel dispositivo.

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P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore di societa’ (OMISSIS) s.r.l. delle spese del presente giudi7io di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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