Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31313.
Finanziamento erogato in favore di un mutuatario per consentirgli l’acquisto di un’azienda
Il finanziamento erogato in favore di un mutuatario per consentirgli l’acquisto di un’azienda, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo, non ricade nell’ambito applicativo degli artt. 2558 e 2560 c.c., i quali, riferendosi rispettivamente ai contratti e ai debiti dell’azienda, parimenti ineriscono l’esercizio dinamico dell’impresa, non l’attività finalizzata alla sua organizzazione statica.
Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31313. Finanziamento erogato in favore di un mutuatario per consentirgli l’acquisto di un’azienda
Data udienza 7 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Contratto di mutuo – Non inerente all’esercizio dell’azienda – Inapplicabilità dell’art. 2558 e dell’art. 2560 cc – Natura di atto di organizzazione – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4274/2019 proposto da:
s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, s.p.a. (OMISSIS), in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria e attuale servicer di s.r.l. Pharma Finance 3, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), col quale elettivamente si domiciliano in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
-ricorrenti-
contro
Fallimento di (OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), col quale elettivamente si domicili in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del tribunale di Torino, depositato in data 27 dicembre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2022 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
Finanziamento erogato in favore di un mutuatario per consentirgli l’acquisto di un’azienda
FATTI DI CAUSA
Emerge dal decreto impugnato che la s.p.a. (OMISSIS), in proprio e quale submandataria e subservicer di s.p.a. (OMISSIS), a propria volta mandataria e servicer della s.r.l. Pharma Finance 3, chiese che fosse ammesso al passivo del fallimento di (OMISSIS), titolare della (OMISSIS), il credito, per l’importo di Euro 1.806.352,47, derivante dal finanziamento erogato nel 2007 a (OMISSIS) per consentirgli di acquistare, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo, la (OMISSIS), da lui poi ceduta nel 2013 alla fallita.
L’istanza fu respinta e l’opposizione di (OMISSIS) alla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo del fallimento non ha avuto buon esito.
Il tribunale di Torino, al riguardo, ha escluso l’applicabilita’ per un verso dell’articolo 2558 c.c., poiche’ era stata integralmente eseguita la prestazione, scaturente dal contratto, di corresponsione della somma oggetto del finanziamento; per altro verso, dell’articolo 2560 c.c., posto che, ha argomentato, il debito di restituzione della somma finanziata non e’ inerente all’esercizio dell’azienda, che deve preesistere alla stipulazione del relativo contratto e che comunque mantiene alterita’ rispetto al titolare di diritti sul complesso di beni che ne costituiscono oggetto. Di contro, nel caso in esame, il contratto di finanziamento, appunto perche’ funzionale all’acquisto dell’azienda, e’ da ritenere atto prodromico irrilevante ai fini del fenomeno successorio disciplinato dall’articolo 2560 c.c.
Contro questo decreto propongono ricorso le societa’ indicate in epigrafe, nella qualita’ rispettivamente ivi specificata, per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi, che illustrano con memoria, cui il fallimento replica con controricorso, parimenti corredato di memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perche’ connessi, parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2558 c.c., la’ dove il tribunale di Torino ha trascurato che e’ d’ostacolo all’applicazione della norma che entrambe le parti abbiano eseguito la propria prestazione, non che l’abbia fatto una sola (primo motivo), nonche’ la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2560 c.c., perche’ l’importo del finanziamento impiegato per il pagamento del corrispettivo dell’acquisto dell’azienda si consolida come parte di questa, da trattare come cespite aziendale, andando a incidere sul valore della compravendita (secondo motivo).
La censura complessivamente proposta, benche’ ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, calibrata sulla deduzione di violazioni di legge e non gia’ sulla rivalutazione del merito della controversia, e’ infondata.
2.- Secondo il tribunale nel caso in esame la pretesa va esaminata in base all’articolo 2560 e non gia’ a mente dell’articolo 2558, in quanto una delle prestazioni scaturenti dal contratto del quale di discute, ossia quella dell’odierna ricorrente, e’ stata integralmente eseguita.
La statuizione evoca il tema della relazione tra le due norme, discussa in dottrina, e sovente costruita nella giurisprudenza di questa Corte nel senso che il regime fissato dall’articolo 2560, comma 2, c.c. si applica ai debiti in se’ soli considerati, e non anche quando questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite,tairubblicazione2eo/2022 cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo 2558 c.c. (tra varie, Cass. n. 11318/04 e n. 8539/18).
Essa poi coinvolge la nozione stessa di esaurimento del rapporto contrattuale, talora riferito alla fonte del credito, di modo che la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto, e rimaste inadempiute, non implicherebbe che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o a una di esse, delle ragioni di credito (Cass. n. 20154/11), e in altri casi correlato alla completa definizione anche nella fase contenziosa, in relazione a domande di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento (Cass. n. 8219/90; n. 8055/18; n. 26808/19).
3.- Le questioni sono, tuttavia, irrilevanti ai fini della decisione.
E cio’ perche’ il contratto di cui si discute non e’ inerente all’esercizio dell’azienda: il che esclude in radice l’applicabilita’ dell’articolo 2558 c.c., il quale disciplina la successione nei contratti d’azienda, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale, nonche’ in quelli d’impresa, i quali, pur non avendo ad oggetto beni aziendali, comunque attengono all’organizzazione dell’impresa, come nei casi, in via esemplificativa, dei contratti di somministrazione, dei contratti di assicurazione e di quelli di appalto (in termini, fra le piu’ recenti, Cass. n. 15065/18). Resta esclusa, quindi, anche l’applicabilita’ dell’articolo 2560 c.c., che si riferisce ai debiti inerenti pur sempre all’esercizio dell’azienda ceduta.
4.- Il contratto di mutuo non puo’ dirsi inerente all’esercizio dell’azienda, perche’ e’ volto all’acquisizione di essa, e percio’ si configura come atto di organizzazione, che, secondo autorevole dottrina, va distinto dall’atto dell’organizzazione, al fine di scongiurare l’indiscriminata assimilazione dell’attivita’ organizzativa a quella di produzione organizzata (traccia di questa distinzione v’e’ in Cass. n. 15769/04, secondo cui in mancanza di apparato aziendale anche atti preparatori possono segnare l’effettivo esercizio dell’attivita’ d’impresa, purche’, pero’, permettano di individuare l’oggetto dell’attivita’ e il suo carattere commerciale, come nel caso del mercante d’arte che acquisti, per la rivendita, numerose opere d’arte, e svolga attivita’ promozionali).
5.- Questa distinzione risalta viepiu’ nella specie, poiche’ si ha riguardo a un imprenditore individuale, che assume la qualifica, ai fini civilistici, solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attivita’ (Cass. n. 23157/18; n. 6968/19), anche di la’ dalla mera titolarita’ del compendio aziendale e del numero di partita iva.
La titolarita’ statica dell’azienda si distingue, difatti, dall’esercizio dinamico dell’impresa, al punto che, al cospetto di una pluralita’ di contitolari dell’azienda, non si esclude la possibilita’ che solo uno di essi assuma l’effettiva gestione dell’attivita’ commerciale, e la correlativa veste imprenditoriale, mentre un altro ne resti estraneo e si limiti a conservare il diritto dominicale spettantegli pro quota sui beni aziendali (Cass. n. 4986/97).
Ne deriva che gli obblighi che si trasferiscono in capo all’acquirente sono quelli che il venditore si e’ assunto in quanto imprenditore (Cass. n. 5495/01).
5.1.- Posto, dunque, che sia l’articolo 2558, sia l’articolo 2560 c.c. riguardano l’esercizio dinamico dell’impresa, da entrambe le norme evocato, il contratto in esame, che esula da quest’ambito, e’ estraneo alla sfera di applicazione della successione e nel contratto, e nel debito da esso scaturente.
6.- La censura va quindi respinta.
Il che comporta l’inammissibilita’ del terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’esecuzione di bonifici da parte della Dott. (OMISSIS), dopo l’acquisto dell’azienda, in favore della (OMISSIS), aventi come causale “acconto canoni (OMISSIS) per conto (OMISSIS)”.
6.1.- La circostanza varrebbe difatti unicamente a dimostrare che l’acquirente si era accollata il debito derivante dal mutuo a titolo personale (laddove in controricorso si sostiene che il prezzo di vendita, convenuto in Euro 2.039.283,11, comprendeva fra le attivita’ l’avviamento, al quale veniva attribuito il valore di 1.750.000,00); e non emerge che la domanda sia stata proposta anche ai sensi dell’articolo 1273 c.c.
7.- Ne risulta assorbito l’ultimo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c. perche’ il tribunale avrebbe omesso di dar seguito alla richiesta di (OMISSIS) di esibizione dei bilanci e delle scritture contabili dell’alienante e della fallita, dalle quali sarebbe emerso il subentro nel debito.
8.- Il ricorso e’ rigettato e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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