Fideiussione ed i requisiti soggettivi per la disciplina consumeristica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 agosto 2021| n. 22345.

Fideiussione ed i requisiti soggettivi per la disciplina consumeristica.

Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per la disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendosi pertanto ritenersi consumatore il fideiussore che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa

Ordinanza|5 agosto 2021| n. 22345. Fideiussione ed i requisiti soggettivi per la disciplina consumeristica

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito – Natura di rito della sentenza – Impugnazione della decisione con il solo regolamento della competenza ex art. 42 cpc – Fideiussione tra banca e consumatore – Foro del consumatore – Applicazione – Direttiva n. 93/13 – Rilevanza dei soggetti e non dell’oggetto del contratto – Inderogabilità del foro del consumatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29868-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 691/2019 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA DE RENZIS LUISA che, viste le norme degli articoli 42, 47, 339 e 380 ter c.p.c. chiede alla Corte di Cassazione di respingere il presente regolamento di competenza e di confermare l’impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo in ordine alla declaratoria di incompetenza territoriale.

FATTI DI CAUSA

1.- Su ricorso della s.p.a. Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio, il Tribunale di Arezzo ha emesso decreto ingiuntivo (n. 488/2015) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS). A fondamento della relativa richiesta la Banca ha posto la fideiussione, o’prestata dagli ingiunti con contratto del novembre 2007, per l’interesse della s.r.l. (OMISSIS), debitore principale dichiarato fallito nel 2013.
2.- Gli ingiunti fideiussori hanno proposto opposizione, con unico atto di citazione. Per rilevare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo; l’inidoneita’ della prova scritta dimessa dall’ingiungente in sede monitoria; la configurabilita’ in fattispecie di “illegittimi addebiti usurari (sul piano oggettivo e quello soggettivo) e anatocistici”.
3.- Con sentenza depositata in data 3 settembre 2019, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dagli opponenti e dichiarato, in via consequenziale, l’incompetenza del Tribunale di Arezzo, la nullita’ del decreto ingiuntivo n. 488/2015 e l’integrale revoca del medesimo.
4.- In proposito, il Tribunale ha prima di tutto affermato che i requisiti soggettivi di applicabilita’ della disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non gia’ a quelle del debito garantito (c.d. professionista di rimbalzo): e cio’ sia in ragione della valorizzazione cosi’ data agli “aspetti sostanziali di riferimento (disancorando la valutazione da un riscontro meramente formale come quello rappresentato dall’enfatizzazione del rapporto di accessorieta’), sia per la maggior aderenza all’interpretazione fornita in sede comunitaria”.
Sulla base di detto criterio, il Tribunale ha poi riscontrato che, nella fattispecie in esame, (OMISSIS) e (OMISSIS) operavano nella qualita’ di consumatori: non avendo costoro ricoperto “ruoli di sorta nell’ambito della (OMISSIS)”, debitrice principale, ne’ sussistendo in atti degli elementi di riscontro che portassero verso una diversa considerazione.
Raggiunto questo risultato, la sentenza ha inoltre ritenuto che l’applicazione del foro del consumatore, che cosi’ era stato individuato (nella specie, nel Tribunale di Campobasso), doveva trovare applicazione anche nei confronti di tutti gli altri opponenti, pur non essendo costoro da considerare come consumatori. Richiamando la pronuncia emessa da questa Corte, 12 marzo 2014, n. 5705, si e’ in proposito argomentato che, “qualora una domanda abbia a oggetto un rapporto di consumo opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro piu’ speciale e piu’ inderogabile di ogni altro”.
5.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. (OMISSIS), nella dichiarata veste di cessionario del credito garantito, ha presentato ricorso per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c., articolandolo in due motivi.
Hanno resistito, con unitaria memoria difensiva ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 5, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS), che pure hanno sollevato eccezione preliminare di inammissibilita’ del regolamento di competenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di impugnazione proposti dal ricorrente sono stati rubricati nei termini che seguono.
Primo motivo: “nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, 3, per violazione dell’articolo 1469 bis c.c. (poi Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33 comma 2 lettera u.) e dell’articolo 1936 c.c. in termini di accessorieta’ del contratto fideiussorio”.
Secondo motivo: “nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, 3, per violazione degli articoli 103, 28 e 31 c.p.c.”.
7.- L’eccezione preliminare di inammissibilita’ svolta dai ricorrenti muove dalla constatazione che il proposto regolamento di competenza e’ stato “iscritto a ruolo successivamente all’atto di appello RG 2034/2019”. Per affermare che, avendo tenuto questo comportamento, il ricorrente “ha di fatto scelto lo strumento processuale con cui impugnare la decisione del primo grado, non potendosi ammettere la contemporanea attivazione da parte dello stesso soggetto di due strumenti di impugnazione aventi a oggetto il medesimo provvedimento”.
8.- L’eccezione, cosi’ proposta, va disattesa.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza – con la quale il giudice delVopposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullita’ del decreto opposto in ragione dell’incompetenza del giudice che lo ha emesso – ha natura di decisione non gia’ di merito, ma esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullita’ non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza.
Di conseguenza, tale sentenza risulta impugnabile solo con regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c., e non anche mediante appello: l’inammissibilita’ di quest’ultimo, se non dichiarata dal giudice del secondo grado, e’ rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimita’ (tra le altre, cfr., in particolare, le pronunce di Cass., 7 ottobre 2020, n. 21570; Cass., 18 giugno 2018, n. 16089; Cass., 26 marzo 2003, n. 4478).
9.- Col primo motivo, il ricorrente assume che il Tribunale di Arezzo ha errato nel dichiarare la propria incompetenza, “catalizzando il focus di analisi dall’oggetto del contratto di garanzia alla qualita’ soggettiva del contraente garante”.
Cosi’ ragionando – si argomenta -, il giudice del merito “ha finito per smembrare l’istituto del contratto fideiussorio che, per definizione, e’ funzionalmente collegato al contratto principale: se viene meno questo o e’ nulla una qualunque clausola del medesimo, anche la fideiussione ne viene travolta”.
“Sebbene non si possa negare l’intervento della Corte di Giustizia Europea (Corte giustizia UE:14 settembre 2016, n. 534) – a cui sembra essersi passivamente conformato il giudice di prime cure – la giurisprudenza nazionale successiva, sia di merito, che di legittimita’, ha continuato ad aderire alla tesi tradizionale del c.d. professionista di rimbalzo (cfr. Cass., 1 dicembre 2016, n. 24846).
10.- Il motivo non merita di essere accolto.
11.- Ribaltando la prospettiva adottata dal proprio precedente orientamento (sentenza del 18 marzo 1998; causa c-45/96), la Corte di Giustizia, con le pronunce 19 novembre 2015 (causa c-74/15) e 14 settembre 2016 (causa c-534/15) ha ritenuto (con diretto riferimento ai fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie, che immobiliari costituite da terzi) che le “regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra un professionista e un consumatore”; che l'”oggetto del contratto e’ quindi irrilevante”; che “e’ dunque con riferimento alla qualita’ dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attivita’ professionale, che la direttiva n. 93 del 2013 definisce i contratti ai quali essa si applica”; che “tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorita’”; che “questa tutela e’ particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore”; che il “contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto… come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce”, “dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando e’ stipulato tra soggetti diverso dalle parti del contratto principale” (su questi punti cfr., in specie, Cass., 16 gennaio 2020, n. 742).
12.- Queste pronunce della Corte di Giustizia hanno indotto ad abbandonare il precedente orientamento di questa Corte, per l’appunto basato sull’accoglimento della teorica del c.d. “professionista di rimbalzo”.
Le pronunce piu’ recenti hanno ritenuto, in specie, che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per la disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alla parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendosi pertanto ritenersi consumatore il fideiussore che, pur svolgendo una propria attivita’ professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalita’ estranee alla stessa” (cfr. Cass.,.13 dicembre 2018, n. 32225; Cass., 31 ottobre 2019, 28162; Cass. n. 742/2020; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27618)
A supporto di questa soluzione e’ stato posto – e’ opportuno ancora rilevare – sia il forte rilievo che, per la ricostruzione del diritto interno, vengono a rivestire gli interventi della Corte di Giustizia. Sia pure, e non meno, la constatazione che l'”accessorieta’ fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore”: in nessun caso, l'”accessorieta’ potrebbe fare diventare un soggetto (il fideiussore o, piu’ in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass., n. 742/2020, cit.).
13.- Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Arezzo ha comunque errato nell'”estendere la tutela del foro del consumatore a tutte le parti opponenti – anche non consumatori – in virtu’ della regola per la quale il foro speciale deroga a ogni altro criterio di competenza”.
“Cosi’ operando” – si argomenta -, il “giudice ha sicuramente violato le norme sulla competenza. L’inderogabilita’ del foro speciale del consumatore presuppone che si verta in un rapporto di consumo in cui i soggetti interessati siano tutti qualificabili come consumatori”. “Diversamente, come nel caso di specie, avviene in un processo in cui partecipano piu’ soggetti – anche non consumatori – e si controverta in termini di cause scindibili (solo occasionate dal rapporto di garanzia)”, trattandosi appunto di litisconsorzio facoltativo.
14.- Il motivo non merita di essere accolto.
15.- La ricostruzione svolta dal motivo soffre di un oggettivo difetto di impostazione.
Non si tratta, infatti, di una “estensione” della tutela del consumatore a favore di un soggetto che consumatore non e’. La competenza territoriale resta ferma, infatti, sul foro da riconoscere proprio dell’ingiunto, e poi opponente, che e’ consumatore: anche l’ingiunto non consumatore viene, di conseguenza, a subire il foro territoriale che e’ proprio dell’ingiunto consumatore.
Si tratta, dunque, dell’articolazione che va riconosciuta, in materia, alla normativa di tutela del consumatore.
16.- In proposito, la sentenza di Cass., 12 marzo 2014, n. 5705 (correttamente richiamata dalla pronuncia del Tribunale aretino) ha rilevato che le esigenze di tutela del consumatore “non potevano non avere una sponda anche sul terreno processuale, attraverso la previsione di un foro comodo per l’utente, essendo di intuitiva evidenza che l’obbligo di sostenere il giudizio in una localita’ diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio”.
Per aggiungere che questa tutela, di particolare comodita’ processuale per il consumatore, si spinge sino a ricoprire pure il caso di trattazione simultanea di controversie avvinte da un nesso di subordinazione ovvero connesse tra loro – com’e’ nel caso di specie, posto che qui le parti opponenti (consumatori e non consumatori) fanno tutte riferimento a una garanzia personale rilasciata per un medesimo debito -, in ragione della peculiare specialita’ e prevalenza che va riconosciuto al relativo intervento normativo (di cui all’articolo 33 cod. consumo).
Risulta pienamente coerente con l’idea di proteggere la comodita’ processuale del consumatore, in altri termini, che alla prescrizione d’inderogabilita’ del foro relativo non consegua la menomazione, per il consumatore medesimo, di alcuna delle comuni opzioni processuali: quale quella, appunto. di proporre con altri soggetti, pur se non consumatori, cause oggettivamente connesse.
17.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
18.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente risulta tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, ex articolo 13, comma 1 quater (cfr. Cass., 2 luglio 2020, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso per il regolamento di competenza e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimita’, il Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre accessori come per legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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