Fideiussione e gli obblighi di correttezza e di buona fede

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32478.

La massima estrapolata:

In tema di fideiussione, gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.

Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32478

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11171-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7068/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:
la (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di 139.000,00 Euro, oltre IVA e accessori, in forza di una polizza fideiussoria che era stata stipulata, in favore dell’attrice, dalla (OMISSIS) s.r.l., a fronte di un contratto di appalto intercorrente fra la (OMISSIS) (appaltante) e la (OMISSIS) (appaltatrice) per la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile di proprieta’ dell’attrice sito in (OMISSIS); la (OMISSIS) dedusse che, con scrittura del 21.7.2008, aveva preso in consegna i lavori, nonostante la presenza di vizi, e che aveva pagato il saldo finale (con assegno non incassabile prima del 31.8.2008), a fronte dell’impegno della (OMISSIS) di eliminare i difetti riscontrati dalla direzione dei lavori; aggiunse che, poiche’ le opere di riparazione erano state eseguite solo parzialmente e non tutti i difetti erano stati eliminati, aveva richiesto alla (OMISSIS) il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’appaltatrice, ricevendone risposta negativa;
la convenuta contesto’ la domanda rilevando – fra l’altro – che, pur avendo constatato l’inesatto adempimento della (OMISSIS), l’attrice le aveva liquidato il considerevole importo di 94.329,46 Euro a saldo dei lavori, senza attendere il collaudo definitivo, e assumendo che cio’ aveva integrato un fatto colposo che, a norma dell’articolo 1227 c.c., avrebbe dovuto comportare la diminuzione del risarcimento e comunque – un grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dall’articolo 1375 c.c., che imponevano all’attrice di preservare gli interessi del fideiussore;
il Tribunale accolse la domanda, con sentenza che venne impugnata dalla (OMISSIS);
la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado (tranne che in relazione alla decorrenza degli interessi legali sul massimale garantito), osservando che:
“la condotta della (OMISSIS) appare immune da censure di colpa, in quanto il pagamento dell’ultimo s.a.l. avvenne quando l’inadempimento della (OMISSIS) non era ancora divenuto definitivo, ben potendo l’appaltatrice ancora provvedere alla eliminazione dei vizi” e “non si puo’ quindi ritenere contrario a buona fede il comportamento di (OMISSIS) per avere adempiuto la propria obbligazione di pagamento dell’ultimo s.a.l.”;
l’assunto della (OMISSIS) secondo cui la (OMISSIS) aveva esposto l’assicuratrice al rischio dell’insolvenza del debitore (da cio’ conseguendo la liberazione del fideiussore ex articolo 1956 c.c.) non appariva fondato in quanto “se l’atto di “far credito” puo’ essere individuato nel pagamento dell’ultimo s.a.l. nonostante l’inadempienza della (OMISSIS), difetta tuttavia la consapevolezza da parte di (OMISSIS) dell’aggravamento delle condizioni economiche, poiche’ in quel momento l’inadempimento non era definitivo”;
“la circostanza che la (OMISSIS) non abbia (…) svolto eccezione di inadempimento e abbia ritenuto invece di adempiere la propria obbligazione non puo’ costituire elemento censurabile sotto il profilo della colpa, trattandosi di una facolta’ rimessa alla determinazione del creditore”, ne’ “puo’ integrare una condotta contraria al canone di buona fede negoziale, attesa la mancanza di definitivita’ dell’inadempimento, che fu accertato qualche mese piu’ tardi all’atto del collaudo”;
ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a., affidandosi a cinque motivi; l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:
il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 1362 c.c., con riferimento agli articoli 8 e 17 del contratto di appalto (concernenti i pagamenti rapportati allo stato di avanzamento dei lavori e la necessita’ che l’ultimazione dei lavori venisse accertata in difetto di “manchevolezze”) e alla disciplina degli appalti pubblici richiamata nel medesimo contratto: la ricorrente assume che, escludendo la colpa dell’appaltante per aver pagato il saldo nonostante l’esistenza dei vizi, la Corte ha “violato il criterio letterale stabilito dall’articolo 1362 c.c. in quanto ha interpretato le due clausole non nel rispettivo esauriente significato letterale (obbligo di pagare i lavori purche’ fatti e senza manchevolezze) e quindi seguendo il criterio primario, ma attribuendo ad esse un significato opposto a quello voluto dalle parti e comunque tale da ledere l’affidamento riposto dalla (OMISSIS) nella osservanza di quel contratto”;
col secondo motivo (che deduce la violazione degli articoli 8 e 29 del contratto di appalto e degli articoli 1175 e 1375 c.c.), la ricorrente evidenzia che, al momento del pagamento del saldo, la (OMISSIS) era pacificamente consapevole dell’esistenza dei vizi (come indicato nella lettera consegnata all’appaltatrice il 18.7.2008 e ribadito nella scrittura del 21.7.2008) e sostiene che “la (OMISSIS) avrebbe dovuto agire (…) secondo prudenza e diligenza, ossia sulla base del principio del neminem laedere di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.”;
il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 33, Regio Decreto n. 2248 del 1865, articolo 350, Regio Decreto n. 350 del 1895, articolo 62 e degli articoli 1665 e 1662 c.c.: la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il pagamento del saldo finale, nonostante l’esistenza dei vizi, fosse rimesso alla libera determinazione della (OMISSIS) e assume che “se la (OMISSIS) avesse agito diligentemente mantenendo presso di se’ la disponibilita’ liquida di Euro 96.276,83, che per contratto e per legge non avrebbe dovuto essere pagata, avrebbe al piu’ escusso la polizza per la sola differenza”, aggiungendo che, avuto presente l'”obbligo di ciascuna delle parti di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti”, la (OMISSIS), avendo constatato che l’opera appaltata non risultava ancora finita, “non poteva a quel punto scaricare sulla (OMISSIS) il rischio patrimoniale del suo operato visto che era sufficiente (…), per conseguire e ricevere l’adempimento della prestazione dell’appaltatore, richiamare quest’ultimo al rispetto della sua obbligazione di completare i lavori anziche’ anticipargli somme non ancora dovute”;
col quarto motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 3 delle condizioni di polizza e degli articoli 1375, 1358, 1359, 1453 e 1455 c.c.), la ricorrente deduce – per un verso – che la Corte di Appello non aveva considerato che, ai sensi dell’articolo 3 delle condizioni di polizza, la (OMISSIS) avrebbe potuto dedurre dall’importo escusso “ogni eventuale credito della ditta obbligata verso l’Ente appaltante” e – per altro verso – che “la impossibilita’ di operare la deduzione contrattuale di cui all’articolo 3” si era determinata “per causa del creditore il quale aveva arbitrariamente eseguito un pagamento non dovuto” e che cio’ costituiva “un inadempimento oggettivamente grave ed importante ai sensi dell’articolo 1455 c.c. nell’economia complessiva della polizza”;
col quinto motivo (che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e “motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile”), la ricorrente censura la Corte per non aver considerato “che il contratto, sulla cui corretta esecuzione la (OMISSIS) aveva fatto legittimo affidamento, imponeva alla (OMISSIS) di astenersi (dal pagare) in quanto la (OMISSIS) doveva prima eseguir(e) nella sua interezza” e – altresi’ – che la (OMISSIS) non si era mai attivata per bloccare il pagamento dell’assegno post-datato, in tal modo rendendo l’atto solutorio irreversibile.
esaminati congiuntamente i cinque motivi, il ricorso risulta fondato nei termini che seguono:
non pare dubitabile che – come rilevato dalla ricorrente – l’attivazione della garanzia comporta l’effetto di “scaricare” sulla (OMISSIS) il rischio della mancata eliminazione dei difetti da parte dell’appaltatrice, che la (OMISSIS) aveva assunto nel momento in cui aveva pagato l’ultimo s.a.l. pur a fronte di un inesatto adempimento;
non risulta implausibile l’assunto della (OMISSIS) che una condotta piu’ prudente (quale probabilmente la (OMISSIS) avrebbe tenuto se non avesse avuto copertura fideiussoria) avrebbe dovuto indurre l’appaltante a differire il pagamento del saldo (in virtu’ di un’eccezione di inadempimento) fino alla eliminazione dei difetti, cosi’ da stimolare l’adempimento dell’appaltatrice o – comunque – da consentire al fideiussore di non essere escusso per la quota corrispondente all’ammontare dell’ultimo s.a.l.;
deve ritenersi – al riguardo – che la piena operativita’ delle clausole generali della correttezza e della buona fede non possa che comportare la necessita’ di negare tutela alla parte che tali clausole abbia violato e pretenda di riversare sulla controparte un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare;
tale conclusione si impone alla luce dei consolidati arresti di legittimita’ secondo cui “la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarieta’ che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. n. 10182/2009), atteso che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarieta’, fondato sull’articolo 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocita’, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. n. 22819/2010);
in continuita’ con tali arresti, deve affermarsi, con riferimento alla vicenda in esame, che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito;
alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la ricorrenza di violazioni delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la scelta di pagare il saldo fosse comunque rimessa alla determinazione della (OMISSIS) e non era censurabile – sotto il profilo della colpa – per il fatto che l’inadempimento non era ancora divenuto definitivo; una corretta valutazione, compiuta considerando anche l’interesse del fideiussore, avrebbe dovuto prescindere da valutazioni di natura soggettiva e considerare -sul piano oggettivo- se la condotta del garantito fosse stata idonea a salvaguardare l’interesse del garante o se l’avesse invece aggravata.
assorbito ogni altro profilo, deve pertanto cassarsi la sentenza, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, riesaminera’ la vicenda alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra;
la Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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