Favoreggiamento ed acquirente di modiche quantità di stupefacente

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1176.

Favoreggiamento ed acquirente di modiche quantità di stupefacente.

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1176. Favoreggiamento ed acquirente di modiche quantità di stupefacente

Data udienza 6 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA – FAVOREGGIAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente
Dott. VILLONI Orlan – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabi – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 29/21 della Corte di appello di Brescia del 08/01/2021;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere VILLONI Orlando;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli Simone, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per assenza del reato presupposto;
sentito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la affermazione di condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia il 19 novembre 2018 nei confronti di (OMISSIS) in ordine al favoreggiamento (articolo 378 c.p.) di (OMISSIS), commesso nel corso delle indagini relative alla cessione di sostanze stupefacenti e al decesso del minore (OMISSIS), conseguente quest’ultimo all’ingerimento di sostanze presenti su di un francobollo allucinogeno.
Dall’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1), il (OMISSIS) veniva successivamente assolto, poiche’ le sostanze individuate, appartenenti al gruppo – (OMISSIS), al momento del fatto non n ora inserite nelle Tabelle allegate al citato Decreto, mentre veniva condannato in primo grado e prosciolto in grado di appello da quella di omicidio colposo (articolo 589 c.p.), non essendosi raggiunta piena prova della cessione al minore della sostanza allucinogena.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura.
2.1. Erronea applicazione dell’articolo 378 c.p. e manifesta carenza della motivazione in relazione alla censura difensiva proposta con l’atto di appello circa l’assenza di prova di un fatto di reato idoneo a giustificare la sussistenza della condotta agevolatrice, censura da ritenersi fondata gia’ all’epoca del giudizio di primo grado, quando era ancora in corso il processo a carico del soggetto favorito (OMISSIS) ed ancor piu’ dopo il suo proscioglimento da tutti gli addebiti.
2.2. Erronea applicazione dell’articolo 384 c.p. e della causa di non punibilita’ ivi prevista e vizi congiunti di motivazione sul punto.
I giudici di appello hanno giustificato la non applicabilita’ dell’esimente con la mancata allegazione da parte dell’imputato di un concreto e grave nocumento conseguente all’ammissione di avere ricevuto dal (OMISSIS) uno dei francobolli allucinogeni dello stesso tipo di quello ceduto al minore poi deceduto.
La Corte di merito avrebbe, invece, dovuto svolgere specifiche argomentazioni circa l’assenza non solo di dichiarazioni provenienti dall’imputato ma anche di elementi sintomatici della gravita’ del nocumento potenzialmente derivante dalla condotta che gli era stata richiesta.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21832 del 2007, Morea non ha, infatti, mai richiesto ai fini dell’applicazione dell’esimente, una necessaria e preliminare allegazione da parte dell’interessato volta a specificare dinanzi all’autorita’ giudiziaria il pregiudizio conseguente alla propria ammissione di responsabilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato.
2. Il ricorso non puo’, infatti, essere ritenuto inammissibile con riferimento al secondo motivo di censura.
Al fine di negare l’applicazione dell’articolo 384 c.p., la Corte di appello ha allegato a sostegno la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21832 del 05/06/2007, Morea, Rv. 236370 secondo cui “L’acquirente di modiche quantita’ di sostanze stupefacenti, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue anche l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese in tale veste”.
In particolare, i giudici di appello hanno affermato che con tale decisione era stata rimarcata “la necessita’ di comprovare il pericolo concreto di grave compromissione della situazione personale e lavorativa, circostanza che nel caso in esame non risulta in alcun modo delineata o delineabile”.
Senonche’ correttamente la difesa del ricorrente evidenzia non solo che tale onere di allegazione non era affatto presente nella decisione delle Sezioni Unite, ma soprattutto che la stessa e’ stata superata dalla giurisprudenza sedimentatasi successivamente.
E’ stato, infatti, affermato il principio che, pur essendo configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantita’ di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, resta ferma, tuttavia, in tale ipotesi l’applicabilita’ dell’esimente prevista dall’articolo 384 c.p., comma 1, se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella liberta’ o nell’onore, che puo’ consistere anche nell’applicazione delle misure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 75 (Sez. 6, n. 12934 del 11/03/2015, Ambrosini Nobili, Rv. 262910; Sez. 6, n. 23324 del 08/03/2013, Pedemonte, Rv. 256624).
Il principio ha, poi, trovato un contemperamento nel corollario secondo cui in tema di favoreggiamento, non e’ applicabile l’esimente prevista dall’articolo 384 c.p., comma 1, quando la conclamata condizione di tossicodipendenza dell’acquirente di modiche quantita’ di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all’applicazione delle misure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, dovendosi ritenere irrilevanti le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicita’ della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di P.G. in merito all’acquisto dello stupefacente (Sez. 6, n. 3092 del 06/12/2012, dep. 2013, Rampon, Rv. 254181).
Tanto premesso, e’ vero che dalla sentenza emerge che il ricorrente era un abituale spacciatore e non era certo la possibilita’ di essere segnalato all’autorita’ amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti a costituire grave pregiudizio alla sua liberta’ ed al suo onore, ma resta il dato che la Corte territoriale ha male argomentato la denegata applicazione dell’esimente, cosi’ da rendere la doglianza non manifestamene infondata.
La piu’ recente delle condotte di favoreggiamento in addebito e’ stata commessa in data 17 gennaio 2014 ed il corrispondente reato risulta, pertanto, prescritto il 21 settembre 2021, gia’ computato il periodo di sospensione da normativa emergenziale Covid-19.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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