Favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 settembre 2021| n. 33708.

Favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero.

Il delitto di favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino comporta l’applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito.

Sentenza|10 settembre 2021| n. 33708. Favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero

Data udienza 25 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Tratta di persone – Concorso di persone – Legge 75 del 1958 – Sfruttamento della prostituzione – Decreto legislativo 286 del 1998 – Continuazione – Condanna – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), (DETTA (OMISSIS)) nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere BINENTI Roberto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS);
lette le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso di (OMISSIS).

Favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava (per quanto qui d’interesse) quella emessa in primo grado in data 8 maggio 2019 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere nei confronti degli imputati appellanti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) veniva condannata alla pena di anni tredici di reclusione in quanto ritenuta responsabile del reato di cui agli articoli 110 e 601 aggravato ai sensi dell’articolo 602-ter c.p., lettera b), ascritto al capo b (in esso assorbito il reato di cui la L. n. 75 del 1958, articoli 3, 4 n. 1) e articolo 7, contestato al capo d), nonche’, di quello, unificato per continuazione, di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 1, articolo 3, lettera b) e d), articolo 3-ter, lettera a) e d), (capo c).
(OMISSIS) veniva condannata alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui agli articoli 81 e 110 c.p., la L. n. 75 del 1958, articolo 3 e articolo 4, n. 7) (capo i).
(OMISSIS) era condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno uno, mesi nove di reclusione e di Euro 600,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 81 c.p., la L. n. 75 del 1958, articolo 3 e articolo 4, n. 1 (capo h).
2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione il predetti imputati, tramite i rispettivi difensori.
3. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ affidato a quattro motivi.
3.1. Il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 266, 267, 271, 124 e 191 c.p.p., rileva che i Giudici di appello non avrebbero potuto disattendere l’eccezione di inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazione, una volta riconosciuto che era il mancato deposito dei relativi decreti autorizzativi e che, pertanto, non vi era prova della legittimita’ delle operazioni captative.
3.2. Il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 192, 522 e 530 c.p.p., dell’articolo 601 c.p., del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 1 e 3, e della L. n. 75 del 1958, articoli 3 e 4.

 

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Deduce che la sentenza impugnata non ha chiarito come e dove sarebbero state identificate le due donne di nome (OMISSIS) e (OMISSIS) indicate nei capi di imputazione. I Giudici di merito, assumendo che le stesse fossero state avviate alla prostituzione, non hanno fatto riferimento ad attivita’ di indagine a riscontro degli esiti dei servizi di intercettazione, quanto alla ricostruzione dei fatti e alla stessa circostanza che le predette avessero fatto ingresso in Italia. Alla ricorrente e’ stato attribuito l’utilizzo di due utenze telefoniche senza che ci si sia posti il problema dell’assenza in atti di verbali di sequestro o di rilievi fotografici effettuati in occasione dell’intervento nel gennaio del 2017 nella casa di (OMISSIS) in cui si trovava anche tale (OMISSIS) che parimenti non disponeva di un’utenza intestata a proprio nome e pertanto avrebbe potuto essere la vera utilizzatrice delle utenze suindicate. Al riguardo, sono state seguite le indicazioni del teste (OMISSIS), pero’ smentite da un’annotazione di servizio del 27 gennaio 2017 ove era stata riferita alla ricorrente una diversa utenza. Ne’ si e’ spiegato in quale circostanza questa avrebbe sfruttato la prostituzione di (OMISSIS) e (OMISSIS). Inoltre, la Corte, ritenendo la condotta ascritta al capo d) integrante l’aggravante prevista dall’articolo 602-ter c.p., non avrebbe potuto emettere condanna anche per lo sfruttamento della prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3.
3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 15 c.p., in relazione all’articolo 601 c.p., il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 commi 1 e 3 e la L. n. 75 del 1958, articolo 3, nonche’ violazione dell’articolo 602-ter c.p..
Osserva che tutte le condotte per cui la ricorrente e’ stata condannata sono descritte dall’articolo 601 c.p., sicche’, anche in ragione della clausola “salvo che il fatto costituisce piu’ grave reato” contenuta nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 non avrebbe potuto affermarsi la responsabilita’ anche per gli altri addebiti.
Aggiunge che e’ stata riconosciuta la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 602-ter c.p. benche’ la stessa non fosse stata mai contestata.
3.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 62-bis, 69 e 113 c.p., sul rilievo che le attenuanti generiche sono state negate in forza di una motivazione apparante che non ha tenuto conto di diversi indicatori favorevoli.

 

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4. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ affiato a tre motivi.
4.1. Il primo motivo e il terzo motivo hanno rispettivamente lo stesso contenuto del primo e quarto del ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
4.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la ricorrente non e’ stata identificata nei luoghi indicati nelle imputazioni, ne’ ha mai parlato di soldi nel corso delle telefonate intercettate. Aggiunge che e’ assente la denunzia dei fatti da parte delle persone offese.
5. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
5.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articoli 228 e 431 c.p.p., nonche’ degli articoli 24 e 111 Cost..
Rileva che la Corte di secondo grado ha ritenuto legittima la mancata trasmissione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni, cosi’ sottraendosi alla dovuta verifica della regolarita’ delle operazioni e precludendo ogni controllo difensivo, a fronte delle discrepanze emerse fra il contenuto della perizia di trascrizione e dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria (ad esempio, avuto riguardo al riferimento al rito wodoo in una delle conversazione intercettate).
In ragione delle altre incongruenze emerse all’esito delle prime operazioni peritali avrebbero dovuto disporsi nuova trascrizione per tutte le conversazioni.
L’esatta traduzione del contenuto delle telefonate non avrebbe potuto essere verificata attraverso l’esame del Maresciallo (OMISSIS) e i brogliacci di P.G..
La nuova perizia per alcune telefonate non aveva sciolto i dubbi al riguardo.
5.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione, sul rilievo che l’affermazione della responsabilita’ del ricorrente si e’ fondata solo sul controverso contenuto delle conversazioni intercettate nonostante le inesattezze rilevate.
La sentenza di secondo grado in proposito si e’ limitata a recepire acriticamente la ricostruzione accolta dai Giudici di primo grado, senza cosi’ tenere mai conto della diversa lettura prospettata dalla difesa, ossia del fatto che il ricorrente aveva semplicemente accettato di aiutare l’ex fidanzata nigeriana a trovare un lavoro chiedendo un piccolo contributo per le spese di ospitalita’.
Inoltre, (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile del reato di sfruttamento della prostituzione di una non meglio identificata Victory, in ragione della percezione di una somma irrisoria ricevuta quale rimborso di dette spese.
5.3. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di omessa considerazione degli elementi idonei a far riconoscere le attenuanti generiche.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo del ricorso nell’interesse (OMISSIS) e’ parzialmente fondato, mentre i restanti motivi di tale ricorso e tutti i motivi dei ricorsi degli altri due imputati risultano inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate.
2. Quanto alle questioni relative alle intercettazioni poste con il primo motivo di ciascuno dei ricorsi, va osservato che la sentenza di secondo grado (pagg. 15 e 16), disattendendo i rilievi che avevano censurato tramite i motivi di appello la mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni, ha anzitutto chiarito che, come rappresentato nella sentenza di primo grado e risultava dagli atti, il Pubblico ministero, in sede di richieste istruttorie, aveva prodotto un supporto informatico riportante anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni, di cui la difesa invero non aveva mai contestato l’esistenza o prospettato la nullita’, essendosi limitata a rilevare semplicemente la loro assenza nel fascicolo per il dibattimento.
A fronte di cio’, i Giudici di appello, a supporto del rigetto del rilievo di cui trattasi, hanno appropriatamente richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex articolo 431 c.p.p., comma 1, sicche’ il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilita’ degli esiti delle attivita’ di captazione, in quanto siffatte conseguenze sono riconducibili solo all’inesistenza o la non validita’ dei decreti, che comportano, ove prospettate, le necessarie verifiche da parte del giudice procedente (fra le altre, Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile, Rv. 262533; Sez. 5, n. 45853 del 10/10/2012, Mancini, Rv. 254834; Sez. 1, n. 45418de1 21/09/2005, Auriemma, Rv. 233376).
I rilievi dei ricorrenti mossi in questa sede continuano a lamentare semplicemente la mancata acquisizione dei decreti al fascicolo per il dibattimento senza negarne l’esistenza o indicare ipotesi di nullita’ o inutilizzabilita’ codificate.

 

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La difesa nel far cio’ richiama altra non pertinente giurisprudenza di legittimita’, che attiene invece al controllo esteso ai decreti di intercettazione che deve essere consentita, nel caso di richiesta di riesame ex articolo 309 c.p.p., tramite trasmissione al tribunale adito degli atti a fondamento della misura.
Aggiunge ancora che la mancata acquisizione avrebbe pregiudicato una verifica della legittimita’ dei decreti che tuttavia non ha richiesto, una volta che, per un verso, non nega la possibilita’ di accesso a detti decreti (ossia la loro ostensione da parte del pubblico ministero) e, per altro verso, non deduce alcuna specifica ipotesi di nullita’ o inutilizzabilita’ indirizzata a questo o a quel decreto.
Al riguardo va ricordato che, in sede di ricorso per cassazione e’ onere della parte che eccepisce la nullita’ o l’inutilizzabilita’ indicare gli atti specificamente affetti dai vizi denunciati e chiarirne l’effettiva incidenza sul complessivo compendio probatorio gia’ valutato in sede di merito, cosi’ da potersi inferire la loro decisivita’ rispetto all’intera tenuta motivazionale della decisione (fra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123; Sez. 4, n. 18232 del 12/04/2016, Rv. 266644; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254108).
Onere, questo, che, come sopra rilevato, non e’ stato assolto dai ricorrenti.
Il primo motivo del ricorso nell’interesse di (OMISSIS), sempre nell’ambito delle questioni dedotte con riguardo all’utilizzabilita’ degli esiti delle intercettazioni come rappresentati a seguito di perizia di trascrizione, svolge per il resto rilievi di tutt’altra natura, che contestano piuttosto il percorso seguito nelle operazioni peritali e nella lettura e rappresentazione dei dialoghi, anche in ragione delle informazioni acquisite mediante l’escussione del teste (OMISSIS).
Si tratta di rilievi che non riguardano le condizioni di legittimita’ delle intercettazioni, ma contestano l’attendibilita’ dell’intero risultato probatorio introducendo critiche solo rivalutative, senza neppure poter spiegare in che modo i contenuti cui ci si dovrebbe riferire potrebbero risultare idonei a incidere in modo decisivo sulla lettura di merito dell’intero compendio probatorio.
Ne’, per altro verso, si considerano minimamente le chiare e articolate risposte intervenute anche sul tema nella sentenza di secondo grado (pagg. 1215), che confutano per intero le tesi difensive rappresentandone l’infondatezza.

 

Favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero

Tutte le censure dei ricorrenti appena esaminate risultano, pertanto, manifestamente infondate o ancor prima prive dei minimi requisiti di specificita’.
3. I restanti motivi del ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
3.1. Il secondo motivo muove censure, rivolte al percorso che portato all’affermazione della responsabilita’ della ricorrente, prive di qualsiasi confronto critico con l’articolata e completa motivazione sul punto dei giudici di merito.
La sentenza di secondo grado, dopo avere puntualmente richiamato i ragionamenti al riguardo svolti in quella di primo grado e dato conto delle censure che erano state mosse sul tema coi motivi di appello, ha confutato queste ultime in modo ampio e preciso sulla base della chiara e ragionevole lettura del significato di tante conversazioni puntualmente richiamate, nel senso della sicura dimostrazione delle condotte oggetto delle imputazioni (pagg.20-29).
A fronte di cio’ il ricorso continua a dedurre le stesse generiche censure che, senza considerare minimamente le appropriate risposte di merito intervenute, muovono dubbi e perplessita’ fondati su percorsi valutativi meramente assertivi, che citano mancate acquisizioni senza avere alcuna attitudine a dimostrare la decisivita’ dei rilievi, posto peraltro che isolano singoli aspetti della ricostruzione di merito, sfuggendo al confronto con l’intero significato degli elementi valutati.
Cosi’ procedendo e con lo stesso approccio estraneo alla sfera della verifica di legittimita’, la difesa si sofferma anche sul tema relativo all’attribuzione delle utenze alla ricorrente, menzionando solo certe risultanze, allegando parte di alcuni atti e concentrando l’attenzione su parti delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), che intende semplicemente rivalutare sulla base di generiche asserzioni.
Tanto ancora una volta ignorando il significato delle puntuali risposte rappresentate nella motivazione della sentenza impugnata (in particolare pagg. 20 e 21), che fra l’altro spiegano che i telefoni abbinati alle utenze di cui trattasi non erano semplicemente presenti nell’abitazione in cui (OMISSIS) viveva con un’altra donna, ma essi, in occasione dell’accesso, furono trovati “tra le mani” e nella “immediata disponibilita’” della ricorrente, mentre al contempo si pote’ verificare che l’altra donna di cui sopra aveva il possesso di altro telefono abbinato a un’altra utenza specificatamente individuata e pertanto ben distinta.

 

Favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero

Ne’ in ultimo i rilievi contenuti nel motivo considerano che la condotta contestata al capo d) e’ stata ritenuta assorbita in quella ascritta al capo b). Anche in tal caso, dunque, ci si trova dinanzi a censure tutte inammissibili.
3.2. E’, invece, parzialmente fondato il terzo motivo del ricorso in questione. Esso, in ragione delle argomentazioni che lo sorreggono, censura il mancato riconoscimento del rapporto di assorbimento fra tutti i reati contestati.
I rilievi risultano anche in tal caso privi di ogni ragione quanto ai fatti qualificati al capo b) ai sensi degli articoli 110 e 601 c.p. e articolo 602-ter c.p., lettera b) e a quelli qualificati al capo d) ai sensi della L. n. 75 del 1958, articolo 3, articolo 4, n. 1) e articolo 7 essendo stato gia’ riconosciuto l’assorbimento del secondo reato nel primo.
Tale assorbimento, inoltre, non puo’ con evidenza prospettarsi con riferimento alle condotte di cui al Decreto Legislativo n. 286, articolo 12 descritte al capo c) relative alla donna di nome (OMISSIS), poiche’ esse non sono contestate nelle altre imputazioni e in particolare al capo b), che, addebitando il reato di cui all’articolo 601 c.p., si riferisce ai fatti in danno delle donne di nome (OMISSIS) e (OMISSIS).
Questi ultimi fatti vengono invece contestati anche nel capo c) di cui sopra e sono stati riconosciuti come provati, in ragione di manifestazioni della condotta accomunate da una chiara e indissolubile identita’ naturalistica avuto riguardo alla posizione delle persone offese e stante il collegamento funzionale del procurato loro ingresso clandestino in Italia rispetto alla tratta di persone.
Cio’ posto, va rilevato che, secondo l’insegnamento di legittimita’ al quale il Collegio intende dare continuita’ (Sez. 5, n. 20740 del 25/03/2010, Rv. 247658; nello stesso senso, Sez. 1, udienza 3 giugno 2021, ricorrente E.P., notizia di decisione n. 8/2021), il delitto di favoreggiamento dell’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito in quello di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato” di cui alla norma di previsione del favoreggiamento dell’ingresso clandestino, comporta l’applicazione della fattispecie incriminatrice della tratta, delitto piu’ gravemente punito.
Condizioni che, nella specie, come osservato, si sono realizzate con riguardo ai due reati quanto alle condotte relative alle donne di nome (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ne discende che relativamente al reato di cui al capo c) la sentenza impugnata, va annullata limitatamente alle condotte in danno delle donne (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto esse sono assorbite in quelle contestate al capo b).
Tale annullamento deve disporsi senza rinvio ai sensi dell’articolo 620, lettera I), potendosi in questa sede procedere alla conseguente rideterminazione della pena in anni dodici e mesi quattro di reclusione, in forza di una riduzione di mesi otto rispetto alla pena finale fissata in anni tredici, avendo i Giudici di merito indicato a titolo di aumento per continuazione per le tre condotte descritte al capo c), rispettivamente in danno delle donne di nome (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), un unico aumento per continuazione nella misura complessiva di anno uno, senza distinguere le une dalle altre e pertanto considerandole allo stesso modo (v. pag. 190 della sentenza di primo grado, confermata poi da quella di appello), di modo che l’eliminazione di due di tali condotte comporta, seguendo le statuizioni di merito, l’esclusione del corrispondente aumento di due terzi, pari a mesi otto.

 

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3.3. Il quarto motivo dello stesso ricorso risulta con evidenza inammissibile, poiche’, come gia’ avvenuto in sede di appello, enuncia generiche censure in punto di diniego delle attenuanti generiche, che, citando gli indicatori elencati dall’articolo 133 c.p., mostrano semplicemente di opporsi alle appropriate valutazioni intervenute, le quali risultano nuovamente illustrare nella sentenza di appello (pag. 43), si’ da essersi dato ampiamente conto degli elementi ritenuti preponderanti nell’esercizio di un giudizio di merito in questa sede insindacabile.
4. I restanti motivi del ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
4.1. Il secondo motivo di tale ricorso in punto di affermazione della responsabilita’ si rivela con tutta evidenza inammissibile, citando genericamente l’assenza di riscontri e di alcuni contenuti rappresentativi, senza minimamente curarsi dell’articolato e ampio ragionamento motivazionale come illustrato nella sentenza impugnata (pagg. 35-39), a proposito della precisione e convergenza dell’intero compendio probatorio considerato a dimostrazione dei fatti contestati.
4.2. Il terzo motivo del ricorso di cui trattasi, in tema di attenuanti generiche, risulta anch’esso chiaramente inammissibile, avendo contenuto sovrapponibile a quello esposto nel quarto motivo del ricorso nell’interesse di (OMISSIS) e, pertanto, ugualmente opponendosi genericamente ad apprezzamenti che la sentenza impugnata ha correttamente illustrato (pag. 43).
5. I restanti motivi del ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
5.1. Il secondo motivo in punto di affermazione della responsabilita’, oltre a ribadire alcuni dei rilievi aspecifici e comunque manifestamente infondati gia’ contenuti nel primo motivo del medesimo ricorso, solo discorsivamente critica la motivazione della sentenza impugnata, attribuendogli carenze che sono con evidenza smentite da quanto ivi illustrato in risposta ai motivi di appello (pagg. 39-44) e seguendo percorsi meramente rivalutativi che ripropongono le stesse tesi difensive senza considerare l’intero iter motivazionale che le disattende.
Si tratta, dunque, di rilievi tutti palesemente inammissibili.
5.2. Parimenti inammissibile risulta li terzo motivo, poiche’ esso censura il diniego delle attenuanti generiche, senza considerare che le stesse sono state gia’ concesse al ricorrente e svolgendo asserzioni che intendono solamente opporsi alle ragionevoli valutazioni di merito riferibili all’allarmante contesto criminale in cui si e’ consapevolmente manifestata la condotta del predetto.
6. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ per intero dei ricorsi nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS) discende la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in Euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da (OMISSIS) (detta (OMISSIS)) relativamente al reato di cui al capo c limitatamente alle condotte in danno delle donne indicate in tale capo di imputazione, con i nomi (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto tale condotta e’ assorbita in quella contestata al capo b); in conseguenza di cio’ ridetermina la pena in anni 12 e mesi 4 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS). Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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