Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4264.
False generalità e recidiva.
Integra il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta dell’indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scriminante dell’esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo l’indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l’obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità.
Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4264. False generalità e recidiva
Data udienza 6 dicembre 2021
Integrale
Tag – parola: False generalità ex art. 495 cp – Recidiva ex art. 99 comma 4 cp – Integrazione del reato da parte del soggetto colpito da mandato di arresto internazionale – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico V. – rel. Consigliere
Dott. BELMONTE Teresa Maria – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
False generalità e recidiva
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte di appello di Venezia, rigettando la proposta di pena concordata, confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto di cui agli articolo 99 c.p., comma 4, articolo 495 c.p., per avere, il 7 maggio 2015, declinato agli agenti della Polizia stradale di Vicenza le false generalita’ di (OMISSIS) nato il (OMISSIS), irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte riteneva infondata l’eccezione di inutilizzabilita’ degli atti in occasione dei quali l’imputato aveva reso false generalita’, avendole rese, nel corso delle indagini conseguenti ad un sinistro stradale con danni alle persone, in tre diversi momenti, a due uffici di Polstrada diversi (di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) e all’accettazione dell’ospedale. Doveva poi considerarsi che, anche in relazione alle dichiarazioni rilasciate agli agenti delle forze dell’ordine, la parte riguardante le generalita’ non poteva ritenersi comunque inutilizzabile.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione della legge processuale, ed in particolare dell’articolo 64 c.p.p., per avere, i giudici del merito, considerato utilizzabili i verbali di interrogatorio del prevenuto, in cui lo stesso aveva reso false generalita’ senza pero’ essere assistito da un difensore.
Le dichiarazioni erano state raccolte dalla Polstrada di (OMISSIS), e da quella di (OMISSIS), a seguito di un sinistro stradale nel quale l’imputato stesso aveva patito delle lesioni.
Non potevano poi, le stesse, essere ritenute delle dichiarazioni spontanee posto che era ne era appunto mancato il requisito essenziale, la loro spontaneita’ appunto.
Si trattava pertanto di un’ipotesi di inutilizzabilita’ patologica (citava Cass. n. 2989/2017, 4489/2014, 6346/2014, 2627/2013, 36596/2012), come tale sempre rilevabile in giudizio.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell’interesse dell’imputato e’ inammissibile.
1. Si e’, infatti, gia’ precisato che integra il delitto di cui all’articolo 495 c.p., la condotta dell’indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, fornisce false generalita’ alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione, in quanto l’indagato non puo’ invocare la scriminante dell’esercizio di una facolta’ legittima perche’, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facolta’ di mentire, ha invece l’obbligo di fornire le proprie generalita’ secondo verita’ (Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876).
Un principio, quello dettato dalla ricordata pronuncia in relazione all’esecuzione di un mandato di arresto internazionale, di generale validita’ posto che il diritto al silenzio ed il diritto a non rendere dichiarazioni da parte dell’imputato, dell’indagato, o di chi deve essere ritenuto tale gia’ emergendo nei suoi confronti indizi di reita’, non comprende la possibilita’ di non riferire o di riferire il falso nel declinare le proprie generalita’ all’inquirente o al pubblico ufficiale che le richieda.
Peraltro, nel caso di specie, le false generalita’ erano state declinate in sede di raccolta delle sommarie informazioni rese dall’imputato alla Polstrada di (OMISSIS) (le uniche citate nel manifesto d’accusa), ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., in riferimento alle quali la loro mancata “spontaneita’” risulta essere soltanto una mera congettura del ricorrente, in assenza di qualsivoglia dato concreto di conforto.
2. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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