Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26638.

La massima estrapolata:

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi art.18, c.13, della L. Fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC) è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, c.14, L.F., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c..

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26638

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4357/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio della dott.ssa (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di titolare ditta individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti del 21/03/2018;
– controricorrente –
contro
Fallimento dell’Impresa Individuale (OMISSIS) di (OMISSIS) e di (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2014;
lette le memorie ex articolo 380-bisl c.p.c. depositate dalle parti costituite;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha revocato il fallimento dell’impresa individuale “(OMISSIS) di (OMISSIS)” – dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza del 4/07/2013, su istanza di (OMISSIS) e (OMISSIS) (in data 31/05/2013) nonche’ di (OMISSIS) (in data 27/06/2013) disattendendo l’eccezione preliminare di tardivita’ del reclamo ex articolo 18 L.F. sollevata dalle creditrici istanti.
2. In particolare, per quanto rileva in questa sede, il giudice d’appello ha ritenuto tempestivo il reclamo proposto dal fallito in data 13 agosto 2013, facendo decorrere il dies a quo del termine di giorni trenta per l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non gia’ dalla data del 4 luglio 2013 – in cui essa era stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo PEC, al difensore costituito del fallito – bensi’ dalla data del 15 luglio 2013, in cui essa era stata notificata personalmente al fallito ai sensi dell’articolo 137 c.p.c..
3. Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
IV. Gli intimati Fallimento (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (dichiarato “preliminare”) le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 18 L. Fall., Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), articoli 115, 116, 136 e 137 c.p.c., articolo 2964 c.c., nonche’ “omessa valutazione del fatto decisivo della notifica della sentenza n. 36/13 come da risultanze documentali”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la Corte d’appello trascurato la piena validita’ della notifica della sentenza di fallimento effettuata dalla cancelleria in data 04/07/2013 a mezzo PEC, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, con conseguente tardivita’ del reclamo proposto dal fallito il (OMISSIS).
2. Con il secondo mezzo, relativo ai presupposti soggettivi ed oggettivi del dichiarato fallimento, si censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 5 e 15 L. Fall., articoli 2214, 2217, 2424 e 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5).
3. Il primo motivo – che, come il secondo, non appare inficiato dai profili di inammissibilita’ eccepiti dal controricorrente, poiche’ i diversi vizi, seppure cumulativamente prospettati, risultano autonomamente individuabili – e’ fondato, con assorbimento del secondo.
4. In materia di reclamo ex articolo 18 L. Fall., questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., articolo 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., articolo 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.” (Sez. 1, sent., 20/05/2016 n. 10525; diff. ord. nn. 5374/16 e 18278/15; conf. Sez. 6-1, ord. 30/01/2017 n. 2315; Sez. 1, sent. 20/04/2017 n. 9974; Sez. 1, ord. 09/10/2017 n. 23575, ove si precisa che “il meccanismo previsto dall’articolo 18, comma 14, L.F. ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerita’ che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione”).
5. In particolare, e’ stato precisato che il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, introdotto dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45, comma 1, lettera b) (convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014) – in base al quale “Il Cancelliere da’ atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne da’ notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c.” – non si applica laddove norme speciali stabiliscano diversamente, come appunto l’articolo 18, commi 14 e 15, L. Fall., per la sentenza di fallimento, poiche’ la novella “e’ finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalita’ telematica della comunicazione – se integrale – di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (…) che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria” (Cass. n. 10525/16 cit.; conf. Cass. Sez. 6-3, 05/11/2014, n. 23526). In tali casi resta dunque ferma la disciplina generale di cui alla Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) che, modificando l’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2, ha disposto – per quanto qui rileva – che il biglietto di cancelleria deve contenere “il testo integrale del provvedimento comunicato” (comma 3, lettera c) e che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (comma 4).
6. I principi sopra richiamati sono applicabili anche alla notifica della sentenza di fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, L.F. – in base al quale “entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e’ notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c. al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed e’ comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento” – poiche’ il riferimento alla tradizionale notifica ex articolo 137 c.p.c. deve essere letto alla luce del piu’ volte citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ai sensi del comma 9), che ha profondamente innovato il sistema delle comunicazioni di cancelleria nei procedimenti civili, generalizzando e rendendo esclusiva la modalita’ telematica, da eseguire all’indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (comma 4), con possibilita’ di ricorrere all’applicazione degli articoli 136 e 137 c.p.c. solo “quando non e’ possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario” (comma 8), fatto salvo il deposito in cancelleria nell’ipotesi di mancato assolvimento all’obbligo di munirsi di un indirizzo di p.e.c. (per i soggetti per i quali e’ prescritto) nonche’ nei casi di mancata consegna del messaggio di p.e.c. per cause imputabili al destinatario (comma 6).
6.1. Ed invero, questa Corte ha gia’ statuito che “A seguito delle modifiche al processo civile apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformita’ alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il cui articolo 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Sez. 1, 22/12/2016, n. 26773; conf., per il giudizio di cassazione, Cass. Sez. 6-2, 13/03/2017, n. 6369, con espresso riferimento alla necessita’ della “notifica telematica Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, salva la possibilita’ di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo articolo 16 – e, cioe’, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli articoli 136 c.p.c., comma 3, e articoli 137 c.p.c. e ss. – per il caso di impossibilita’, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata”).
7. “Ne’ potrebbe sostenersi” – come si e’ precisato in Cass. n. 9974/17 cit. – “la decorrenza del termine dalla data dell’avvenuta notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attivita’ e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 14, comma 4, cit., “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi…” di talche’ la distinzione tra comunicazione e notificazione e’ sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, la’ dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto”
8. Applicando i richiamati principi al caso in esame, il reclamo ex articolo 18 L.F. proposto dal fallito in data 13 agosto 2013 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardivita’ – avuto riguardo alla data della notificazione della sentenza di fallimento effettuata dalla cancelleria all’indirizzo p.e.c. indicato dal suo difensore costituito (4 luglio 2013) – per superamento del termine di trenta giorni prescritto dall’articolo 18, comma 1, L. Fall., non applicandosi pacificamente la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, ai sensi del successivo articolo 3 della legge cit., in relazione all’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto n. 12 del 1941.
9. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso (e con assorbimento del secondo) la sentenza della Corte d’appello qui impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, poiche’ il giudizio non poteva essere proseguito, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento tardivamente reclamata.
10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti, stante il recente consolidarsi dell’orientamento cui e’ stata data continuita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il,secondo, e cassa la sentenza impugnata perche’ il richiamo era inammissibile. Compensa integralmente le spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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