Fallimento l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 giugno 2021| n. 16775.

Fallimento l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica del ricorso e del decreto di convocazione innanzi al tribunale può essere attestata dal cancelliere, atteso che l’articolo 15, comma 3, della legge Fallimentare non prevede particolari modalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata (Pec) attestante l’esito negativo dell’invio.

Ordinanza|14 giugno 2021| n. 16775. Fallimento l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica – Sede sociale – Ufficio giudiziario – Deposito del ricorso presso la casa comunale senza ulteriori attività – Presupposti – Sussistono – Art. 15 comma 3 l.f. – Fallimento l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 10902/2016 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
(OMISSIS) s.p.a.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza App. Caltanissetta 21.3.2016, n. 10/2016, in R.G. 325/2015, rep. n. 98/2016;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 10.6.2021.

FATTI DI CAUSA

1. Fallimento (OMISSIS) S.R.L. (FALLIMENTO) impugna la sentenza App. Caltanissetta 21.3.2016, n. 10/2016, in R.G. 325/2015, rep. n. 98/2016 che, in accoglimento del reclamo L. Fall., ex articolo 18 proposto da (OMISSIS) S.R.L. avverso la sentenza Trib. Caltanissetta 15.5.2015, n. 16/2015 dichiarativa del proprio fallimento, emessa su istanza di (OMISSIS) s.p.a., ne disponeva la revoca;
2. la corte ha premesso che: a) la notificazione da parte della cancelleria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione avanti al primo giudice non risultava perfezionata a causa di “mancata consegna”, quanto all’adempimento di cancelleria; b) il susseguente procedimento si concludeva con la notifica dell’ufficiale giudiziario presso la casa comunale del luogo della sede, non avendo tale organo rinvenuto nessuno in sito abilitato alla ricezione di copia dell’atto;
3. la corte ha ritenuto che: a) il rispetto formale del dettato normativo si prestava tuttavia al rilievo del difetto di costituzionalita’, potendo siffatta modalita’ operativa impedire al destinatario l’effettiva conoscenza dell’atto, anche per ragioni di contingente impedimento; b) la sollevazione del relativo incidente, per contrarieta’ agli articoli 3 e 24 Cost., poteva pero’ essere evitata distinguendo, nell’impossibilita’ di notifica di persona presso la sede e da parte dell’ufficiale giudiziario, l’inesistenza di fatto della sede al relativo indirizzo legale della mera circostanza di impossibile perfezionamento per fatti accidentali al momento dell’accesso, come la mancanza di persone idonee a ricevere l’atto o la temporanea chiusura della sede stessa; c) per questa seconda eventualita’, la stessa propria della fattispecie, appariva doverosa l’esigibilita’ di un secondo accesso da parte dell’ufficiale giudiziario e comunque dell’adempimento di cui all’articolo 140 c.p.c., dunque con affissione di avviso alla porta e invio della raccomandata; d) conseguentemente la nullita’ rilevata implicava il travolgimento, accanto alla sentenza dichiarativa di fallimento, degli atti preparatori, con rimessione del procedimento avanti al tribunale;
4. il ricorso e’ su un motivo, cui resiste la societa’ debitrice; il fallimento e la societa’ hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo e’ sollevata la violazione della L. Fall., articolo 15, avendo la corte operato un’interpretazione erroneamente additiva della norma e cosi’ trascurandone la specialita’, che esclude il ricorso agli articoli 145 o 140 c.p.c., senza modalita’ aggiuntive a quanto previsto nella sequenza notificatoria, tanto piu’ che la parte nemmeno ha allegato o provato la esistenza ed apertura della sede sociale;
2. il ricorso e’ fondato; come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass. 12955/2021, 18544/2020) sul presupposto che ogni imprenditore individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, e’ tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, Decreto Legge n. 185 del 2008, ex articolo 16 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, come novellata dalla L. n. 35 del 2012, mentre per gli imprenditori individuali analogo obbligo e’ stato introdotto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), esso costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilita’, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della societa’, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18544 del 2020, in motivazione);
3. la L. Fall., articolo 15, comma 3, (come modificato dal Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, che si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti, come quello a carico della (OMISSIS), dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione e’ trasmesso, con modalita’ automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”; la norma, dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo; va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 c.p.c. e ss. o articolo 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’ (cfr. Cass. n. 602 del 2017, motivazione).
4. peraltro, come sottolineato proprio dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016 (cosi’ dovendosi respingere anche la richiesta subordinata del controricorrente), il legislatore della novella del 2012 si e’ proposto di “coniugare le finalita’ del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialita’ e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”; l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, invero, la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice, meccanismo di ricerca (ancora ha ribadito Corte Cost. n. 162 del 2017), tenuto conto che, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi – come visto – di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, cosi’ da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima;
5. introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei citati obblighi – il legislatore del 2012 ha inteso codificare e rafforzare il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della L.F. non ancora riformata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, benche’ tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico;
6. tant’e’ che, come gia’ chiarito da questa Corte, “in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’impossibilita’ di eseguire la notificazione in via telematica del ricorso e del decreto di convocazione innanzi al tribunale puo’ essere attestata dal cancelliere, atteso che la L. Fall., articolo 15, comma 3, non prevede particolari modalita’ al riguardo, ne’ richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata (PEC) attestante l’esito negativo dell’invio” (cfr. Cass. n. 8014 del 2017);
7. nella specie, dunque, per effetto della mera attestazione del cancelliere del Tribunale di Caltanissetta circa la notificazione del ricorso di fallimento, in danno della debitrice, tentata e non riuscita a mezzo PEC, del tutto legittimamente sono state osservate, per la successiva notificazione di quel ricorso, le ulteriori modalita’ previste dal gia’ citato L. Fall., articolo 15, comma 3; tra esse, non trova alcun supporto la dedotta distinzione operata dalla corte nissena, per plurime ragioni; non solo infatti la circostanza della solo momentanea non reperibilita’ del debitore alla sede appare del tutto sfornita di prova, apparendo tratta da un passaggio argomentativo tautologico e dunque proprio di motivazione apparente, come persuasivamente censurato dal fallimento; ma la stessa rilevanza della enfatizzata accidentalita’ dell’impedimento contrasta, secondo la ricostruzione di costituzionalita’ effettuata proprio da Corte Cost. n. 146 del 2016 e n. 162 del 2017, con la linearita’ univoca da attribuire al non compimento da parte dell’ufficiale giudiziario della formalita’ commessagli dalla L. Fall., articolo 15, comma 3 in seconda fase, dopo l’insuccesso dell’attivita’ notificatoria riservata al cancelliere; entrambe tali condotte, infatti, assumono decisivita’ in quanto tali, cioe’ nel loro mero operare oggettivo (Cass. 28803/2018), innestandosi entro un procedimento accelerato, di chiara responsabilizzazione dell’imprenditore, contro ogni pericolo di sottrazione all’instaurazione del contraddittorio; ed invero, la locuzione della L. Fall., articolo 15 ha riguardo al fatto in se’ del non essersi compiuta la notifica di persona da parte dell’ufficiale giudiziario, da riferirsi ad ogni caso in cui tale impossibilita’ ne pregiudichi il perfezionamento; in tema, Cass. 12580/2021 ha da ultimo statuito che “il mancato reperimento del legale rappresentante della societa’ destinataria della notifica presso la sede sociale abilitava quindi l’ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si rendesse necessario il compimento di ulteriori attivita’”; il principio, che va dunque ribadito, in tal modo rispetta la ratio semplificatoria dell’istituto, la cui funzione acceleratoria risulterebbe del tutto vanificata ove, per negligente organizzazione del destinatario della notifica, l’adempimento dovesse essere riprodotto anche nelle circostanze in cui l’interessato – accidentalmente o programmaticamente – non abbia strutturato la sede legale cosi’ da permettervi in via ordinaria e corrente l’accesso informativo qualificato di atti, com’e’ per le notifiche; significativamente, peraltro, quando il legislatore ha voluto la reiterazione dell’adempimento vi ha fatto ricorso mediante espressa previsione normativa, come ad esempio per il secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto, ai sensi dell’articolo 59 disp. att. c.p.p.;
il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio al giudice del reclamo, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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