L’estinzione della pena per decorso del tempo

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 30 gennaio 2020, n. 4095

Massima estrapolata:

L’estinzione della pena per decorso del tempo ex articolo 172, settimo comma, del codice penale, non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’articolo 99 del codice penale, a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.

Sentenza 30 gennaio 2020, n. 4095

Data udienza 10 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/07/2019 del TRIBUNALE di LOCRI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa CENICCOLA Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di (OMISSIS) volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni otto di reclusione inflitta con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 28 novembre 1997, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 6 aprile 1996, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 1998, ostandovi la previsione dell’articolo 172 c.p., comma 7, trattandosi di soggetto dichiarato recidivo ex articolo 99 c.p., comma 2, n. 2, con sentenza della Corte d’appello di Messina del 7 ottobre 1994, irrevocabile il 11 maggio 1995.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e la illogicita’ della motivazione con riguardo alla insussistenza della causa ostativa della recidiva, in considerazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale la recidiva deve sopraggiungere nel periodo di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e la data in cui matura il termine di prescrizione della relativa pena.
2.1. Il difensore del condannato ha depositato in data 2/12/2019 una memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale con la quale insiste nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Esiste un costante e prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’articolo 99 c.p., a condizione che la recidiva sia stata accertata in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena” (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022).
Tale pronuncia, che aveva motivatamente chiarito (si veda il par. 5.1 della sentenza) l’insussistenza di un reale contrasto con l’orientamento apparentemente diverso (Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, P.M. e De Angeli, Rv. 244318; richiamata poi da Sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, Di Muro, Rv. 247673) perche’ derivante da una errata massimazione della decisione (la massima estratta dalla prima sentenza e’ la seguente: “ai fini dell’operativita’ della preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell’articolo 99 c.p., e’ necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta”), e’ stata poi costantemente seguita da tutte le pronunce di legittimita’ (Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896,e richiamata da Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318).
L’orientamento di legittimita’, compiutamente esposto nella sentenza Milacic, pone in evidenza che la ragione della preclusione, laddove “si tratta di recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 c.p.”, secondo quanto enunciato all’articolo 172 c.p., comma 7, va individuata nella concreta manifestazione della proclivita’ a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione.
L’orientamento in discorso si e’ affermato con riguardo a fattispecie in cui la recidiva qualificata era sopraggiunta alla condanna la cui pena si assume prescritta, tanto che si e’ esclusa la prescrizione della pena sulla base del rilievo che il condannato, la cui proclivita’ a delinquere risulta accertata proprio nel periodo di tempo necessario al maturarsi della prescrizione, non puo’ giovarsi di tale vantaggio.
Il ragionamento giuridico, che fa leva sulla “analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell’articolo 172 c.p., u.c.”, afferma che essa “accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che e’ sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore, perche’ la estinzione della pena non abbia luogo. In tal senso e’ esplicita la indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato “durante il tempo necessario per l’estinzione della pena” e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione e’ stata applicata”.
A ben guardare, pero’, il piu’ recente orientamento non esclude ovviamente l’effetto preclusivo all’operare della prescrizione derivante dall’accertamento della sussistenza della recidiva qualificata nell’ambito della sentenza la cui pena si assume prescritta, ma ad esso affianca la recidiva che sia “sopravvenuta” entro il termine di prescrizione.
2.1. Risulta, del resto, da molto tempo ormai superato il vetusto indirizzo giurisprudenziale che si poggia sulla natura di condizione, per cosi’ dire, soggettiva della recidiva che poteva essere accertata incidentalmente dal giudice anche solo esaminando il certificato penale del condannato; detto orientamento affermava che: “l’articolo 172 c.p., u.c., nello stabilire che l’estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo non ha luogo per determinate categorie di condannati, si riferisce, oltre che ad altri soggetti (delinquenti abituali, professionali o per tendenza, eccetera), ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 c.p., vale a dire in tutti i casi di recidiva aggravata. Fra i casi di recidiva aggravata, rientra, non soltanto la recidiva reiterata, ma anche la prima recidiva, quando sia specifica, o infraquinquennale, ovvero siasi verificata durante o dopo l’esecuzione della pena o durante la latitanza. Avuto riguardo, poi, al criterio generale che prescinde dalla determinazione della recidiva, devesi ritenere che, ai fini della qualificazione di recidiva a norma dell’articolo 172 c.p., u.c., valgono soltanto le condanne anteriori al reato che diede luogo alla pena della cui estinzione si tratta, non anche le condanne successive. Pertanto, ferma la nozione generale della recidiva, l’estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo non ha luogo in tutti i casi di recidiva aggravata, sia prima recidiva o anche recidiva solamente reiterata” (Sez. 3, n. 1229 del 02/04/1965, Ungaro, Rv. 099579).
2.2. La sopra richiamata pronuncia Sez. 1, Milacic, si e’ posta in sostanziale continuita’ con il, pur vetusto, orientamento giurisprudenziale relativo alla diversa condizione ostativa della delinquenza abituale per la quale si e’ affermato che “la condizione di delinquente abituale osta alla dichiarazione di estinzione della pena a norma dell’articolo 172 c.p., ultima parte, solo se l’intero termine di estinzione non e’ interamente decorso alla data dell’ultimo reato preso in considerazione per la dichiarazione di delinquenza qualificata” (Sez. 6, n. 1383 del 16/10/1968, Fiumara, Rv. 109503).
2.3. Passando a esaminare, infine, la diversa causa ostativa della commissione di reati della stessa indole, la giurisprudenza di legittimita’ e’ solidamente ancorata al principio secondo cui “il legislatore, sancendo – all’articolo 172 c.p., comma 7, ultima ipotesi, – l’inapplicabilita’ della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione della condotta analoga a quella che determino’ la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l’operativita’ in loro favore del beneficio dell’estinzione della pena. La norma, pertanto, non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all’inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore” (Sez. 1, n. 1589 del 12/05/1971, Mocciaro, Rv. 119044; nello stesso senso: Sez. 3, n. 485 del 04/02/1980, La Mattina, Rv. 144330; Sez. 1, n. 5316 del 06/12/1993 dep. 1994, P.M. in proc. Spazzali, Rv. 196363; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, Vadilonga, Rv. 274408; Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849).
3. Tornando al tema oggetto del giudizio (recidiva dichiarata in data anteriore alla condanna per la pena che si assume prescritta), e’ bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimita’, se si eccettua la sentenza Ungaro, non si e’ mai specificamente occupata di tale ipotesi, in cui la dichiarazione di recidiva qualificata precede l’irrogazione della pena di cui si discute, proprio perche’ si tratta di una situazione estranea al perimetro applicativo della preclusione della estinzione della pena la quale puo’ unicamente avere per oggetto una condizione esistente al momento della irrogazione della pena (recidiva dichiarata proprio con il provvedimento di condanna) ovvero una condizione ostativa che, entro il termine di prescrizione, ad essa sopraggiunga.
3.1. Tali conclusioni sono, del resto, pienamente aderenti ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ proprio per cio’ che concerne la natura e operativita’ della recidiva.
La sentenza SU Indelicato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664) ha, infatti, ribadito il rifiuto di una recidiva intesa come status formale del soggetto, nuovamente rimarcando che essa e’ produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi, verificando non solo l’esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo al riscontro sostanziale della piu’ accentuata colpevolezza, per cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mostrato insensibile all’ammonimento derivante dalla precedente condanna, e della maggior pericolosita’, intesa come indice della sua inclinazione a delinquere; sicche’ la recidiva richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosita’ sociale.
Tali principi, ulteriormente confermati e ribaditi da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 e, recentemente, da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, impongono di affermare che, con riguardo alla preclusione dell’estinzione della pena per prescrizione ex articolo 172 c.p., comma 7, la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosita’ intesa come indice dell’inclinazione a delinquere, se il relativo accertamento e’ stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione, sicche’ risulta irrilevante la recidiva che sia stata accertata in data anteriore, perche’ essa non puo’ modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio – nel quale e’ stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosita’ -, ben potendo, invece, costituire un elemento per una successiva diversa valutazione di pericolosita’ che potrebbe condurre, in un diverso giudizio, all’accertamento di essa, risultando, infatti, irrilevante – ai fini della successiva declaratoria di recidiva – l’eventuale estinzione della pena ex articolo 106 c.p..
La disposizione in discorso, infatti, stabilisce che “agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita’ o di professionalita’ nel reato, si tiene conto altresi’ delle condanne per le quali e’ intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena”, cosi’ rendendo palese l’irrilevanza – ai fini della successiva declaratoria di recidiva – dell’eventuale estinzione della pena nel frattempo verificatasi.
3.2. Del resto, l’irrilevanza della recidiva dichiarata in un diverso e precedente giudizio e’ stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimita’ con riguardo a situazioni in cui detta aggravante poteva determinare significative conseguenze in sede esecutiva.
Allorquando, infatti, il legislatore ha modificato l’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera c), (L. 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 9), introducendo il divieto di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi per i recidivi, la giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che “il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata e’ subordinato non gia’ alla qualita’ di “recidivo” del condannato, bensi’ alla circostanza che la recidiva di cui all’articolo 99 c.p., comma 4, sia stata “applicata”, cioe’ effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia percio’ prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata” (Sez. 4, n. 29989 del 26/06/2007, P.G. in proc. Muserra, Rv. 236944; in precedenza: Sez. 1, n. 29508 del 14/07/2006, Maggiore, Rv. 234867; Sez. 1, n. 42403 del 16/11/2006, P.M. in proc. Marziano, Rv. 235583).
4. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: “l’estinzione della pena per decorso del tempo ex articolo 172 c.p., comma 7, non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’articolo 99 c.p., a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena”.
4.1. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione perche’ provveda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto dianzi richiamati, verificando altresi’, eventualmente compulsando le sentenze di merito e gli atti del procedimento, l’eventuale sussistenza della residua condizione sospensiva di cui all’articolo 172 c.p., comma 4, seconda ipotesi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Locri.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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