L’esteriorizzazione del vincolo sociale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 settembre 2021| n. 24633.

L’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società – rilevante nei rapporti esterni ed idoneo a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’art. 2297 cod. civ. e quindi anche ai fini della estensione del fallimento ex art. 147 della legge fallimentare è fenomeno concettualmente distinto dall’esistenza di una società di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’”affectio societatis”, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.

Sentenza|13 settembre 2021| n. 24633. L’esteriorizzazione del vincolo sociale

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Società di fatto – Differenza con la qualità di socio apparente – Vizio di motivazione della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9309/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento di (OMISSIS), quale titolare della ditta individuale (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 321/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella;
lette le conclusioni scritte Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.

L’esteriorizzazione del vincolo sociale

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo di (OMISSIS) contro la sentenza del 28/03/2017 con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento della societa’ di fatto tra (OMISSIS), gia’ dichiarato fallito nel (OMISSIS) come titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), e lo stesso (OMISSIS), in estensione, quale socio illimitatamente responsabile, sulla base dei seguenti elementi: i) una scrittura privata del 01/04/1996 intervenuta tra il (OMISSIS), il (OMISSIS) e (OMISSIS) (deceduto nel (OMISSIS)), nella quale i tre si dichiaravano soci nella misura di 1/3 ciascuno e proprietari di attrezzature, materiali e mezzi di trasporto, convenendo di dividersi utili, perdite e debiti in parti eguali, salvi i debiti di natura personale; ii) le dichiarazioni spontanee rilasciate dal fallito (OMISSIS) in sede di audizione L. Fall., ex articolo 49, il quale, in presenza del suo difensore, aveva precisato che il (OMISSIS), benche’ formalmente dipendente della ditta con mansioni contabili, aveva di fatto esercitato l’attivita’ imprenditoriale insieme a lui, occupandosi della gestione contabile (con procura a operare presso gli istituti di credito), della predisposizione dei preventivi e dei rapporti con (OMISSIS) e altri clienti (mentre il (OMISSIS) non aveva mai svolto alcuna attivita’); iii) vari documenti (lettere, offerte, email) dai quali risultava che (OMISSIS) trattava in proprio con clienti e fornitori spendendo il nome della ditta; iv) altre circostanze, come l’anticipazione di spese (non rimborsate) per conto della (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), l’uso di carte di credito prepagate a lui intestate, ma addebitate sul c/c della ditta, l’accesso diretto del (OMISSIS) al c/c, sui cui aveva effettuato versamenti; l’ampia delega rilasciatagli dal (OMISSIS), che gli consentiva di gestire da solo la cassa sociale e i rapporti con le banche.
1.1. Rigettate le istanze istruttorie del reclamante (CTU contabile e prova testimoniale), i giudici d’appello hanno ritenuto irrilevante il difetto di prova della partecipazione del (OMISSIS) agli utili e alle perdite, circostanza ritenuta ex se’ non sufficiente ad escludere la qualita’ di socio occulto, tenuto conto che – come si legge nella sentenza impugnata – “non si verte in tema di prova dell’esistenza di una societa’ di fatto (tra i cui elementi probanti vi sono la costituzione di un fondo patrimoniale comune, l’alea comune di guadagni e perdite e l’esteriorizzazione del vincolo societario di fronte ai terzi), bensi’ di prova della qualita’ di socio occulto di una societa’ gia’ esistente e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese” ed apparendo ovvio che i soci occulti non volessero esteriorizzare il rapporto societario, esistente solo nei rapporti interni, avendo lo scopo di limitare la responsabilita’ al solo patrimonio del titolare della ditta individuale.
1.2. Avverso detta decisione il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria.
1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 7775 del 10/04/2020 la sezione Sesta – Prima di questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, sulla questione di particolare rilevanza degli indici sintomatici della sussistenza di una societa’ di fatto.
1.4. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

 

L’esteriorizzazione del vincolo sociale

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 147, comma 5, in relazione all’articolo 2247 c.c., “per insussistenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per l’esistenza di una societa’, nonche’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per anomalia motivazionale consistente nell’inesistenza della motivazione in se’, ovvero in motivazione apparente”: secondo il ricorrente, i fatti sui quali la Corte d’appello ha fondato la decisione non dimostrerebbero la partecipazione del ricorrente agli utili e alle perdite, ne’ la sua qualita’ di socio occulto.
2.2. Il secondo mezzo denuncia analogamente la “violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, L. Fall., articolo 147, comma 5, in relazione all’articolo 2247 c.c.; omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., comma 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: laddove la sentenza, nel qualificare gli indici rivelatori della qualita’ di socio occulto di societa’ gia’ esistente, e della societa’ di fatto assoggettata in estensione a fallimento, non vi ha incluso la partecipazione agli utili e alle perdite ed il conferimento di beni e servizi per la formazione di un fondo comune”, “per insussistenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per l’esistenza di una societa’, nonche’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per anomalia motivazionale consistente nell’inesistenza della motivazione in se’, ovvero in motivazione apparente”.
2.3. Il terzo motivo censura la “violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 115 e 116 c.p.c.; nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4; omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., comma 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: laddove la sentenza ha rigettato la prova per testi, l’ordine di esibizione e la CTU contabile richiesta con il reclamo”.
3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del terzo, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non raggiunge la soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 22232/2016; Cass. 13977/2019), in ragione della sua contraddittorieta’ e della confusione concettuale che sembra sottendere tra le diverse figure della societa’ occulta e della societa’ apparente.
3.1. Risulta innanzitutto incongrua l’affermazione, contenuta a pag. 3 e s., per cui “non si verte in tema di prova dell’esistenza di una societa’ di fatto (tra i cui elementi probanti vi sono la costituzione di un fondo patrimoniale comune, l’alea comune di guadagni e perdite e l’esteriorizzazione del vincolo societario di fronte ai terzi), bensi’ di prova della qualita’ di socio occulto di una societa’ gia’ esistente e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese”, essendo in realta’ pacifico che non vi fosse una societa’ iscritta al registro delle imprese di cui il (OMISSIS) sarebbe stato socio occulto, in detto registro risultando invece iscritta l’impresa individuale (OMISSIS), di cui era titolare il (OMISSIS) (come tale gia’ dichiarato fallito due anni prima).
3.2. Peraltro, pur muovendo dichiaratamente da siffatta premessa che presuppone l’esistenza di un socio occulto di societa’ palese – l’iter argomentativo del decisum assume al contrario che il (OMISSIS) avesse palesato ai terzi la sua qualita’ di socio di fatto di una societa’ occulta, apparendo all’esterno come l’unico soggetto che gestiva la cassa, intratteneva rapporti con le banche e con i fornitori, pero’ spendendo il nome della ditta “(OMISSIS)”; in altri termini, cio’ che emerge dalla trama motivazionale e’ piuttosto la qualita’ di socio “apparente” del ricorrente, ovvero di soggetto come tale ritenuto dai terzi (cfr. Cass. 8981/2016).
3.3. L’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneita’ della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una societa’ (cfr. ex multis, Cass. 14580/2010, 27088/2008, 1127/2006, 11957/2003, 8187/1997, 1573/1984, 3829/1983, 6471/1982, 6397/1981) – rilevante nei rapporti esterni ed idoneo a far sorgere la responsabilita’ solidale dei soci, ai sensi dell’articolo 2297 c.c. e quindi anche ai fini della estensione del fallimento L. Fall., ex articolo 1447 (Cass. 4529/2008, 11491/2004), e’ pero’ fenomeno concettualmente distinto dall’esistenza di una societa’ di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede “una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attivita’ imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attivita’ economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’affectio societatis, cioe’ il vincolo di collaborazione in vista di detta attivita’ nei confronti dei terzi” (Cass. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020).
3.4. Appare dunque necessario che, sulla base degli elementi di prova disponibili, il giudice a quo espliciti la sussunzione dei fatti di causa nel fenomeno della societa’ di fatto, declinando la posizione dell’odierno ricorrente alternativamente in termini di socio occulto ovvero socio apparente della societa’ che si assume costituita tra il fallito (OMISSIS) ed il (OMISSIS), quale societa’ semplicemente irregolare ovvero occulta.
3.5. E’ stato infatti da tempo chiarito che, “al fine dell’applicazione della L. Fall., articolo 147, e’ sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una societa’ che esista nella realta’ e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla societa’ meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla societa’ occulta, cioe’ realmente esistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversita’ di presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l’estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una societa’ di fatto, non puo’ essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualita’ di socio apparente e di socio occulto” (Cass. 1708/1981).
4. All’accoglimento del ricorso, nei termini indicati, segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimita’.

 

L’esteriorizzazione del vincolo sociale

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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