Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 febbraio 2023| n. 4447.
Espropriazione immobiliare ed il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina – sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall’ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall’aggiudicatario – la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l’omesso versamento impedisce l’adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell’esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l’estremo rimedio della revoca della aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell’aggiudicatario e nel termine indicato nell’ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).
Sentenza|14 febbraio 2023| n. 4447. Espropriazione immobiliare ed il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale
Data udienza 9 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Espropriazione immobiliare – Vendita giudiziale soggetta ad IVA – Mancato pagamento dell’imposta – Decadenza – Esclusione – Obbligo di emettere fattura con addebito di imposta per l’aggiudicatario a carico del debitore esecutato – Esigibilità dell’Iva al momento del versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 – Termine per il pagamento delle spese per il trasferimento – Irrilevanza per la prosecuzione della procedura immobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20477-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavoir, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, nella qualita’ in atti, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ambrosio Luigi, Ambrosio Francesco;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2611/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 dal consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Espropriazione immobiliare ed il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2611/20, del 1 aprile 2020, del Tribunale di Napoli, che ne ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta – nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, promossa dalla societa’ (OMISSIS) Srl nei confronti di (OMISSIS) – avverso l’assegnazione di un bene immobile, in sede di vendita senza incanto, e il successivo decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario, (OMISSIS).
2). Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver esperito opposizione ex articolo 617 c.p.c. – nell’ambito della gia’ indicata procedura esecutiva immobiliare e nella sua qualita’ di offerente – sul presupposto del mancato versamento del saldo del prezzo da, parte dell’aggiudicatario (OMISSIS), comprensivo degli oneri accessori, e precisamente delle spese per il trasferimento del bene, entro i sessanta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, cioe’ nel termine indicato nell’ordinanza di delega, cosi’ come recepito nell’avviso di vendita.
In particolare, la (OMISSIS) aveva eccepito esservi stato un abuso da parte del professionista delegato alla vendita, avendo costui accettato il pagamento del fondo spese oltre il termine suddetto, cosi’ discriminando la stessa e gli altri partecipanti – anche solo potenziali – alla procedura di vendita.
L’odierna ricorrente, deduceva di essersi dovuta ritirare dalla gara d’acquisto dell’immobile, temendo di non far fronte all’intero versamento delle somme nel termine previsto dalla ordinanza di delega e nell’avviso di vendita.
L’opposizione veniva, tuttavia, respinta dall’adito Tribunale, ritenendo non perentorio il termine per il deposito del fondo spese per il trasferimento del bene, ma solo quello per il deposito del saldo prezzo. Infatti, si legge nella sentenza impugnata, a circostanza che, “nell’ordinanza di delega e nell’avviso di vendita si affermi che “l’offerta deve contenere il termine di pagamento del prezzo e gli oneri tributari non superiore a 60 (sessanta) giorni” non sembra decisiva nel ritenere che il giudice dell’esecuzione abbia voluto fissare un termine perentorio anche per il deposito del fondo spese”.
3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione e falsa applicazione degli articoli 152, 154, 484, 571 e 587 c.p.c..
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto privo di conseguenze versamento tardivo delle spese per il trasferimento del bene, in virtu’ del fatto che tale termine e’ stato ritenuto non perentorio.
Per contro, secondo la ricorrente, anche la fissazione di un termine ordinatorio, effettuata nell’ambito dei poteri di direzione del processo esecutivo ai sensi dell’articolo 484 c.p.c. “non rende meno cogente a disposizione, dato il meccanismo previsto dall’articolo 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile l’eventuale inerzia” della parte, “oltre a porsi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo”.
Conseguentemente, considerato che il pagamento delle spese e’ avvenuto oltre i sessanta giorni previsti nell’ordinanza, in assenza di istanza di proroga, la ricorrente ritiene integrata la decadenza dell’ (OMISSIS), con conseguente nullita’ sia del provvedimento di aggiudicazione che del decreto di trasferimento dell’immobile in oggetto.
4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, oltre all’ (OMISSIS), le societa’ (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) – quale procuratrice speciale della (OMISSIS) – e (OMISSIS) S.p.a. (quest’ultima, in quanto creditrice intervenuta nella procedura esecutiva in forza di credito poi oggetto di cessione alla societa’ (OMISSIS) S.r.l.), tutti chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
5. Sono rimaste, invece, solo intimate le altre parti del giudizio di opposizione, ovvero il debitore esecutato (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione), (OMISSIS) S.p.a. (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS).
6. La societa’ (OMISSIS) ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilita’, ex articolo 370 c.p.c., dei controricorsi di (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) S.p.a.
7.1. Invero, poiche’ il termine per il deposito del ricorso scadeva il 29 luglio 2020, i predetti controricorrenti – a norma, appunto, dell’articolo 370 c.p.c., comma 1- avrebbero dovuto notificare alla ricorrente i propri controricorsi entro il successivo 18 agosto, cio’ non risulta avvenuto, donde l’inammissibilita’ degli stessi, non operando rispetto a tale termine la sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
Difatti, la previsione di cui alla suddetta L. n. 742 del 1969, articolo 3, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 tra cui le opposizioni esecutive, e’ applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez.3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, rv. 663502-01).
8. Cio’ premesso, il ricorso va rigettato, essendo il suo unico motivo non fondato.
8.1. In Via preliminare deve rilevarsi che, con recente arresto, questo Corte – nell’affermare come sia “certamente da escludere” che “il mancato pagamento dell’imposta di rivalsa da parte dell’aggiudicatario”, sia esso o meno soggetto IVA, “determini la decadenza dall’aggiudicazione ex articolo 587 c.p.c.”, in quanto “l’IVA non puo’ essere considerata parte integrante del prezzo” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 18 maggio 2022, n. 15912, Rv. 664835-01).
Il principio che se ne ritrae e’ che, in caso di mancato versamento di somme imputabili a titolo diverso dal prezzo, il giudice dell’esecuzione non puo’, di norma, soprassedere alla pronuncia del provvedimento di trasferimento del bene espropriato (cosi’, in motivazione, gia’ Cass. Sez. 3, cent. 31 maggio 2006, n. 13013, Rv. 591378-01): sicche’ la decadenza tipizzata dall’articolo 587 c.p.c. non puo’ avere luogo in caso di mancato versamento di somme a titolo diverso dal prezzo.
Va peraltro lasciata impregiudicata la facolta’, qui non esercitata e quindi non rilevante, dell’ufficio (si tratti del giudice dell’esecuzione oppure del delegato) di imputare prioritariamente – piu’ opportunamente con adeguata previsione fin dall’ordinanza di determinazione delle modalita’ della vendita e menzione nei relativi avvisi – agli accessori o alle spese i versamenti, via via eseguiti dall’aggiudicatario, anche se su conti diversi.
Non pertinente e’, poi, il richiamo della ricorrente all’articolo 154 c.p.c., ove si consideri che persino il termine per il deposito del saldo prezzo non ha natura processuale, bensi’ sostanziale. Esso, infatti, e’ correlato non ad un’attivita’ “tesa a prolungare la fase selettiva” della procedura esecutiva, bensi’ a “quella dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria che l’aggiudicatario ha volontariamente e definitivamente assunto”, e cio’ “al fine di ottenere il trasferimento del bene staggito”, nel senso che “il mancato (o l’intempestivo) versamento del prezzo incide sul prosieguo del procedimento, in tal caso rendendosi necessaria l’adozione del decreto di cui all’articolo 584 c.p.c., con conseguente necessita’ di effettuare nuovamente l’esperimento di vendita, alle medesime condizioni”, cio’ che, pero’, “non implica affatto che il termine stesso debba indefettibilmente assumere natura processuale” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421, Rv. 665021-01).
A maggior ragione, dunque, neppure il termine per il pagamento delle spese per il trasferimento presenta natura processuale (donde, come detto, la non pertinenza del riferimento all’articolo 154 c.p.c.), essendo solo strumentale all’adempimento di oneri amministrativi e fiscali, e non funzionale all’ulteriore sviluppo della procedura.
Ne consegue, quindi, che la sua inosservanza – ove, come accaduto nella specie, non vi e’ alcuna di discussione sull’imputazione a termini di legge (in base all’articolo 1193 c.c. e ss.) dei versamenti operati dall’aggiudicatario, essendo incontestato che solo il fondo spese, e non pure il prezzo, venne versato tardivamente – non potrebbe mai determinare la decadenza dall’aggiudicazione ex articolo 587 c.p.c., ma potrebbe, al piu’, impedire l’adozione del decreto di trasferimento. In altri termini, avvenuto, sebbene in ritardo), il giudice dell’esecuzione dovrebbe avvalersi del suo potere/dovere di dare corso ulteriore alla procedura.
Questi, a tal fine e prima di emettere il decreto di trasferimento, adottera’ senza rigidi automatismi le iniziative piu’ opportune in relazione alle peculiarita’ della fattispecie, non esclusa, nell’evenienza di persistente ingiustificato inadempimento nel versamento degli accessori dovuti per legge, quale estremo rimedio la revoca della stessa aggiudicazione.
9. Le spese del presente giudizio di legittimita’ – in assenza di precedenti specifici di questa Corte sulla questione esaminata, circostanza da apprezzare a norma dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, – vanno integralmente compensate tra la ricorrente e la societa’ (OMISSIS), ovvero il solo rapporto processuale validamente costituitosi nel presente giudizio.
-10. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara inammissibili i controricorsi di (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) S.p.a., compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimita’, quanto al rapporto processuale tra (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.r.l..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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