L’espressione della preferenza al candidato consigliere comunale

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 8 maggio 2020, n. 2911.

La massima estrapolata:

L’espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, altrimenti determinandosi – in particolare nel caso di elezioni in Comuni fino a 15.000 abitanti, in cui non è consentito il voto disgiunto – la nullità del voto perché affetto da insanabile contraddittorietà interna, come nel caso di specie.

Sentenza 8 maggio 2020, n. 2911

Data udienza 23 aprile 2020

Tag – parola chiave: Elezioni amministrative – Candidato consigliere – Preferenze – Assegnazione voti – Art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 570 del 1960 – Applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10175 del 2019, proposto da Vi. Be., rappresentato e difeso dall’Avvocato Fa. Ci. e dall’Avvocato Ch. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (OMISSIS), non costituito in giudizio;
nei confronti
An. Co., Sa. Ce., Sa. Fi. Di. Do., Je. Ia., Si. Nu., An. Ri., An. Te. e Vi. Ve., rappresentati e difesi dall’Avvocato Al. Ri. e dall’Avvocato Vi. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato St. Si. in Roma, (…);
per la riforma
della sentenza n. 404 del 21 novembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sez. I, resa tra le parti, concernente il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2019 di proclamazione degli eletti, relativo alla consultazione elettorale amministrativa per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di (OMISSIS) tenutasi il 26 maggio 2019 nonché di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e conseguenti.
visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati An. Co., di Sa. Ce.i, di Sa. Fi. Di. Do., di Je. Ia., di Si. Nu., di An. Ri., di An. Te. e di Vi. Ve.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020 a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità da remoto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, Vi. Be., ha preso parte in qualità di candidato sindaco per la lista n. 1 “(OMISSIS) Paese mio” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di (OMISSIS)
svoltesi il 26 maggio 2019.
1.1. L’esito della consultazione elettorale, alla quale hanno preso parte solo 2 liste, ha visto affermarsi quale lista vincitrice quella capeggiata da An. Co., odierno controinteressato, “Per la buona amministrazione”, per 466 validi, mentre l’altra lista – la n. 1, “(OMISSIS) Paese Mio”, capeggiata dall’appellante, Vi. Be. – è risultata seconda con il risultato di 464 voti validi.
1.2. Vi. Be. ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Molise e, assumendo l’erroneità dell’esito elettorale, ha chiesto la correzione del risultato, in quanto ha assunto che cinque voti, da assegnarsi alla propria lista, sarebbero stati erroneamente dichiarate nulli.
1.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno nonché il sindaco eletto e i consiglieri della lista controinteressata per chiedere la reiezione dell’appello.
1.4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con la sentenza n. 404 del 21 novembre 2019, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Vi. Be. e, nel dedurne l’erroneità con un unico articolato motivo, ne ha chiesto la riforma.
2.1. Si sono costituiti i controinteressati, che hanno sollevato alcune eccezioni preliminari e hanno comunque chiesto la reiezione del ricorso nel merito.
2.2. Nella pubblica udienza del 23 marzo 2020 il Collegio, fissata ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è infondato.
4. Ritiene il Collegio di poter prescindere, per il principio della ragion più liquida, da tutte le questioni preliminari sollevate dagli appellati nella loro memoria di costituzione (pp. 4-6), stante l’infondatezza, nel merito, dell’appello.
5. L’appellante assume che cinque schede elettorali, prive di qualsivoglia contrassegno su entrambe le liste, recavano preferenze per un candidato consigliere espresse non nello spazio della lista di appartenenza, ma nello spazio della lista antagonista, e sostiene che i voti espressi in questo modo non dovessero essere dichiarati nulli in base ad una corretta applicazione dell’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 570 del 1960 e per il principio del favor voti costantemente ribadito da questo Consiglio di Stato, nella propria giurisprudenza, per casi del genere.
5.1. L’assunto dell’appellante, tuttavia, non è condivisibile perché è evidente che l’indicazione della preferenza nominativa dei candidati appartenenti ad una lista nel riquadro riservato ad un’altra, in una competizione elettorale alla quale concorrono solo due liste, non consente di assegnare il voto alla lista di detti candidati, in assenza di un contrassegno su questa lista, per l’insanabile contraddizione tra l’espressione della preferenza di detti candidati nel riquadro riservato all’unica lista avversaria.
5.2. Ha osservato anzitutto la sentenza impugnata che l’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 570 del 1960 si applica alle votazioni per il rinnovo del Consiglio comunale nei Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti e non certo alle votazioni amministrative per il Comune di (OMISSIS), che ha meno di 1.000 abitanti.
5.3. In ogni caso e anche prescindendo da siffatto rilievo, come ha sempre evidenziato la sentenza impugnata, se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), nel caso di specie, come lo stesso appellante deduce, non risulterebbe essere stata votata alcuna lista, bensì soltanto i consiglieri di una lista nel riquadro riservato alla lista avversaria.
5.4. Evidente è dunque il fatto che la volontà dei cinque elettori non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che detti elettori erroneamente pensassero che i consiglieri votati appartenessero all’unica lista avversaria (nel cui riquadro hanno espresso la preferenza) e, dunque, non potendo desumersi con certezza la volontà effettiva degli elettori, nemmeno nella più lata applicazione del principio del favor voti.
5.5. Tanto si desume a contrario anche dalla sentenza di questo Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, laddove richiama il principio affermato, per un caso simile al presente, da Cons. St., sez. V, 20 luglio 2001, n. 4054.
5.6. Come quest’ultima sentenza ha chiarito, deve ritenersi, infatti, che l’espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, altrimenti determinandosi – in particolare nel caso di elezioni in Comuni fino a 15.000 abitanti, in cui non è consentito il voto disgiunto – la nullità del voto perché affetto da insanabile contraddittorietà interna, come nel caso di specie.
6. Ne segue che la sentenza impugnata merita conferma, in quanto esente da tutte le censure in questa sede sollevate.
7. Le spese del presente grado del giudizio, attesa comunque l’incertezza di detti voti, contestati nel presente giudizio, e la dubbiezza della lite, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Vi. Be., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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