L’espletamento di tutte le attività del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 novembre 2020| n. 26304.

Ai sensi degli articoli 194, comma 2, del Cpc e 90, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’espletamento di tutte le attività del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica a posteriori dell’elaborato del consulente.

Ordinanza|18 novembre 2020| n. 26304

Data udienza 24 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Notifiche – Atto di appello – Notifica effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato – Difensore nominato in sostituzione – Notifica – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Configurabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03892/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS)” presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in uno all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione in ROMA, ivi per legge domiciliato presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 759/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia ha ad oggetto la corresponsione del compenso per le prestazioni professionali che due architetti vantano nei confronti di un imprenditore turistico, che nega avere mai conferito i relativi incarichi; e, dal punto di vista processuale, involge la questione del vizio che affligge la notifica dell’appello a difensore gia’ revocato nel corso del giudizio di primo grado, nonche’ della sorte di una consulenza tecnica di ufficio svolta senza alcun coinvolgimento delle parti.
2. Gli architetti (OMISSIS) e (OMISSIS) citarono, con atto notificato il 20/05/2004, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. davanti al Tribunale di Matera, reclamandone la condanna al pagamento dei compensi maturati per prestazioni professionali rese fin dall’anno 1995 e, in particolare, per avere curato nel suo interesse la redazione di un progetto tecnico per accedere al contratto di programma ministeriale per lo sviluppo turistico (ex L. n. 104 del 1995) per la realizzazione di un “Parco sportivo di tipo campestre naturalistico” in (OMISSIS).
3. L’originaria domanda (di complessivi Euro 371.187,50 per il (OMISSIS) ed Euro 361.187,50 per il (OMISSIS), oltre oneri fiscali, interessi legali e rivalutazione monetaria) fu contrastata dalla convenuta (in particolare con la negazione del conferimento di alcun incarico professionale, tanto meno di elaborazione della documentazione tecnica e progettuale prodotta in giudizio, avendo invece commissionato ed utilizzato un progetto elaborato da altri professionisti, tra cui la (OMISSIS) e l’arch. (OMISSIS)), ma, all’esito anche di una consulenza tecnica di ufficio, infine accolta, sia pure per la minor somma di Euro 263.282,57 in favore del (OMISSIS) ed Euro 271282,57 del (OMISSIS), oltre accessori e compensi di lite (sentenza 07/07/2015, n. 691).
4. In particolare, il giudice di primo grado ritenne provato il conferimento e l’espletamento dell’incarico professionale in base agli elaborati progettuali, all’emissione di una fattura quietanzata, da parte dell’arch. (OMISSIS), ai riferimenti nominativi specifici all’opera svolta dagli attori contenuti nei documenti rilasciati in copia autentica dagli uffici della Regione Basilicata, all’autorizzazione rilasciata al (OMISSIS), da parte datoriale, per l’espletamento dell’incarico professionale de quo, come pure alla stregua del ritenuto contenuto confessorio di dichiarazioni rese dalla convenuta in separato giudizio nei confronti di altro professionista dinanzi al Tribunale di Bari; e, rigettata l’eccezione di prescrizione presuntiva per l’intervenuta contestazione dell’esistenza dell’incarico, disattese le doglianze di nullita’ della consulenza tecnica, per non avere le relative operazioni, pur non precedute da comunicazione, comportato attivita’ diversa dal solo studio dei documenti prodotti, con esclusione di lesioni del diritto di difesa; ed infine confermo’ la reiezione delle istanze istruttorie.
5. Interpose appello la societa’ (OMISSIS) s.r.l., affidandosi ad atto articolato su sei motivi e notificato, quanto al (OMISSIS), all’originario suo difensore in primo grado, nonostante la sua sostituzione in corso di lite: lamentando la carenza di idonea prova sul conferimento dell’incarico e sul suo effettivo espletamento, come pure l’erroneita’ della determinazione del compenso; contestando la pretermissione degli elementi istruttori prodotti in contrario e la mancata ammissione delle prove orali pure articolate; ribadendo l’eccezione di nullita’ della c.t.u. per mancata indicazione dell’inizio delle relative operazioni e conseguente illegittimita’ della determinazione del dovuto; contestando una acritica adesione ad erronei risultati della consulenza e lo stesso rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva.
6. A seguito della costituzione di entrambi gli appellati e sospesa parzialmente solo quanto al (OMISSIS) l’esecuzione della sentenza appellata, comunque l’appellante notifico’ nuovo atto di appello all’effettivo difensore del (OMISSIS); e la corte territoriale, riunite le impugnazioni, dichiaro’ inammissibile quella nei confronti di quest’ultimo, rigettando invece quella nei confronti del primo, con condanna dell’appellante anche alle spese di lite (in ragione di Euro 22.034, oltre accessori, per ciascuno).
7. In particolare, la corte d’appello:
– ritenne inesistente e non sanabile la prima notificazione all’avvocato del (OMISSIS) gia’ revocato e tardiva la seconda, eseguita oltre il termine breve decorrente dalla prima, eseguita al corretto destinatario;
– qualifico’ inammissibile il motivo di appello di contestazione delle prove ritenute sufficienti dal primo giudice, in primo luogo non avendo l’appellante esaminato tutti gli elementi istruttori da questi esaminati (ed in particolare, specificamente indicandoli, quelli rilasciati dalla Regione Basilicata ed un certo doc. n. 11 a pag. 75);
– attribui’ valore alle dichiarazioni contenute negli atti del giudizio tra (OMISSIS) e tale arch. (OMISSIS), che rilevo’ contestati solo genericamente anche quanto a difformita’ dai rispettivi originali, ma soprattutto ritenne irrilevanti perche’ successivi all’epoca di espletamento dell’incarico per cui era causa;
– escluse la contraria valenza probatoria anche della prova orale articolata e non ammessa, sia con ellittica valutazione di idoneita’ del contrario materiale prodotto dagli appellati, sia con analitica disamina di tutti i capi, tanto da qualificarli inammissibili o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
– escluse la nullita’ della consulenza per mancata previa comunicazione alle parti dei tempi di espletamento delle relative operazioni, per essersi appuntate le critiche dell’appellante all’an della prestazione, sul quale le semplici attivita’ di esame della documentazione gia’ versata in atti non avrebbero potuto influire, comunque dinanzi alla piena possibilita’ di tutela del diritto di difesa in tempo successivo, tanto piu’ mediante istanza di ricalcolo del dovuto;
– analiticamente esamino’ e respinse le doglianze in punto di quantum e di reiezione dell’eccezione di prescrizione presuntiva.
8. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza, pubblicata il 07/11/2018 col n. 759 ed addotta come notificata a mezzo p.e.c. il 22/11/2018 (ad opera del difensore di (OMISSIS)) ed il 26/11/2018 (ad opera del difensore di (OMISSIS)), ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. con atto che si ricava notificato il 19/01/2019; resiste con controricorso il solo intimato (OMISSIS).
9. Per l’adunanza camerale del 24/07/2020, mentre il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte per l’accoglimento del solo primo motivo, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., penultimo periodo come inserito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va notato che il primo mezzo di censura si riferisce al rapporto processuale tra l’odierna ricorrente ed una sola delle sue originarie controparti, cioe’ il controricorrente (OMISSIS), nei cui confronti era intervenuta pronuncia di inammissibilita’ dell’appello, mentre gli altri motivi investono la ricostruzione del rapporto professionale con entrambi i professionisti, cioe’ il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (qui restato intimato).
2. Cio’ posto, va esaminato dapprima il primo motivo, relativo al solo rapporto processuale tra (OMISSIS) e la ricorrente (OMISSIS) s.r.l.: col quale questa lamenta “nullita’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 330, 170, 291 c.p.c., articolo 156 c.p.c., comma 3, articolo 161 c.p.c., comma 2, articolo 162 c.p.c., comma 1, articoli 325, 326, c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”; in estrema sintesi contestando la reputata inesistenza della notifica eseguita al precedente avvocato del grado precedente una volta revocato, eretta a causa di esclusione: a) della sanatoria determinata dalla pacificamente avvenuta costituzione in appello del destinatario della notifica del relativo atto introduttivo; b) della rilevanza della successiva rinnovazione spontaneamente eseguita, benche’ oltre il termine di trenta giorni dalla prima.
3. Il motivo e’ fondato. Se e’ vero che effettivamente la notifica al difensore gia’ costituito per il precedente grado di lite, del quale fosse nota la cessazione del mandato, e’ stata a lungo definita inesistente dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime: tra le ultime, da Cass. 19/01/2016, n. 759, ovvero da Cass. ord. 11/01/2017, n. 529), di recente questa Corte ha statuito (Cass. Sez. U. ord. 30/01/2020, n. 2087) essere in linea con l’evoluzione in senso restrittivo della nozione di inesistenza nella giurisprudenza di questa Corte – a partire da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 l’approdo ermeneutico piu’ recente, che degrada la relativa invalidita’ a mera nullita’, suscettibile di sanatoria (mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontanea costituzione, neppure rilevando che questa possa avere avuto luogo solo per far valere la nullita’ stessa), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta cessazione (Cass. ord. 24/01/2018, n. 1798; in senso analogo, del resto, pure Cass. 09/03/2018, n. 5663, sia pure con riferimento al caso della notifica in luogo privo di qualunque collegamento col destinatario).
4. Ne consegue che il vizio, pur sussistente, andava inquadrato nella categoria della nullita’ sanabile e che la costituzione del destinatario, pacificamente avvenuta, ne abbia comportato appunto la sanatoria con riferimento alla prima delle impugnazioni proposte nei confronti di (OMISSIS), a prescindere pure dalla successiva attivita’, ultronea, di rinnovazione della notifica (e la questione della cui ritualita’ – ed in particolare della necessita’ di rispettare quanto meno il termine individuato da Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594 – diviene quindi irrilevante in questa sede).
5. In accoglimento del motivo, cosi’, va disposta la cassazione della sentenza di secondo grado che ha invece definito in mero rito l’appello del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), con rinvio alla medesima Corte territoriale, ma in diversa composizione, in applicazione del seguente principio di diritto: “la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anziche’ in favore di quello nominato in sua sostituzione, non e’ inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicche’ la stessa e’ sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand’anche al solo scopo di eccepire la nullita’”.
6. Vanno ora esaminati gli altri motivi di ricorso, riferiti al merito, che la corte territoriale ha deciso nei soli rapporti tra l’altro originario attore ed appellato (OMISSIS) e la convenuta originaria (OMISSIS) s.r.l.: ma che, in considerazione della qui riconosciuta erroneita’ della preclusione dell’appello, risultano quindi impregiudicati pure nei rapporti con l’odierno controricorrente.
7. Col secondo motivo la ricorrente lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2730 c.c., comma 1, articolo 2733 c.c., comma 2, articolo 2735 c.c., comma 1, articoli 116, 228 e 229 c.p.c. – nonche’ dei principi generali che presiedono alla distinzione fra valore indiziario delle ammissioni ed efficacia di piena prova della confessione – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; sarebbe stato, in particolare, erroneamente riconosciuto un contenuto confessorio di piena prova: a) al contenuto di atti processuali elaborati e sottoscritti dal solo difensore della societa’ nell’ambito di un distinto procedimento civile di cui non erano parti gli odierni intimati; b) al contenuto di verbali giudiziari raccolti in quel medesimo procedimento civile (consistente in dichiarazioni rivolte alla parte attrice di quel procedimento e non certo agli odierni intimati, che non erano parti di quel procedimento).
8. Col terzo motivo la ricorrente lamenta: “Nullita’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 194 c.p.c., articolo 156 c.p.c., comma 2, articolo 157 c.p.c., commi 1 e 2, articolo 161 c.p.c., comma 1, articolo 162 c.p.c., articolo 354 c.p.c., comma 4, articolo 356 c.p.c., comma 1, articolo 24 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”; e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere fondato il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado per non avere accolto la eccezione di nullita’ (tempestivamente formulata e ritualmente coltivata) della consulenza tecnica d’ufficio in quanto effettuata in manifesta violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio della societa’ (odierna ricorrente); ancora, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della consulenza e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, consentendone lo svolgimento in armonia con le garanzie difensive della societa’ (gia’ appellante, odierna ricorrente).
9. Infine, con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 7, articoli 245, 244, 342 c.p.c., articolo 345 c.p.c., comma 3, articolo 24 Cost. e articolo 111 Cost., commi 1 e 2 (nonche’ dei principi generali in tema di ammissibilita’ e rilevanza dei mezzi di prova e di diritto alla prova), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”: e la stessa parte lo sintetizza come riferito alla (illegittima) mancata ammissione della prova testimoniale da essa richiesta.
10. Assume priorita’ logica, per le potenziali conseguenze sul quadro probatorio nel suo complesso che potrebbero derivare dalla rinnovazione dell’attivita’ del c.t.u., il terzo motivo: il quale e’ fondato.
11. Infatti, in tema di consulenza tecnica di ufficio (da ultimo, a conferma di un orientamento consolidato: Cass. ord. 10/02/2020, n. 3047; in precedenza, tra le altre, Cass. 15/07/2016, n. 14532), ai sensi dell’articolo 194 c.p.c., comma 2, e articolo 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per se’, ragione di nullita’ della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado, nemmeno successivamente, di intervenire alle operazioni.
12. E, nella specie, e’ pacifico che tutte le operazioni siano state espletate in assoluta solitudine dal consulente tecnico di ufficio, senza che alle parti sia stata data la possibilita’ di presenziare neppure all’attivita’ di presa d’atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni; come pure che di tale nullita’ l’odierna ricorrente si sia tempestivamente doluta, reiterando l’eccezione anche dinanzi al giudice d’appello.
13. Ora, per quanto limitata allo studio di documenti e quindi verosimilmente in estrinsecazione di operazioni meramente o prevalentemente intellettuali del professionista incaricato della consulenza, l’attivita’ dell’ausiliario del giudice deve svolgersi offrendo comunque alle parti la possibilita’ di presenziarvi: senza contare che, nella specie, anche soltanto l’individuazione degli atti e dei documenti da esaminare, idonei a condizionare l’esito degli accertamenti a compiersi, poteva e doveva aver luogo in presenza delle parti o dei loro consulenti.
14. E, per di piu’, anche la sola attivita’ di studio successivo dei documenti andava quanto meno prospettata alle parti comparse o messe in condizione di comparire all’inizio delle operazioni, onde consentire loro di attrezzarsi sui controlli o sulle altre modalita’ di interazione piu’ utili in relazione allo sviluppo delle prime.
15. E’ certo vero che non si ha diritto alla regolarita’ formale del processo, ovvero all’applicazione delle regole processuali in quanto tali, se non si adduce il concreto pregiudizio che ne e’ derivato: e cio’ perche’ (tra le molte, Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685) e’ di norma indispensabile, per avere interesse a dolersi di un vizio processuale, allegare anche le conseguenti lesioni del diritto di difesa (Cass. Sez. U., 08/05/2017,n. 11141, p. 6 delle ragioni della decisione; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13 /07/2007, n. 15678).
16. Tuttavia, alcune basilari regole, come quelle miranti a garantire il contraddittorio e la sua effettivita’, rispondono ad esigenze cosi’ elementari di correttezza e regolarita’ dello sviluppo del processo che la lesione delle potenzialita’ di difesa e’ autoevidente o, quanto meno, da intendersi valutata ex ante e in via preventiva dal legislatore processuale all’atto della formulazione della norma: ed e’ questo il caso della soppressione definitiva della facolta’ di prendere parte alle operazioni del consulente tecnico di ufficio, quand’anche queste si estrinsechino in attivita’ meramente intellettuali o confinate, in ultima analisi e in massima parte, al foro interno dell’ausiliario, anche in tal caso avendo, intuitivamente, le parti interesse e quindi diritto a conoscere quanto meno i dati acquisiti e le modalita’ di impostazione ed espletamento delle attivita’ alle quali si accinge il consulente.
17. Pertanto, la mera possibilita’ di verifica od esame successivi, ma a consulenza espletata e conclusa, non e’ di per se’ idonea e sufficiente a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa; e la sentenza ha malamente escluso la prospettata nullita’ in base alla sola successiva possibilita’ di controllare l’operato del consulente, pacifico risultando tra le parti che nessuna fase della sua attivita’ e’ stata comunicata a costoro, che solo hanno potuto prendere visione a cose fatte dell’elaborato per muovere le loro critiche.
18. Tale conclusione assorbe ogni considerazione anche della ratio decidendi della corte territoriale sull’irrilevanza dell’eventuale nullita’ ai fini della contestazione dell’an debeatur, investendo la consulenza il quantum: essendo invece intuitiva l’interrelazione tra i due aspetti, anche solo considerando i riflessi dell’attivita’ del consulente di esame e rielaborazione dei documenti di causa perfino ai fini della prova di un effettivo conferimento dell’incarico, ma pure della corretta delimitazione dell’ambito o della concreta consistenza delle attivita’ di cui gli originari attori pretendevano la remunerazione e per la quale e’ tuttora causa.
19. La sentenza va cassata anche sotto questo profilo, per non avere applicato il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’articolo 194 c.p.c., comma 2 e articolo 90 disp. att. c.p.c., comma 1, l’espletamento di tutte le attivita’ del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali e’ mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullita’ della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non e’ sanata dalla mera possibilita’ di riscontro o verifica a posteriori dell’elaborato del consulente”.
20. Tanto comporta l’assorbimento degli altri due motivi, relativi al merito del conferimento stesso dell’incarico: cosi’ restando qui irrilevante notare che comunque la corte territoriale, se non altro nell’ambito dei rapporti con l’appellato nei cui confronti non aveva rilevato preclusivi vizi di forma dell’appello, aveva comunque esaminato nel loro complesso tutti gli elementi forniti dai professionisti (sottolineata l’infondatezza dell’unica critica in primo grado in quanto meramente formale, solo sotto il profilo della non conformita’ all’originale degli atti prodotti: ridimensionata cosi’ la rilevanza della qualificazione di confessorie alle dichiarazioni del procuratore dell’odierna ricorrente in altro giudizio); e piu’ non rilevando che la stessa corte di merito ha specificamente motivato (a pag. 11 della sentenza) ad ulteriore e definitivo sostegno della valutazione di inammissibilita’ o irrilevanza delle circostanze oggetto delle istanze istruttorie considerate dalla censura in questa sede.
21. All’assorbimento del secondo e del quarto motivo, in uno alla rilevata fondatezza del primo e del terzo, consegue comunque la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
22. Poiche’ il ricorso e’ stato almeno in parte accolto, non sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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