L’esito positivo della messa alla prova blocca la confisca

Corte di Cassazione, sezione terza penale,
Sentenza 20 novembre 2019, n. 47101.

Massima estrapolata:

L’esito positivo della messa alla prova blocca la confisca per equivalente disposta nei confronti dell’evasore fiscale. Sottolineando che la confisca per equivalente non è una sanzione amministrativa accessoria, la Cassazione ha accolto il ricorso contro la decisione del tribunale, che dava il via libera alla confisca per equivalente delle somme oggetto di sequestro preventivo, pur avendo dichiarato di non doversi procedere per il reato di omesso versamento dell’Iva perché estinto grazie all’esito positivo della messa alla prova.

Sentenza 20 novembre 2019, n. 47101

Data udienza 12 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG, Dott. Giuseppe Corasaniti, che, con requisitoria scritta depositata in data 10.06.2019, ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23.06.2017, il GIP/tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 30, lettera h), per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, revocando il decreto penale di condanna e ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, con versamento del fucile al Cermint.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613, c.p.p., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge sub specie dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ in relazione all’articolo 127 c.p.p., commi 1 e 5, e all’articolo 178 c.p.p..
In sintesi, la difesa lamenta il fatto che la sentenza e’ stata emessa senza che sia stato dato avviso dell’udienza ne’ all’imputato ne’ al difensore in violazione dell’articolo 127 c.p.p.. Ed invero la comunicazione o notifica non e’ stata compiuta entro 10 giorni dalla fissazione dell’udienza, ma il difensore ha avuto conoscenza della celebrazione del processo e dell’emanazione della sentenza solo con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata il giorno 28 novembre 2018 e da tale giorno pertanto decorrere il termine per proporre impugnazione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine all’erronea applicazione della legge penale quanto all’articolo 240 c.p., e alla L. n. 157 del 1992.
In sintesi, la difesa lamenta il fatto che la sentenza impugnata e’ stata emessa in assenza dell’imputato e del difensore che non avevano neppure conoscenza informale della esistenza del procedimento e che la sentenza, notificata a mezzo pec al solo difensore il 28 novembre 2018, presenta come data di irrevocabilita’ il 17 luglio 2017. Nonostante siano comprensibili le ragioni di speditezza, stante la maturazione del termine di prescrizione, la difesa non condivide l’aggiunta a penna dell’ordine di confisca che, come gia’ espresso nell’opposizione al decreto penale, non puo’ essere disposta in materia di caccia per il reato di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non e’ consentita. Del resto, la difesa sottolinea che se avesse avuto comunicazione della celebrazione dell’udienza avrebbe ribadito tale principio e sottolineato che nel caso di specie non trovano applicazione gli articoli 240 c.p., e seguenti. Invero la confisca delle armi e’ prevista solo per le contravvenzioni di cui all’articolo 30, lettera a), b), c), d) ed e) tra cui non rientra quella in esame.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione, in ordine al capo relativo alla confisca di quanto sequestrato.
In sintesi, la difesa lamenta l’assenza di motivazione sul punto da parte del Gip.
3. Il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Corasaniti, con requisitoria scritta depositata in data 10.06.2019, ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata sentenza; in particolare, il PG ha condiviso quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, dal momento che in caso di condanna per i reato di abbattimento, cattura e detenzione di specie nei cui confronti la caccia non e’ consentita, non e’ possibile procedere alla confisca delle armi L. n. 157 del 1992, ex articolo 28, comma 2, e che la detenzione di armi da caccia non e’ vietata in modo assoluto, essendo possibile previa autorizzazione (sul punto vengono richiamate alcune decisioni di questa Corte: Cass., sez. III, n. 27265/2010; Cass., sez. III, n. 6228/2009; Cass., sez. III, n. 43821/2008; Cass., sez. III, n. 30921/2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato.
5. Ed invero, da un esame degli atti processuali, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in quanto giudice del “fatto processuale” oggetto di rilievo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 – dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092), in effetti la notifica risulta effettuata solo in data 28 novembre 2018; e’ ben vero che la giurisprudenza consolidata (da ultimo, in una ipotesi analoga alla presente, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullita’ della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado: Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014 – dep. 13/02/2015, Argentieri, Rv. 262761), afferma che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’ sancito dall’articolo 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullita’ processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operativita’ della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullita’, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
6. Tuttavia e’ altrettanto vero che, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso “nel merito” della disposta confisca (v. infra), non vi e’ necessita’ di disporre l’annullamento della sentenza con rinvio, sia perche’ la presenza di una doglianza di vizio di motivazione e’ incompatibile con la prosecuzione del processo in caso di dichiarata prescrizione pur in costanza di un’accertata nullita’ di ordine generale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275), sia perche’, l’accertata illegittimita’ della disposta confisca (v. infra, secondo motivo), comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’ordine di confisca dell’arma, che va eliminato da questa Corte.
7. Per quanto concerne la confisca di armi legittimamente detenute e portate, ma utilizzate per commettere reati venatori, l’unica disposizione operante e’ quella di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 28, comma 2, che ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e). Tale articolo prevede infatti la confisca solo in caso di specifiche violazioni che sono l’esercizio della caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura, la cattura o la detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2, l’esercizio della caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita’ sportive, l’esercizio dell’uccellagione e l’abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo (sul tema: Cass., Sez. III, 11/01/2011, n. 527).
8. Deve, in particolare, ricordarsi che in tema di caccia esiste un rapporto di specialita’ tra la disciplina delle armi e la disciplina venatoria. Pertanto l’applicabilita’ della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dalla L. n. 157 del 1992, articolo 28, comma 2, e’ possibile solo in caso di condanna e non risulta quindi applicabile la disciplina di cui alla L. n. 152 del 1975, articolo 6. Quest’ultima prevede una piu’ ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna ed e’ applicabili solo in caso di specifica contestazione di violazione in materia di armi e munizioni (Sul punto: Cass., Sez. III, 17/3/2009, n. 11580; Cass., Sez. III, 17/05/2010, n. 18545; Cass., Sez. III, 14/07/2010, n. 27265; Cass., Sez. III, 9/5/2007, n. 17670; Cass., Sez. III, 27/09/2007, n. 35637; Cass., Sez. III, 13/2/2009, n. 6228). Del resto, il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi, ma in virtu’ del rapporto di specialita’ che intercorre tra le due discipline viene esclusa la possibilita’ di applicare il combinato disposto degli articoli 240 cpv. c.p. e 6 L. 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale puo’ disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando si trattasi di reati concernenti le armi (in questo senso Cass., Sez. III, 1/04/2003, n. 15166; Cass., Sez. III, 11/01/2011, n. 527).
9. Per tali ragioni il motivo deve essere accolto, in quanto il giudice non avrebbe dovuto disporre la confisca, peraltro nemmeno motivata. Ne segue, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio in parte qua dell’impugnata sentenza, quanto all’ordine di confisca, che va pertanto eliminato con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
10. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione e’ redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici gia’ affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.O.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al disposto ordine di confisca, che elimina, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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