Esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 giugno 2019, n. 16623.

La massima estrapolata:

È ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

Sentenza 20 giugno 2019, n. 16623

Data udienza 17 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 2979/14) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 59/2013, depositata il 15 gennaio 2013 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 aprile 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;,
uditi l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) per la contro ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) esponeva – in un ricorso per decreto ingiuntivo nel 2003 – di essere creditrice della somma di Euro 314.242,69 (oltre interessi) nei confronti della societa’ semplice (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’, in solido, nei riguardi degli stessi, quali soci illimitatamente responsabili. Il decreto monitorio veniva concesso dal Tribunale di Sondrio in data 24 dicembre 2013 e, in difetto di opposizione da parte degli ingiunti, diventava definitivo, senza che, peraltro, le parti debitrici avessero mai adempiuto alla propria obbligazione.
Al fine di esercitare le conseguenti azioni per il recupero della predetta somma (riconosciuta per effetto della formazione di un titolo esecutivo giudiziale), la suddetta Banca ricostruiva le vicende successorie che avevano interessato i due soggetti ingiunti, che erano figli legittimi di (OMISSIS), deceduto nel 1998, il quale – a sua volta – era figlio legittimo di (OMISSIS), morto nel (OMISSIS), e di (OMISSIS), deceduta nel 2000, che avevano anche un’altra figlia legittima, (OMISSIS), la quale, pertanto, risultava essere zia dei due anzidetti debitori.
Sulla base di questa premessa, la Banca in discorso evidenziava che, poiche’ il padre dei due debitori (OMISSIS) e (OMISSIS) era deceduto anteriormente alla moglie, ne derivava che entrambi si sarebbero dovuti considerare legittimari della madre (OMISSIS), qualita’ assunta per rappresentazione, ai sensi dell’articolo 467 c.c., rispetto all’ascendente premorto (OMISSIS), e, quindi, aventi diritto ad una quota del patrimonio della poi defunta genitrice, in virtu’ e per gli effetti di cui all’articolo 537 c.c..
Detta genitrice, pero’, con testamento olografo del 14 ottobre 1998, ritualmente pubblicato (e che non risultava essere stato successivamente impugnato), aveva istituito quale sua unica erede la signora (OMISSIS), figlia della defunta e sorella dell’ascendente dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), con totale pretermissione dei nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS), debitori in forza dell’evidenziato decreto ingiuntivo definitivo costituente titolo esecutivo.
Per effetto della grave posizione debitoria di questi ultimi era interesse della suddetta Banca surrogarsi, ai sensi dell’articolo 2900 c.c., nell’esercizio dei loro diritti di legittimari totalmente pretermessi, ovvero impugnare ai sensi dell’articolo 524 c.c. una loro eventuale rinunzia ai propri diritti ereditari.
2. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda fattuale la stessa Banca con atto di citazione notificato il 16 marzo 2004 – chiedeva al Tribunale di Cremona di accertare che (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) e (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) erano eredi legittimari di (OMISSIS) e, conseguentemente, di dichiarare nullo o, comunque, inefficace il testamento olografo della stessa debitamente pubblicato nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva spettante agli anzidetti legittimati preteriti; per l’effetto, previa eventuale declaratoria ai sensi dell’articolo 524 c.c., instava perche’ venisse determinato, ai sensi dell’articolo 556 c.c., il valore dell’asse ereditario della defunta (OMISSIS) e, pertanto, fosse assegnata la quota di 1/3 di detto asse ad (OMISSIS) e a (OMISSIS), con conseguente condanna di (OMISSIS) alla restituzione della quota spettante agli eredi preteriti, previo pagamento delle ragioni di credito vantate da essa Banca nei confronti dei medesimi, quantificate in Euro 314.242,69, oltre interessi e spese complessive.
3. La convenuta (OMISSIS) si costituiva in giudizio e, oltre ad invocare il rigetto dell’avversa pretesa sul presupposto che nulla era dovuto a (OMISSIS) e (OMISSIS), formulava anche domanda riconvenzionale nei confronti di questi ultimi due per la restituzione di somme – dagli stessi riscosse in virtu’ di vari titoli – a loro, pero’, non dovute o, comunque, non spettanti.
Gli altri due predetti convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) rimanevano contumaci.
4. All’esito dell’esperita istruzione, il Tribunale adito, con sentenza n. 12/2007, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva (sul presupposto che la Banca attrice non potesse annoverarsi tra gli “aventi causa” dei legittimari), ogni domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti, nel mentre accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla (OMISSIS) nei riguardi degli altri convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 65.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Sull’appello proposto dalla (OMISSIS), al quale resisteva l’appellata (OMISSIS) (mentre gli altri due appellati rimanevano, anche in questo grado, contumaci), la Corte bresciana, con sentenza n. 59/2013 (depositata il 15 gennaio 2013) rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza di prime cure, condannando la Banca appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte territoriale poneva in risalto come la formulazione dell’articolo 557 c.c. non lasciasse spazio ad interpretazioni diverse da quelle contenute nel tenore letterale dell’articolo stesso, secondo cui la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima (pur avendo ad oggetto diritti patrimoniali) non puo’ essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nel cui ambito non potevano, percio’, ricomprendersi i creditori che agiscono in via di surrogazione (risulta citato quale precedente Cass. 23 febbraio 1982, n. 1114).
6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), riferito a due motivi.
Ha resistito con controricorso la sola intimata (OMISSIS), mentre gli altri due intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso era stato scelto di procedere con il rito in camera di consiglio di cui all’articolo 380-bis.1 c.p.c. ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio deliberava di rimettere il ricorso per la sua decisione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 557 e 2900 c.c., prospettando l’erroneita’ in punto di diritto dell’impugnata sentenza, nella parte in cui, con l’adottata motivazione, aveva ritenuto che l’azione di riduzione non potesse ritenersi trasmissibile agli eredi e non fosse cedibile, escludendo, quindi, che potesse essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali dei legittimari pretermessi (nel caso di specie (OMISSIS) e (OMISSIS)), pur non avendo gli stessi mai rinunciato ai loro diritti sull’eredita’.
1.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto – sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 36 c.p.c., avuto riguardo all’assunta erronea valutazione di ammissibilita’ della domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS) (poi accolta con la sentenza del giudice di primo grado, confermata anche sul punto dalla Corte di appello di Brescia) circa l’asserita dazione di una somma a titolo di mutuo da parte degli altri due convenuti, perche’ attinente ad un oggetto e ad una “causa petendi” che non dipendevano dal titolo della domanda principale dedotta in giudizio.
2. La prima censura riguarda la vexata quaestio dell’ammissibilita’ o meno dell’esercizio, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che – come verificatosi nel caso di specie – siano rimasti completamente inerti (senza, cioe’, manifestare alcuna volonta’ in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti).
Rileva il collegio che e’ necessario, per iniziare l’esame della delicata questione involta dal motivo, partire dalla valorizzazione del dato testuale di cui all’articolo 557 c.c., comma 1, il quale – nell’occuparsi dei “soggetti che possono chiedere la riduzione” – stabilisce che la riduzione non puo’ essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
E’, quindi, pacifico che l’azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, e’ cedibile e trasmissibile agli eredi mentre e’ discusso quale sia l’ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell’alveo degli “aventi causa” e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione specificamente rilevante ai fini della risoluzione del motivo in discorso – si collega quella dell’esercitabilita’, da parte degli stessi, dell’azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile.
Appare evidente che la risoluzione di tale questione implica – sul piano generale – la necessita’ di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero:
– da un lato, quella della liberta’ di esercizio di diritti di natura personale quale e’ propriamente quello del delato di accettare o meno l’eredita’ congiuntamente a quella dell’autonomia negoziale del testatore;
– dall’altro lato, l’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell’effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie) dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all’eredita’ ai sensi dell’articolo 457 c.c., commi 1 e 2, (per se, tuttavia, la legge non preclude agli stessi di rinunciare all’azione di riduzione e, quindi, in caso di suo vittorioso esperimento, di acquisire i diritti conseguenti all’accertamento dalla lesione della quota di legittima).
Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l’azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell’articolo 557 c.c., comma 1 citato (in correlazione con l’ultima parte dello stesso articolo).
Osserva, tuttavia, il collegio che, fini dei riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli articoli 557, 2900 e 524 c.c..
Invero, al di la’ dell’elemento letterale ricavabile dal citato articolo 557 c.c., bisogna considerare che l’articolo 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale – e l’azione di riduzione ce l’ha pacificamente – e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex articolo 557 c.c. e’ riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.
Ma, a ben riflettere, la legittimazione all’azione di riduzione puo’ ritenersi piu’ estesa di quanto previsto dall’articolo 557 c.c., comma 1, desumendosi cio’, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtu’ del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, ne’ trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario.
Pertanto, se tale legittimazione viene espressamente riconosciuta per l’ipotesi in cui l’accettazione e’ pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell’esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, percio’, destinatari dello stesso grado di tutela.
In altri termini, non puo’ escludersi che una conferma della possibilita’, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nell’articolo 557, comma 3 citato: esso – come evidenziato – vieta ai creditori del defunto l’esercizio dell’azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l’erede abbia accettato con beneficio d’inventario; nell’ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perche’ il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all’azione surrogatoria.
Rimane, tuttavia, il problema di fondo di chiarire a quale titolo si puo’ riconoscere la legittimazione attiva ai creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi di agire in surrogatoria, raccoglimento della cui domanda – nella sussistenza di tutte le condizioni previste dall’articolo 2900 c.c. comporterebbe il riconoscimento del diritto dei creditori stessi ad ottenere la reintegra, in via surrogatoria, del patrimonio dei detti legittimari, proprio per effetto della dichiarazione giudiziale, a tutela del loro credito, delle disposizioni testamentarie e donative lesive dei diritti di legittima.
Per pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione si profila opportuno valorizzare e comprendere (anche) l’effettivo contenuto dell’articolo 524 c.c., il quale e’ indicativo di un’attenzione che l’ordinamento rivolge ai creditori del chiamato, consentendo agli stessi di “farsi autorizzare ad accettare l’eredita’ in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti”: la dottrina specialistica osserva come, in effetti, questa norma preveda “nulla di piu’, nulla di meno di quel che effettivamente serve”.
La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata (e, quindi, impropria) locuzione “accettare in nome e in luogo del rinunciante”, deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell’azione ex articolo 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell’eredita’, ne’ viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalita’ propriamente economica volto, cioe’, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.
Il limite, quindi, entro cui la volonta’ del chiamato, che si e’ comunque espresso in negativo rinunciando all’eredita’, puo’ essere resa inefficace e’ costituito solo dall’interesse dei suoi creditori.
L’articolo 524 c.c. non prende, percio’, in considerazione la qualita’ ereditaria, ne’ da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha gia’ rinunziato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato (“accettazione”) eccede (“al solo scopo di”), in effetti, la piu’ circoscritta finalita’ di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantita’ di beni occorrente all’adempimento.
Detta norma – anche quando la rinuncia all’eredita’ abbia costituito effetto dell’actio interrogatoria contemplata dall’articolo 481 c.c. (esperibile da “chiunque vi ha interesse”) – non implica l’acquisizione, in capo al creditore che l’ha esercitata e, poi, ha impugnato l’intervenuta rinuncia ai sensi del citato articolo 524 c.c., della qualita’ di erede ma comporta solo l’attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunciante (ancorche’ lo abbia fatto senza frode) per l’ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria. La ratio dell’articolo 524 c.c. di assicurare un'”efficace tutela dei creditori anteriori alla rinunzia” (volontaria o provocata), l’omogeneita’ degli interessi in gioco nell’unitario contesto successorio, le divergenze innegabili rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del libro sesto del codice civile, rappresentano elementi che inducono a ripensare il significato della condotta consistente nell'”accettare l’eredita’ in nome e luogo del rinunziante” di cui all’articolo 524 c.c., il quale individua, in sostanza, un rimedio ibrido e del tutto particolare.
Alcuni orientamenti lo riconducono ad una “peculiare figura di surrogatoria”, da cui peraltro differisce poiche’ non vi e’ inerzia da parte del debitore, che ha anzi rinunziato, ne’ coincidono gli effetti, ma, tuttavia, una sostituzione nei termini sopra ricordati (derivante dal voler “accettare in nome e luogo del rinunziante”) comunque e’ prevista: pero’ essa si risolve – a ben vedere – in un’ingerenza non nell’interesse del chiamato leso o del legittimario pretermesso (poiche’ erede rimane chi ha accettato o e’ stato beneficiato con disposizioni sia pure lesive della legittima) – bensi’ solo dei creditori.
Vanificata, quindi, la rinunzia nei limiti dello stretto necessario a reintegrare le ragioni creditorie, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarita’ all’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione, che e’ l’unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive e, dunque, per “accettare in nome e in luogo del rinunciante”, in senso figurato, la legittima.
Ai creditori del legittimario, quindi, l’azione non e’ direttamente attribuita, agendo soltanto utendo iuribus, cioe’ facendo valere il diritto e l’azione che sarebbero spettati al legittimario quale titolare. Di conseguenza, risulta rispettato il principio per il quale al creditore e’ consentito di sostituirsi nell’azione della scelta, da parte del titolare (del relativo diritto patrimoniale e non personalissimo), di esercitare il diritto (di natura potestativa) o meno, e non anche in ordine a quella di acquistare il diritto medesimo.
Da questa ricostruzione sistematica derivante dall’esame combinato degli articoli 457, 524 (anche in correlazione all’articolo 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l’azione di riduzione e’ direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, percio’, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell’actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell’articolo 524 c.c.), realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l’azione surrogatoria non e’ altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo cosi’ la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonche’ contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell’articolo 2900, comma 2, c.c.), in qualita’ di litisconsorte necessario. A tal proposito e’ stato chiarito (cfr. Cass. n. 4213/1974) che, in tema di azione surrogatoria, poiche’ il creditore deve, a norma dell’articolo 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volonta’ di legge e’ sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l’inscindibilita’ della causa a cui devono partecipare, sicche’ risulta superflua ogni altra indagine sulla necessita’ di tale partecipazione ai fini dell’integrita’ del contraddittorio e, quindi, della validita’ del processo e della sentenza in esso pronunziata.
Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualita’ di erede soltanto all’esito del positivo esperimento dell’azione di riduzione (Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964, n. 204). In tale prospettiva e’ stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l’acquisizione di beni, l’acquisto della qualita’ di erede non ha luogo. Ne deriva che la facolta’ di esercitare l’azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo (c.d. “diritto al diritto”), costituisce un prius rispetto all’accettazione e al conseguimento dell’eredita’, che possono anche – come sopra evidenziato – non verificarsi.
Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell’azione di riduzione e dell’accettazione di eredita’: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale; l’altra, strettamente personale, ed implicante profili di carattere morale e sociale.
Deve, pertanto, ritenersi che non sia condivisibile la prospettazione, nell’ambito della dottrina pur favorevole all’ammissibilita’ dell’azione di riduzione da parte del creditore del legittimario pretermesso, della necessita’ di una previa accettazione dell’eredita’, nel caso eccezionalmente prevista prima dell’esercizio dell’azione di cui all’articolo 553 c.c..
Ne consegue che l’esercizio dell’azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtu’ dell’esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “pretermissione amica”) con il principio secondo cui nessuno puo’ assumere la qualita’ di erede contro la propria volonta’, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall’altro non determina, in virtu’ del richiamato meccanismo previsto dall’articolo 524 c.c. – della cui applicabilita’, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si e’ gia’ detto – l’acquisto della qualita’ di erede in capo al legittimario pretermesso.
In virtu’ delle complessive argomentazioni svolte il primo motivo deve essere, percio’, accolto, enunciandosi il seguente principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovra’ uniformarsi: “e’ ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’articolo 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”.
3. Ad avviso del collegio e’ fondato anche il secondo motivo del ricorso.
Infatti, diversamente da quanto apoditticamente rilevato dalla Corte di appello di Brescia nell’impugnata sentenza, la domanda relativa alla restituzione di una somma a titolo di mutuo formulata dalla (OMISSIS) nei confronti dei due intimati non avrebbe potuto essere considerata ammissibile come domanda riconvenzionale, non sussistendo uno dei necessari presupposti ovvero quello oggettivo, quale ragione di collegamento con la domanda principale – contemplati dall’articolo 36 c.p.c. (come, peraltro, ritualmente e tempestivamente eccepito in primo grado dall’odierna ricorrente).
La valutazione sull’ammissibilita’ della domanda riconvenzionale non poteva dipendere dal ritenuto difetto di legittimazione attiva della Banca ad agire in surrogatoria e, quindi, dalla sua mancanza di interesse ad eccepire l’improponibilita’ della stessa domanda riconvenzionale, posto che – ai fini della rilevazione dell’ammissibilita’ di siffatta domanda sul piano giuridico (e a tale ulteriore principio dovra’ conformarsi il giudice di rinvio quanto all’accoglimento della seconda censura) – occorreva, a prescindere dall’ammissibilita’ od infondatezza della domanda principale, che sussistesse il necessario collegamento oggettivo imposto dall’articolo 36 c.p.c. coincidente con la dipendenza di entrambe le domande (quella principale e quella riconvenzionale) dallo stesso titolo (presupposto questo che solo avrebbe legittimato la celebrazione del “simultaneus processus”): questo elemento, pero’ difettava nella fattispecie siccome la domanda riconvenzionale – nei ricordati termini – riguardava un oggetto non connesso al titolo della domanda principale ex articolo 2900 c.c. o, comunque, non appartenente alla causa come mezzo di eccezione.
4. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, vanno accolti ambedue i motivi del ricorso e la causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che – oltre ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto – provvedera’ a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

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