Esercizio della facoltà del curatore di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27382.

Esercizio della facoltà del curatore di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria

L’esercizio della facoltà del curatore di subentrare ex articolo 66 della Iegge fallimentare nell’azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito non è soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per la formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all’articolo 345, comma 1, del Cpc: è sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex articolo 2901 del codice civile, per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori.

Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27382. Esercizio della facoltà del curatore di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria

Data udienza 19 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Azione revocatoria ex art. 2901 cc – Fallimento del debitore medio tempore – Legittimazione del curatore fallimentare a chiedere l’estensione della declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento nei confronti della massa dei creditori concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11440/2019 R.G. proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) S.P.A. E, PER ESSA, (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 104/2019 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 24 gennaio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Esercizio della facoltà del curatore di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) S.p.A. propose azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita stipulato (con atto per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 25 luglio 2012) tra il (OMISSIS) (all’epoca in bonis; di seguito, per brevita’: il Consorzio), parte venditrice, e la societa’ (OMISSIS) s.r.l., parte acquirente, avente ad oggetto beni immobili ubicati nel Comune di Montignoso.
L’adito Tribunale di Massa accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti dell’attore.
2. Il giudizio di appello, promosso ad istanza della (OMISSIS) s.r.l., venne interrotto a seguito del fallimento del Consorzio.
Riassunta la lite, si costitui’ la Curatela fallimentare del Consorzio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e formulando domanda di estensione della declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento (in prime cure pronunciata nei riguardi dell’attore (OMISSIS) S.p.A.) nei confronti della massa dei creditori concorsuali.
Spiego’ intervento volontario in causa la (OMISSIS) S.p.A., cessionaria del credito vantato dalla (OMISSIS) S.p.A..
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello e dichiarato inammissibili le domande spiegate dalla Curatela fallimentare e dalla (OMISSIS) S.p.A..
Per quanto qui d’interesse, il giudice territoriale ha ritenuto la domanda dell’organo fallimentare (di estensione della declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita) “inconciliabile con la natura” dell’azione revocatoria, non comportando quest’ultima l’invalidita’ dell’atto di disposizione sui beni venduti ed il rientro degli stessi nel patrimonio del debitore alienante, bensi’ l’inefficacia dell’atto solo e soltanto nei confronti del creditore attore; ha soggiunto che, seppur qualificata come “esercizio autonomo della revocatoria”, la domanda della Curatela “sarebbe inammissibile ex articolo 345 c.p.c.”, in quanto domanda nuova formulata per la prima volta in appello.
4. Ricorre per cassazione la Curatela fallimentare del Consorzio, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; sono rimaste intimate le societa’ (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A. (e, per essa, la (OMISSIS) S.p.a.).

Esercizio della facoltà del curatore di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., L. Fall., articolo 66, articolo 111 Cost., comma 2, e articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene il ricorrente che la domanda formulata dalla Curatela fallimentare integrava un’ipotesi di subentro nella originaria azione revocatoria intrapresa dal creditore, legittimata dal disposto della L. Fall., articolo 66, importante una modifica oggettiva degli effetti della causa (per essere l’inefficacia dell’atto oggetto di revocatoria estesa a vantaggio della massa dei creditori concorrenti) e non assoggettata, ove spiegata in grado di appello, al termine previsto per il gravame incidentale o alle preclusioni fissate dall’articolo 345 del codice di rito.
2. La censura – che attinge criticamente ambedue le rationes decidendi poste a suffragio della gravata decisione – e’ fondata.
2.1. L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’articolo 2901 c.c. e ss., mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo cosi’ in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui: essa non incide sulla validita’ di tali atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla legge) ne sterilizza gli effetti a beneficio esclusivo del creditore che abbia felicemente sperimentato siffatto rimedio.
Quando, pero’, il debitore sia un imprenditore commerciale e l’atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l’insolvenza, si’ da comportarne la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l’esercizio dell’azione revocatoria incide necessariamente sulla posizione dello intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso: si spiega allora perche’, in tal caso, la L. Fall., articolo 66, attribuisce al curatore, nell’interesse della massa, la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c., in aggiunta all’azione revocatoria fallimentare di cui alla L. Fall., successivo articolo 67.
2.2. Prive di positiva regolamentazione sono, tuttavia, le ipotesi del concorso dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore con identica azione esperita dal singolo creditore nonche’ del fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria promossa dal creditore.
Sul tema, questa Corte, anche nella composizione costituente la piu’ tipica espressione di nomofilachia, ha enunciato principi di diritto cui in questa sede si intende dare convinta continuita’.
In particolare, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 29420 del 17/12/2008, si e’ chiarito che la legittimazione all’azione revocatoria ordinaria conferita al curatore fallimentare puo’ essere declinata, in alternativa all’esperimento ex novo di una autonoma controversia, come prosecuzione della lite gia’ intrapresa dal singolo creditore e pendente al momento del fallimento del debitore.
In siffatta evenienza, si realizza, dal punto di vista soggettivo, un subentro del curatore nella posizione processuale del singolo creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d’inopponibilita’ dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l’azione, viene ad essere estesa a beneficio della piu’ vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti.
Ne discende che, effettuato il subentro nella lite del curatore, la legittimazione e l’interesse ad agire del creditore individuale vengono meno (restando l’esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori) e la domanda da lui proposta diviene improcedibile: “perche’ non si e’ in presenza di due azioni, ma sempre dell’unica azione originaria, nella quale il curatore e’ subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore” (cosi’ Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n. 12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862).
2.3. Quanto ai profili precipuamente processuali, secondo un consolidato avviso del giudice di legittimita’, l’esercizio della facolta’ del curatore di subentrare L. Fall., ex articolo 66, nell’azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore in danno del debitore fallito lite pendente non e’ soggetto ai limiti preclusivi stabiliti per la formulare nuove domande
o eccezioni nel processo di primo grado, ne’, ove la lite gia’ penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 1: e’ sufficiente, al contrario, che il curatore si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex articolo 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori (in tal senso, Cass. 15/01/2016, n. 614; Cass. 28/05/2018, n. 13306).
3. Dagli illustrati principi si e’ discostata la sentenza impugnata la quale va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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