Esercizio del potere di autotutela

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 7377.

La massima estrapolata:

L’esercizio del potere di autotutela riguardo a provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione della sussistenza e della prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo in re ipsa nella indebita erogazione di benefici economici a danno delle finanze pubbliche.

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 7377

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2019, proposto da
In. Co. Gi. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati St. Ru., Gi. La Vi., Gu. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. Lu. in Roma, via (…);
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Prima n. 00937/2018, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno n. 937 pubblicata il 14 giugno 2018 e mai notificata, nonché per l’annullamento a) del decreto n. 275 del 30 gennaio 2017, successivamente pervenuto, a firma Del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese e del Dirigente Interventi per lo Sviluppo locale – del ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono state parzialmente revocate le agevolazioni concesse alla società ricorrente in data 31.05.1999, ai sensi dell’art. 2 commi 203 e ss. L n. 662/1996 e disposto il recupero delle relative somme; b) ove e per quanto occorra, della nota prot. 11528 dell’8 febbraio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento sub a); c) ove e per quanto occorra, della nota prot. 4834 del 23 maggio 2016 recante la comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati St. Ru. e dello Stato Pa. De Nu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 937 del 2018 con cui il Tar Salerno aveva respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società avverso il decreto n. 275 del 30 gennaio 2017 a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese e del Dirigente Divisione IX – Interventi per lo sviluppo locale – del Ministero odierno appellato, con il quale erano state parzialmente revocate le agevolazioni concesse alla società in data 31 maggio 1999, ai sensi dell’art. 2 – commi 203 e ss. della Legge n. 662/1996, e disposto il recupero delle relative somme; il ricorso chiedeva anche l’accertamento del diritto della ricorrente a conservare la disponibilità delle somme fino ad oggi erogate ed a conseguire l’integrale percezione dei contributi concessi.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– error in procedendo per omesso esame di una questione decisiva e di un documento, error in iudicando per violazione dell’art. 12 comma 3 lett b) d.m. 320\2000, per carenza del presupposto di revoca;
– analoghi vizi per violazione del principio di affidamento, buona fede e correttezza, per intempestività del potere di revoca;
– illegittimità derivata per violazione degli artt. 12 cit e 9 d.lgs. 123\1998, per illegittimità della maggiorazione del 5% nel recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 2955 del 2019 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza, nel bilanciamento di interessi ed a fronte del pregiudizio invocato nonché del necessario approfondimento di merito, subordinata alla prestazione di adeguata cauzione.
Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2019 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.
La controversia decisa dalla sentenza appellata, riproposta nella presente sede, ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento recante parziale revoca delle agevolazioni concesse alla società in data 31 maggio 1999, ai sensi dell’art. 2 – commi 203 e ss. della Legge n. 662/1996, e disposto il recupero delle relative somme.
Il provvedimento definitivo impugnato, oltre a richiamare compiutamente gli atti presupposti e l’istruttoria svolta, ha altresì specificato gli elementi sottesi alla determinazione negativa.
In particolare, la contestazione riguarda l’accertamento che dal 20 giugno 2006 (data di trasferimento delle quote sociali) l’impresa non ha dimostrato la funzionalità dell’impianto agevolato; tanto che, dall’esame di bilanci relativi agli esercizi 2006/2007 il valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni) è risultato uguale a zero.
2.1 Passando all’esame dei singoli motivi di appello, in relazione al primo ordine di censure, concernente la contestata assenza del presupposto di decadenza, la deduzione non trova conforto dall’analisi della documentazione versata in atti.
Il provvedimento risulta infatti adottato all’esito di un articolato e completo iter procedimentale, scandito altresì dal rispetto delle previste garanzie partecipative e dalla presa in esame delle osservazioni formulate.
Come sopra rilevato, diversamente da quanto dedotto, la causa di decadenza non risulta collegata alle mera modifica della compagine sociale, elemento preso a parametro di valutazione non a causa di cadenza, riguardando l’acquisita prova circa la mancata dimostrazione della funzionalità dell’impianto agevolato. Oltre a quanto sopra già riportato, è stato accertato come l’impianto sia entrato in funzione il 18/12/2002 e cessato nella produzione in data 20/06/2006, quindi ben prima del termine prescritto (18/12/2007).
La norma di cui all’art. 9 d.lgs. 123\1998 cit. stabilisce che: “1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4…”
A propria volta l’art. 12 d.m. 320 del 2000 cit. prevede che, “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero…, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:… b) qualora vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto”.
Nel caso di specie la contestazione ha avuto a specifico e puntuale oggetto proprio il venir meno dell’attività entro il termine indicato di cinque anni.
2.2 In relazione al secondo ordine di rilievi, con cui parte appellante contesta violazione dell’affidamento e la tardività della revoca.
Peraltro, la deduzione si scontra con la prevalente giurisprudenza, a mente della quale nel caso della revoca dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica di cui all’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, fondato sul riesame dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico; in realtà, l’atto si configura come presa d’atto della rinuncia al contributo, cui conseguono la decadenza dal diritto di godere del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme ricevute; quindi, l’atto trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma nel venir meno dei presupposti per l’erogazione del beneficio.
In termini più generali, la sezione ha avuto modo di evidenziare come, in linea generale, l’esercizio del potere di autotutela riguardo a provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richieda una specifica valutazione della sussistenza e della prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo “in re ipsa” nella indebita erogazione di benefici economici a danno delle finanze pubbliche (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3176).
2.3 Infine, relativamente al terzo ed ultimo ordine di censure, la contestata applicazione della maggiorazione appare pienamente coerente e consequenziale alla disposta revoca, ai sensi della regola generale di cui al comma 4 del predetto art. 9: “4. Nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.”
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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