Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21514.
Massima estrapolata:
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima. (Fattispecie relativa ad un’episodica violazione del permesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l’imputato recato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzato a lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo).
Sentenza 20 luglio 2020, n. 21514
Data udienza 2 luglio 2020
Tag – parola chiave: Evasione – non punibilità per tenuità del fatto – Art. 131 bis cp – applicabilità – Ragioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccar – rel. Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabin – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/01/2019 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Angelillis Ciro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto;
letta la memoria dell’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 06/03/2017 dal Tribunale di Cosenza, che ha condannato il ricorrente per il reato di evasione alla pena di mesi nove di reclusione (fatto commesso in data 2 febbraio 2014).
2. Tramite il proprio difensore, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando due motivi:
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p., deducendo l’omessa valutazione dei requisiti afferenti alle modalita’ della condotta ed all’esiguita’ del danno, e la mancata valutazione dei presupposti richiesti dalla citata normativa di legge sulla base dell’errato pregiudizio di generale ed astratta inapplicabilita’ del predetto istituto al delitto di evasione, in ragione dell’affermata incompatibilita’ con la violazione degli obblighi fiduciari che assistono la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Si evidenzia che l’evasione si sarebbe concretizzata in una violazione episodica del permesso di uscita per svolgere attivita’ di lavoro, per essersi l’imputato recato in una sede operativa diversa da quella autorizzata dello stesso esercizio commerciale e per essere rientrato in casa con due ore di ritardo.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione della legge in relazione al doveroso bilanciamento delle circostanze del reato, che il Tribunale ha del tutto omesso, avendo applicato congiuntamente sia la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, sia l’aumento per la recidiva.
La Corte di appello anziche’ prendere atto dell’evidente errore di diritto ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze, sull’errata affermazione che le attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti alla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato per entrambi i motivi.
Sul primo motivo, la Corte d’appello ha escluso che la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. possa essere riconosciuta per “una condotta che ha violato gli obblighi particolarmente fiduciari che assistono la misura cautelare degli arresti domiciliari”, senza null’altro aggiungere.
Si tratta di una motivazione assolutamente carente perche’ e’ stata omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, essendovi solo un riferimento ad una pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari implicita in ogni evasione dagli arresti domiciliari, con un argomento fallace che si traduce nella negazione del beneficio sulla base della sola astratta valutazione del titolo di reato contestato.
La valutazione deve, invece, essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, atteso che la recidiva di per se’ non e’ ostativa (Sez. 6, 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637), e non e’ stata neppure apprezzata dalla Corte territoriale come motivo per escludere la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131-bis c.p..
Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi e’ ragione per discostarsi, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Il giudizio di tenuita’ del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entita’ dell’aggressione del bene giuridico protetto.
L’esiguita’ del disvalore e’, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potra’ ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente.
Nella specie, la Corte territoriale non ha operato affatto detta valutazione ai fini della verifica della minima offensivita’ del fatto desumibile dalle concrete modalita’ delle condotta, considerato che la condizione ostativa del comportamento abituale non puo’ essere confusa con la recidiva o con una generica proclivita’ a delinquere dell’imputato.
2. Anche il secondo motivo e’ fondato.
Il Tribunale ha effettivamente ridotto prima la pena da dodici mesi a otto mesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche ex articolo 62-bis c.p. e poi ne ha disposto l’aumento di un mese per la recidiva contestata.
La Corte di appello anziche’ prendere atto dell’evidente errore di diritto ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze, sull’errata affermazione che le attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti alla recidiva.
3. In conclusione, deve disporsi l’annullamento con rinvio per nuovo esame in punto di verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per riconoscere la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p. e, ove se ne dovesse escludere la ricorrenza, anche per rivedere il computo della pena attraverso la esclusione dell’aumento di un mese disposto per la recidiva.
Al riguardo si deve rilevare che non puo’ procedersi ad un nuovo giudizio di bilanciamento in sede di giudizio di rinvio, perche’ in difetto di impugnazione del pubblico ministero, il divieto di reformatio in pejus non consente di escludere la gia’ disposta diminuzione di 1/3 per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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