Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 14 gennaio 2020, n. 1213

Massima estrapolata:

In tema di elementi ostativi al riconoscimento del beneficio della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la preclusione opera nei confronti dei soggetti che abbiano subito condanne (almeno due) per reati della stessa indole passate in giudicato, risultando indifferente il dato connesso all’epoca in cui tali pronunce siano state adottate. Datazione che, mentre può essere determinante ai fini dell’apprezzamento del distinto profilo connesso all’applicazione della recidiva, non ha invece alcun concreto riflesso in ordine ai requisiti che, ai sensi dell’art. 131-bis, comma terzo, c.p., costituiscono impedimenti all’operatività dell’istituto deflattivo.

Sentenza 14 gennaio 2020, n. 1213

Data udienza 12 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/03/2018 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha assolto l’imputato (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 385 c.p., riconoscendo la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
(OMISSIS) era accusato di essersi allontanato dalla propria abitazione mentre si trovava agli arresti domiciliari in quanto, pur autorizzato in tale orario a recarsi presso un centro di fisioterapia, non si presentava reato aggravato con recidiva reiterata e specifica, in (OMISSIS).
2. Il Procuratore generale ricorrente deduce un unico ed articolato motivo nel quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente applicato l’articolo 131 bis c.p., non rilevando la causa ostativa prevista dall’articolo 131 bis c.p., comma 3, in ipotesi di comportamento abituale sotto il profilo della commissione di piu’ reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, circostanza che impone annullamento con rinvio della sentenza.
2. Costituisce ius receptum, in considerazione della decisione di questa Corte nel suo massimo consesso, che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., il comportamento e’ abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Questa Corte ha avuto modo, altresi’, di rilevare che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice puo’ apprezzare, non solo decisioni di condanna irrevocabili ovvero illeciti sottoposti alla sua cognizione (nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui: Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Girasoli, Rv. 267262), ma anche reati in precedenza ritenuti non punibili ex articolo 131 bis c.p. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Sotto altro profilo si e’ invece ritenuto non essere rilevante la mera presenza di denunce nei confronti dell’imputato o di “precedenti di polizia”, di cui si ignora la sorte, gravando sul giudicante la specifica verifica dell’esito di tali segnalazioni onde poterne inferire l’esistenza di concreti elementi idonei a dimostrare l’abitualita’ del comportamento dell’imputato (Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Ben Brahim Ouissem, Rv. 274274).
3. Ampia nozione di “piu’ procedimenti penali”, quella sopra evidenziata, che consente di precludere il beneficio dell’istituto introdotto con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in favore di soggetti che abbiano subito condanne (almeno due) per reati della stessa indole passate in giudicato, palesandosi in verita’ indifferente il dato connesso all’epoca in cui tali pronunce sano state adottate. Datazione, invero, che se puo’ essere determinante ai fini dell’apprezzamento del distinto profilo connesso all’applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685), nessun concreto riflesso puo’ avere in ordine ai requisiti che, a mente dell’articolo 131 bis c.p., comma 3, costituiscono impedimenti all’operativita’ dell’istituto deflattivo.
4. Fallace, allora, risulta il riferimento del Tribunale a principi che sarebbero stati espressi da questa Corte secondo cui indifferenti risulterebbero i plurimi precedenti penali ai fini dell’applicazione dell’istituto disciplinato dall’articolo 131 bis c.p..
In realta’ questa Corte, in ipotesi niente affatto sovrapponibile a quella sottoposta a scrutinio, ha rilevato che la recidiva non possa costituire ex se la preclusione cui e’ riferimento al comma 3, della citata norma, nell’ipotesi in cui i procedimenti della stessa indole non siano almeno due; principio che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi.
Principio di diritto, quello sopra espresso, che non consente, pertanto, di superare il dato connesso all’esistenza di due precedenti condanne passate in giudicato per lo stesso delitto di evasione (e non costituenti semplicemente plurimi precedenti), evenienza che costituisce ostacolo all’applicazione della causa di non punibilita’ in quanto corrispondente proprio al comportamento abituale individuato come ostativo per l’operativita’ dell’istituto ex articolo 131 bis c.p., comma 3.
5. Da quanto sopra consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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