È legittima l’esclusione da una gara di una società che non ha correttamente inserito un codice fiscale nelle denunce mensili relative al personale ricevendo così un Durc negativo

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 9 aprile 2019, n. 2313.

La massima estrapolata:

È legittima l’esclusione da una gara di una società che non ha correttamente inserito un codice fiscale nelle denunce mensili relative al personale ricevendo così un Durc negativo, in quanto nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie. Difatti, solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti.

Sentenza 9 aprile 2019, n. 2313

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7518 del 2018, proposto dalla Ca. Società Cooperativa Integrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Cl., Ma. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AO. Av. in Roma alla via (…);
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fi. Fu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il medesimo difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via (…);
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato An. Sg., dall’Avvocato Le. Ma., dall’Avvocato Ca. D’A., dall’Avvocato Em. De Ro., dall’Avvocato Gi. Ma. e dall’Avvocato Es. Ad. Vi. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, via (…) presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ca., Lo. Fr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto in Roma, via (…);
Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
nei confronti
G.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati St. Vi., Da. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vi. e As., in Roma, via (…);
Consorzio La. e Am. S.C., In Op. Coop. Soc. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 08371/2018, resa tra le parti, concernente la revoca dell’aggiudicazione pronunciata in favore della società Ca. e la coeva esclusione della suddetta società dalla procedura di gara finalizzata all’acquisizione del servizio ReCup occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dell’Inail, del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, nonché di G.P. s.p.a;
Visto l’appello incidentale spiegato da G.P. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Ca., Società Cooperativa Integrata, è stata dichiarata aggiudicataria, con determinazione n. G12641 del 19 settembre 2017, della procedura di gara indetta dalla Regione Lazio, con bando del 28 giugno 2016, per l’affidamento annuale del servizio di call center ReCUP, con importo a base d’asta pari ad Euro 16.262.523,00.
1.1. Pur tuttavia, con successiva determinazione n. G00382 del 15 gennaio 2018, la stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione della società Ca. ed ha conseguentemente disposto l’aggiudicazione definitiva della medesima procedura a vantaggio del RTI controinteressato.
1.2. Tanto a seguito dell’acquisizione del Durc, con esito irregolare, emesso dall’INPS in data 27 settembre 2017, con verifica recante numero protocollo INAIL_8692005.
La Ca. risultava, invero, in posizione irregolare sia per il mancato versamento di contributi e accessori, per un importo di Euro 3.284,35, che per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti.
1.3. La stazione appaltante (in relazione ad altra coeva procedura di gara) chiedeva, in data 27/9/2017, un ulteriore DURC, sempre relativo alla medesima Ca., reso dall’Inps con verifica prot. INAL_8978332, dal quale la posizione della Ca., questa volta, risultava regolare.
1.4. Da qui la richiesta di chiarimenti avanzata dalla stazione appaltante alla quale l’INPS forniva riscontro precisando che, in relazione al DURC prot. INAIL_8692005, era stata ritualmente avviata la procedura di invito alla regolarizzazione per le infrazioni già sopra rappresentate, di talchè, scaduto inutilmente il termine prescritto, il DURC era stato rilasciato, in data 27/09/2017, con esito non regolare.
Soggiungeva, poi, l’Istituto, con comunicazione trasmessa via PEC in data 7/12/2017, che il “DURC on line prot. n. INAIL_8978332, richiesto in data 27/09/2017, era stato annullato in quanto la verifica aveva dato esito non conforme alla situazione registrata negli archivi interessati.
In ragione delle suddette emergenze la Regione adottava le determinazioni in autotutela di cui al provvedimento n. G00382/2018.
2. Il ricorso proposto dalla Ca. avverso i suddetti provvedimenti veniva respinto con la sentenza del Tar Lazio Sez. III quater n. 8371 del 24 luglio 2018, qui gravata per i motivi di seguito esposti.
2.1. Nel proprio decisum il giudice di prime cure, dopo avere disposto attività istruttoria, e aver acquisito una dettagliata relazione da parte dell’I.N.P.S, muove, anzitutto, dalla premessa secondo cui la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
2.2. Soggiunge, inoltre, che il concetto di violazione degli obblighi previdenziali non può essere limitato unicamente al mancato versamento dei contributi previdenziali regolarmente accertati e quantificati, bensì include anche l’omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro, atteso che solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti.
In ragione del rigetto del ricorso principale il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal RTI controinteressato.
3. Avvero la suddetta sentenza, con il mezzo qui in rilievo, la Ca. premette che, nel corso del giudizio di primo grado, è stato accertato come il debito di Euro 3.284,35 (erroneamente rilevato nel CURC) non fosse dovuto, tanto che la sentenza di primo grado non reca riferimenti a tale esposizione debitoria.
Deduce poi a sostegno della spiegata impugnazione che:
a) le contestate carenze formali si esaurirebbero in un possibile fraintendimento della posizione di una sola lavoratrice (Sig.ra Fo. Al.) su circa 2.000 dipendenti, fruitrice del congedo parentale ad ore, per la quale non era risultato possibile inserire il codice fiscale del figlio all’interno della denuncia individuale mensile a cagione delle novità tecniche che avevano interessato la modalità di invio telematico dei flussi dei dati contributivi proprio nel periodo di interesse;
b) la conseguente squadratura dei flussi non aveva comunque inciso sulla posizione debitoria della società, che avrebbe pacificamente corrisposto tutti i contributi dovuti, di talchè le rilevate irregolarità, di ordine meramente formale, non sarebbero sufficienti a reggere la comminata esclusione;
c) la statuizione resa dal giudice di prime cure – comunque errata in diritto – si fonderebbe su un evidente equivoco di fondo, avendo il TAR erroneamente assunto che, a base del DURC negativo, vi sarebbe “l’omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro”, avendo viceversa l’appellante adempiuto l’onere informativo trasmettendo mensilmente tutte le denunce relative a tutti i propri dipendenti;
d) la decisione di primo grado muoverebbe, in definitiva, da un errore in diritto, consistente nell’assegnare rilevanza a mere irregolarità nella trasmissione dei flussi informativi, ancorchè sganciate da fattispecie di evasione contributiva.
3.1. Resiste in giudizio la società G.P. s.p.a. in proprio e in qualità di capogruppo-mandataria dell’ATI costituita con il Consorzio La. e Am. S.C. e In Op. Coop. Soc.
4. Con distinto atto, la suddetta società ha, altresì, spiegato appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza del TAR Lazio – Roma n. 8371 del 24 luglio 2018 nella parte in cui ha immotivatamente respinto le eccezioni processuali sollevate nel giudizio di primo grado e ha sancito l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale ivi proposto. La suddetta società ha, a tal riguardo, integrato il ventaglio delle originarie doglianze formulando anche un nuovo motivo di censura ex art. 104, comma 3, C.P.A.
In particolare, deduce:
a) la sopravvenuta conoscenza di una condanna penale a carico di un manager della Ca. che la cooperativa avrebbe omesso di dichiarare nel DGUE presentato nella gara de qua, ove si è attestata falsamente l’insussistenza di illeciti rilevanti ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. Tale circostanza determinerebbe la carenza di interesse della Ca. rispetto all’azione impugnatoria principale non potendo, comunque, risultare aggiudicataria della commessa in questione in quanto non supererebbe il vaglio dei controlli sul possesso dei requisiti che la Regione non ha concluso arrestandosi al rilievo delle conclamate irregolarità certificate dal DURC;
b) il giudice di prime cure non avrebbe rilevato che le contestazioni mosse alla Ca. erano riferite solo a due (rispettivamente quelle rilevate dall’INPS di (omissis) e dall’INPS di Frosinone) dei tre profili di irregolarità sottesi al DURC negativo, risultando così obliate quelle relative ai lavoratori rientranti nella competenza territoriale dell’INPS di Roma (omissis) (matricola n. (omissis) per mancate denunce relative ai periodi: 03/2017, 04/2017, 05/2017 e 06/2017), omissioni, queste ultime, da cui sarebbe successivamente sorto un debito previdenziale superiore a Euro 32.000;
c) il giudice di prime cure avrebbe ritenuto improcedibili i motivi del ricorso incidentale qui riproposti:
1) successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione in gara della Ca. (adottato dalla stazione appaltante con atto del 14 marzo 2017), con nota del 17 aprile la stessa società aveva trasmesso alla stazione appaltante il provvedimento del Tribunale penale di Roma DS3/12 con cui veniva deliberata la revoca, con decorrenza 5 aprile 2017, dell’amministrazione giudiziaria precedentemente disposta, provvedimento dal quale emergerebbero gravissimi illeciti professionali, tra cui la conclusione di contratti di solidarietà in palese violazione dei presupposti per la concessione dei relativi benefici contributivi e finanziari;
2) dalla medesima relazione sarebbe emersa anche la circostanza della mancata approvazione da parte della Ca. dei propri bilanci di esercizio e consultivi, quantomeno per le annualità 2015 e 2016;
3) l’ex presidente della Ca. sarebbe stato raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di turbativa d’asta, oltreché da misure cautelari. Queste circostanze avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante ad interrompere la negoziazione propedeutica alla stipula del contratto con la Ca.: ed, invero, l’art. 16, comma 3, dello schema di contratto di appalto, allegato alla lex specialis di gara, contiene una clausola risolutiva espressa riferita giustappunto ai casi in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.;
4) la stazione appaltante avrebbe ritenuto congrue le giustificazioni offerte omettendo di considerare l’esistenza di gravissime sottostime nel calcolo degli oneri per la sicurezza e nella stima dei costi della manodopera, idonee a minare in radice l’affidabilità complessiva dell’offerta.
5. La società Ca. ha replicato a tali censure eccependone, anzitutto, l’irricevibilità siccome riferite a fatti pregressi rispetto al provvedimento di ammissione e non cause di esclusione sopravvenute e, comunque, l’infondatezza.
5.1. Resiste in giudizio la Regione Lazio che ha concluso per il rigetto dell’appello in quanto le argomentazioni della Ca. sarebbero non solo infondate e tardive (in quanto avvenute dopo la regolare emissione del DURC negativo, Protocollo INAIL_8692005 del 31 agosto 2017), ma anche inconferenti, perché non rilevanti nei rapporti intercorrenti tra “partecipante-aggiudicatario” e stazione appaltante.
Parimenti resiste alle doglianze compendiate nell’appello incidentale.
5.2. Insiste per il rigetto dell’appello anche il Commissario ad acta, ancorchè con memoria di stile.
5.3. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dall’INPS e dall’INAIL.
5.4. Le parti, con successive memorie, hanno illustrato le proprie tesi e replicato a quelle avverse.
5.5. La Ca. ha depositato in giudizio la sentenza n. 1490/2019, pubblicata il 14/02/2019, del Tribunale di Roma Sezione Lavoro che, in accoglimento del ricorso proposto dalla medesima società, ha dichiarato illegittimi sia il DURC negativo 8692005 che il successivo provvedimento di annullamento del DURC 8978332.
Vale fin d’ora rilevare che, nel corpo della decisione suindicata, si pone, comunque, in evidenza l’effettiva sussistenza delle contestate “squadrature” su (omissis) e su (omissis), solo successivamente sanate, nonché, all’esito dei controlli sostanziali effettuati ex post, un debito di Euro. 46,00 in relazione alla mensilità di aprile per (omissis), onorato il 10/1/2018, poi risultato pure non dovuto, nonché un debito per (omissis) per giugno 2017 di Euro. 285,00, saldato il 10/1/2018.
5.6. G.P. s.p.a., da parte sua, ha evidenziato che, oltre ai debiti previdenziali suindicati, per effetto di un successivo DURC n. 9796976 emesso su richiesta di altra stazione appaltante, alla data del 7.12.2017, sarebbero emerse omissioni ed irregolarità formali nonché un’omissione contributiva rinveniente da pregressi giudizi per un importo di Euro 51.313,16, sanata dalla Ca. solo il 10/01/2018, con il pagamento dell’importo residuo di Euro 31.868,35.
5.7. La Capocarco eccepisce l’inammissibilità di tali aggiuntive doglianze siccome non ritualmente dedotte mediante appello incidentale e contesta il deposito di atti difensivi di parte (nella specie dell’Inps Direzione Regionale della Puglia) resi in altro giudizio nel quale GPI non era parte processuale.
Con ordinanza n. 5645 del 2018 questa Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado.
6. L’appello principale di Ca. è infondato.
6.1. Il primo giudice, a fondamento della decisione qui contestata che ha sancito l’esclusione di Ca. dalla gara, ha ritenuto che nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientri non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti.
6.2 L’odierna appellante principale Ca. ha inteso contestare tale assunto e, in particolare, nell’atto di appello ha sostenuto che il DURC di cui si controverte, contraddistinto dal n. 8692005 emesso il 27 settembre 2017, avrebbe evidenziato due irregolarità circa la posizione contributiva di Ca.:
– la prima, relativa ad un presunto debito di Euro 3.284,35;
– la seconda, relativa al mancato/ritardato invio di alcune informazioni relative alle posizioni di propri lavoratori.
6.3. Quanto al primo profilo, deduce l’appellante principale, il primo giudice ha riconosciuto egli stesso che il debito di Euro 3.284,35 non sia mai sussistito, con la conseguenza che il DURC di cui si controverte conteneva un dato del tutto erroneo.
6.4. Quanto al secondo profilo, invece, Ca. ha contestato fermamente la presunta incongruenza dei flussi informativi inerenti ai propri dipendenti poiché, in realtà, l’intera vicenda trarrebbe origine dalla mera necessità di specificare un solo codice fiscale del figlio convivente di uno dei circa 2.000 dipendenti mensilmente dichiarati all’I.N.P.S.
Si tratterebbe, deduce l’appellante principale, del possibile fraintendimento della posizione di una sola lavoratrice, Al. Fo., fruitrice di un congedo parentale ad ore, per la quale non era risultato possibile inserire il codice fiscale del figlio all’interno della denunzia individuale mensile.
Tale impossibilità era dovuta, sostiene ancora l’appellante, alle novità tecniche che avevano interessato la modalità di invio telematico dei flussi dei dati contributivi proprio nel periodo di interesse, novità che avevano previsto l’inserimento del codice fiscale del figlio, precedentemente non richiesto, in relazione al quale le lavoratrici fruivano del congedo parentale in modalità oraria anziché giornaliera.
I nuovi metodi di invio dei dati inerenti alle posizioni contributive, in sintesi, hanno subito una rilevante novità proprio durante l’anno 2017, rendendo molto complesso, soprattutto nel primo periodo, l’immediato allineamento dei flussi.
Questa, dunque, è stata la causa della “squadratura” dei flussi informativi rilevata per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017, che – sostiene ancora Ca. – non ha inciso sulla posizione debitoria della società .
6.5. Nel corso del primo grado del giudizio, a seguito dell’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale amministrativo, l’I.N.P.S. avrebbe, secondo l’appellante principale, ritrattato la propria posizione e avrebbe affermato che l’aver omesso l’indicazione anche di un solo codice fiscale non avrebbe consentito all’ente previdenziale di poter verificare, in modo adeguato, se le somme versate da Ca. fossero effettivamente corrette.
La sentenza impugnata avrebbe aderito a tale tesi, ma ciò condurrebbe, secondo l’appellante, a conseguenze aberranti.
Ca. rammenta, in particolare, che essa ha versato correttamente e nei termini di legge tutti gli importi da essa dovuti, sicché il pericolo temuto dal primo giudice – secondo cui l’omissione informativa impedirebbe all’ente previdenziale di accertare effettivamente il debito dell’impresa – non si è per nulla realizzato, nel caso di specie, in quanto la stessa Ca. ha puntualmente adempiuto l’obbligo informativo trasmettendo mensilmente tutte le denunce relative a tutti i propri dipendenti.
L’unica “incongruenza” (c.d. “squadratura”) rilevata dall’I.N.P.S. riguarda infatti l’indicazione, nell’ambito di una di tali denunce, del codice fiscale di un familiare convivente del dipendente, il cui codice fiscale, in origine non richiesto, è stato oggetto delle successive integrazioni.
6.6. Ca. chiede a questo Consiglio di accertare insomma se, una volta appurato il corretto adempimento, da parte della società, del pagamento contributivo relativo a tutte le proprie risorse, una mera incongruenza nei flussi informativi, inerenti ad una di tali risorse, possa comportare l’esclusione dalla procedura di gara.
Ca. assume che la risposta debba essere certamente negativa e, a suffragio di tale assunto, da ultimo richiama anche la sentenza n. 1490 del 14 febbraio 2019 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, la quale avrebbe dichiarato illegittimo il DURC, accogliendo in pieno le argomentazioni della stessa Ca., e lasciato “volentieri al Consiglio di Stato, al quale a suo avviso questo compito spetta, stabilire se “squadrature” di questo tipo e di tale rilevanza possono giustificare l’esclusione di un concorrente da una o più gare pubbliche dal valore di decine di milioni di euro”.
7. Ritiene questo Consiglio, nel rispondere al centrale quesito posto dall’appellante principale e nel raccogliere l'”invito” del giudice civile, che la risposta debba essere positiva, per le ragioni che qui di seguito si espongono, e che l’esclusione di Ca. sia legittima.
7.1. La giurisprudenza di questo Consiglio, anche di recente, ha sempre ribadito con costanza, e con fermezza, che la ragione ostativa al rilascio di DURC regolari ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all’importo-soglia di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015.
7.2. L’omessa o l’incompleta presentazione delle denunce obbligatorie impedisce il rilascio di DURC regolare prima della sanatoria, pur sempre possibile, ma non rilevante nei rapporti tra l’impresa e la stazione appaltante in riferimento alla gara in corso (v., da ultimo, Cons. St., sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116).
7.3. Ora nel caso di specie è emerso dagli atti di causa e, in particolare, anche dalla relazione istruttoria depositata dall’I.N.P.S. in primo grado, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che sino alla fine del dicembre 2017 continuavano a sussistere irregolarità nella trasmissione dei flussi UNIEMENS, sanate da Ca. con le comunicazioni inviate via mail dal proprio consulente il 28 dicembre 2017, e che non risultavano adempiute le obbligazioni contributive relative ad aprile e al maggio del 2017, di pertinenza dell’Agenzia I.N.P.S. di (omissis).
7.4. Un’impresa di alto livello anche occupazionale, come Ca., ha l’obbligo di aggiornare le proprie procedure di invio dei flussi UNIEMENS, tenendo conto anche delle modifiche dei sistemi informatici degli enti previdenziali.
7.5. Proprio perché permanevano irregolarità nei dati trasmessi dal datore di lavoro senza soluzione di continuità sino al dicembre del 2017, data successiva al DURC contenente l’attestazione di regolarità contributiva, poi annullato dalla stessa I.N.P.S., nonché il citato inadempimento dell’obbligazione relativo all’aprile e al maggio del 2017, essendo avvenuto il pagamento per la matricola n. (omissis) solo il successivo 10 gennaio 2018 con apposito modulo F24, l’I.N.P.S. ha emanato il 27 settembre 2017 il DURC negativo, non superato dal DURC successivo, che è stato annullato dalla stessa I.N.P.S. proprio perché rilasciato senza tenere conto della sussistenza di irregolarità nella comunicazione di dati, irregolarità contributiva rilevante ai sensi dell’art. 44-bis del d.l. n. 269 del 2003, e della permanenza del citato, specifico, inadempimento relativo alla sede I.N.P.S. di Roma (omissis), come oggettivamente rilevabile dal deposito del modulo F24.
7.6. Al riguardo si deve ricordare che lo stesso Tribunale di Roma, adì to in sede di reclamo dalla odierna appellante, ha con ordinanza n. 83886 del 17 settembre 2018 respinto le censure proposte da Ca. e ha osservato, più in particolare, che “ferma restando l’insussistenza del debito contributivo di Euro 3.284,35, oggetto di compensazione, la Ca. non ha provveduto nel termine di 15 giorni assegnatole in data 1.9.17 a fornire i chiarimenti e ad effettuare gli adempimenti relativi alle irregolarità segnalate sulle denunce mensili specificamente indicate per le sedi di (omissis) e di Roma (omissis), ragione per cui l’Inps, non avendo ricevuto tempestivamente gli elementi necessari per valutare la corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli dovuti, ha emesso il DURC negativo riferito alla data del 31.8.17” e che “analoga vicenda si è verificata successivamente alla notifica dell’invito alla regolarizzazione del 29.9.17”.
7.7. Bene ha rilevato in questa prospettiva il giudice capitolino, in sede di reclamo, che la regolarità contributiva presuppone non solo l’assenza di debiti contributivi superiori a 150 euro, ma anche che le denunce retributive obbligatorie siano state trasmesse correttamente nei termini di legge così da consentire all’ente previdenziale di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato.
7.8. Nel caso di specie, come ha acclarato il Tribunale di Roma in sede collegiale, per stabilire se la posizione di Ca. alla data del 31 agosto 2017 fosse regolare o meno, non rileva lo scostamento di appena 46 euro tra il dichiarato e il versato, accertato per il mese di aprile 2017 sulla posizione di Roma (omissis), né assumono rilievo le ragioni – che l’appellante intende a più riprese far valere anche in questa sede – addotte dalla società per escludere che potessero esserle addebitate le irregolarità riscontrate – e, cioè, le novità tecniche che avevano interessato le modalità di invio telematico dei dati contributivi, novità che avevano previsto anche l’inserimento del codice fiscale del figlio di una lavoratrice – poiché anche le violazioni formali, se non tempestivamente sanate, impediscono all’ente di effettuare le verifiche della regolarità contributiva in tempo reale, come richiesto dalla normativa del settore (D.M. del 31 gennaio 2015 nonché l’art. 4 della l. n. 78 del 2014), come del resto la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio afferma.
8. Ebbene, tutto ciò considerando, se ne deve quindi concludere che legittimamente l’I.N.P.S. emise il 27 settembre 2017 il DURC negativo, oggetto di contestazione in questa sede (e in sede civile, ove però non si è formato alcun giudicato), a fronte di riscontrate, contestate e non tempestivamente emendate irregolarità nella trasmissione dei flussi informativi e, in particolare, degli UNIEMENS non ancora “squadrati” e del cennato inadempimento, relativo all’aprile e al maggio del 2017, sanato solo nel gennaio 2018.
8.1. Tanto smentisce l’assunto dell’appellante, secondo cui ci si troverebbe solo a fronte di modeste, irrilevanti, “squadrature” e non già, comunque, anche di omissioni, nell’invio dei dati, che hanno generato inadempimenti previdenziali di carattere pecuniario, sanati – incontestabilmente – solo il successivo 10 gennaio 2018.
8.2. Solo a fronte della corretta trasmissione, da parte della Ca., delle denunce obbligatorie mensili, contestate e richieste a partire dall’invito alla regolarizzazione del 1° settembre 2017 sino a quello del 13 dicembre 2017, l’I.N.P.S. ha potuto infatti liquidare ulteriori contributi inevasi per complessivi Euro 331,00, di cui Euro 285,00 per la mensilità 6/2017 ed Euro 46,00 per la mensilità 4/2017.
8.3. Ca. ha quindi tardivamente versato all’I.N.P.S., solo il successivo 10 gennaio 2018, i contributi relativi alla matricola n. (omissis), dovuti e inevasi anche per il periodo dall’aprile 2017 al giugno 2017.
8.4. Lo stesso Tribunale di Roma, nella stessa sentenza n. 1490 del 14 febbraio 2019, peraltro non ancora passata in giudicato, ha affermato la pacifica esistenza del debito di Euro 285,00, debito saldato solo il successivo 10 gennaio 2018.
8.5. È dunque evidente che l’irregolarità nei dati trasmessi dal datore di lavoro, nonostante ben due inviti alla regolarizzazione inviati dall’I.N.P.S., ha generato una situazione di irregolarità contributiva non solo formale o formalisticamente intesa, ma anche sostanziale, non mettendo l’ente previdenziale in grado di accertare in modo chiaro e completo la complessa posizione contributiva di Ca., tanto che il debito di Euro 331,00 che ne è scaturito, accertato in modo definitivo solo in seguito all’invio dei dati finalmente corretti da parte del consulente di Ca. il 28 dicembre 2017, è stato sanato il 10 gennaio 2018.
8.6. Ciò si evince, incontestabilmente, dalla mail dello Studio Di., consulente del lavoro di Ca., che solo il 28 dicembre 2017 comunica all’I.N.P.S. “di aver provveduto alla correzione degli Uniemens ancora squadrati”, allegandoli alla stessa mail, e dalla risposta dell’I.N.P.S., che invia in allegato il modello F24 e ricevuta di addebito per l’importo ancora mancante, importo corrisposto, come detto più volte, il 10 gennaio 2018.
8.6. Di qui la legittimità del DURC negativo emesso il 27 settembre 2017 a carico di Ca. e, conseguentemente, la legittimità della determinazione regionale impugnata con il ricorso spiegato in primo grado, correttamente respinto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
8.7. La legittima, doverosa, esclusione di Ca. dalla gara, qui confermata, priva di interesse, altresì, l’appello incidentale proposto dalla controinteressata, con conseguente improcedibilità del suddetto mezzo per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Ne segue che, stante la infondatezza dell’appello principale e la improcedibilità dell’appello incidentale, la sentenza qui impugnata merita integrale conferma.
10. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la estrema complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
10.1. Rimane definitivamente a carico di Ca. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico di G.P. s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da Ca. Società Cooperativa Integrata, e sull’appello incidentale proposto da G.P. s.p.a., respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di Ca. Società Cooperativa Integrata il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale.
Pone definitivamente a carico di G.P. s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore

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