Esame dei bilanci e sussistenza dei requisiti della non fallibilità

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4245.

La massima estrapolata:

L’esame dei bilanci, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dare luogo a dubbi circa la loro attendibilita’, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali, sicche’ in tali casi – il giudice potra’ non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
Il bilancio rappresenta semplicemente lo strumento “privilegiato” – ovvero il mezzo che in se’ appare di piu’ pronto e agevole utilizzo – per lo svolgimento delle relative verifiche, senza per questo dare vita, peraltro, a un onere esclusivo o comunque in qualche modo precludere l’utilizzabilita’ di altri strumenti probatori

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4245

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8636/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1012/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2018 dal cons., Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Facendo seguito all’istanza di alcuni creditori, il Tribunale di Milano ha dichiarato, con sentenza depositata il 24 novembre 2015, il fallimento della societa’ a responsabilita’ limitata (OMISSIS).
La societa’, che non si era costituita in tale giudizio, ha poi presentato reclamo ex articolo 18 L. Fall., chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa. A supporto della propria richiesta, essa ha assunto, per quanto qui ancora in interesse, la “mancata sussistenza dei requisiti ex articolo 1 L. Fall.”.
2.- Con sentenza del 15 marzo 2016, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo cosi’ proposto.
Rilevato che il “fallito, benche’ non costituito avanti al tribunale, puo’ indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi”, la Corte territoriale ha altresi’ riscontrato che, peraltro, la norma dell’articolo 1 L. fall., comma 2, “pone a carico del debitore l’onere probatorio della sussistenza di fatti impeditivi della sua fallibilita’”.
Tale “onere probatorio” – ha proseguito il decreto – “non puo’ che essere assolto documentalmente attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentare i bilanci, mediante altra certificazione idonea alla prova dei limiti dimensionali (copia del libro inventari relativo agli ultimi tre esercizi o “modello unico” degli ultimi tre anni)”. E nel concreto – ha concluso il giudice – “la reclamante non ha assolto l’onere probatorio a suo carico”: “poiche’ i due bilanci relativi gli anni 2013 e 2014 da essa prodotti in giudizio e relativi al triennio precedente alla domanda di fallimento non risultano depositati presso la CCIA, come ammesso dalla stessa reclamante”.
3.- Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso la s.r.l. (OMISSIS), formulando un motivo per la cassazione della medesima.
Il Fallimento della societa’, gia’ non costituito in sede di reclamo, non ha svolto difese neanche in questa fase del giudizio. Cosi’ come hanno fatto i creditori istanti (OMISSIS) e (OMISSIS), neppure loro costituti nel giudizio di reclamo.
4.- Il motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 1 L. Fall., comma 2, “con riferimento ai bilanci (in particolare sul valore probatorio dei bilanci al (OMISSIS)) prodotti in sede di reclamo” dalla s.r.l. (OMISSIS).
Piu’ in particolare, la ricorrente assume che la Corte di Appello ha errato nel ritenere senza alternative necessaria la produzione di bilanci di esercizio depositati presso la Camera di Commercio.
“La normativa fallimentare” – argomenta il motivo – “specifica soltanto ed esclusivamente quali siano i requisiti congiunti richiesti per la non fallibilita’ di un imprenditore”. “Nessuna norma prevede che la dimostrazione dei requisiti ex articolo 1 L. fall., comma 2, debba essere effettuata mediante l’allegazione dei bilanci formalmente depositati ex articolo 2345 c.c. in Camera di Commercio”; tant’e’ che lo “stesso articolo 15 L.F. menziona il deposito dei bilanci in cancelleria (fallimentare), senza alcun riferimento ai bilanci formalmente depositati in camera di commercio”.
D’altro canto – rileva ancora la ricorrente -, i bilanci della s.r.l., che sono stati prodotti in sede di reclamo, “non sono in alcun modo stati contestati”.
5.- Il motivo merita di essere accolto.
Non puo’ essere condiviso, invero, l’avviso della Corte territoriale per cui, ai fini della verifica dei requisiti di “non fallibilita’”, sarebbero utilizzabili unicamente i bilanci depositati presso il registro delle imprese.
Una simile necessita’ non emerge ne’ dall’articolo 1 comma 2 legge fall., che del documento di cui al bilancio non fa proprio parola, ne’ dall’articolo 15 L. Fall., comma, che dal requisito del deposito presso il registro pare propriamente prescindere.
6.- D’altro canto, la prescrizione dell’articolo 2435 c.c., come specificamente richiamato per la societa’ a responsabilita’ limitata dall’articolo 2478 bis c.c., comma 2, se riconnette al deposito del bilancio un’importante funzione informativa nei confronti del mercato, non risulta possedere nessi di contiguita’ con le verifiche previste dall’articolo 1 L. Fall.. Che’ in quest’ultimo caso si tratta, per l’appunto, di valutare le effettive, reali caratteristiche “dimensionali” di un’impresa.
Secondo la comune opinione, del resto, la logica che presiede alla scelta di sottrarre gli imprenditori in possesso dei tre requisiti indicati dall’articolo 1, comma 2, si fissa propriamente in un'”ottica deflattiva al fine di esentare dal concorso le crisi di impresa di modeste dimensioni oggettive” (cosi’ Cass., 25 giugno 2018, n. 16683). Rimane percio’ del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione “sanzionatoria” dell’imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ovvero una funzione (anche solo tendenzialmente) premiale dell’imprenditore che invece cio’ ha fatto.
7.- Di conseguenza, lungi dal porsi sul piano formale dell’ammissibilita’ della prova relativa al possesso dei requisiti di “non fallibilita’”, il mancato deposito dei bilanci potra’ semmai rilevare – a seconda del contesto complessivamente mostrato dalla singola fattispecie in concreto considerata – come eventuale indizio di una non particolare attendibilita’ dei bilanci presentati, in quanto frutto espressivo di un certo indice di disordine organizzativo dell’impresa che pure li viene a produrre.
In coerenza con le osservazioni appena svolte, l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte si e’ andato in effetti a sviluppare nel senso di ritenere che l’esame dei bilanci, “ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dare luogo a dubbi circa la loro attendibilita’, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali, sicche’ in tali casi – il giudice potra’ non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilita’” (cfr. Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; Cass., 23 novembre 2018, n. 30516).
8.- Cio’ posto, va ancora rilevato – in funzione di completamento e di maggior chiarimento del discorso svolto – che neppure potrebbe convincere il rilievo che la Corte territoriale pone a base prima della soluzione adottata, per cui i bilanci dell’impresa costituirebbero, per se’, l’unico strumento utilizzabile per la verifica di cui all’articolo 1.
Secondo l’orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, il bilancio rappresenta semplicemente lo strumento “privilegiato” – ovvero il mezzo che in se’ appare di piu’ pronto e agevole utilizzo – per lo svolgimento delle relative verifiche, senza per questo dare vita, peraltro, a un onere esclusivo o comunque in qualche modo precludere l’utilizzabilita’ di altri strumenti probatori (cfr., Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass., 26 novembre 2018, n. 30541).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Milano, che la esaminera’ in diversa composizione.

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