Errore revocatorio presuppone un errore di fatto

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2091.

La massima estrapolata:

L’errore revocatorio presuppone un errore di fatto che si configura quando la decisione si fonda sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non quando la decisione sia conseguenza di una errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, in quanto è escluso dall’area degli errori revocatori il sindacato degli errori di giudizio che si formano sulla base di una valutazione.

Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2091

Data udienza 17 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6867-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
per revocazione della sentenza n. 19525/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/07/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI DI CAUSA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19525, pubblicata il 23 luglio 2018, rigettavano il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che, confermando la pronunzia del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, aveva ritenuto la natura demaniale dell’area sita nel Comune di (OMISSIS) e nei pressi delle rive del Lago Maggiore, a valle del limite mappale (OMISSIS) del fg (OMISSIS), escludendo che la stessa fosse di proprieta’ della ricorrente fino alla quota di m. 194,97.
Nella sentenza appena ricordata questa Corte, dopo avere delineato il contenuto del demanio lacuale, si e’ soffermata sulla natura della spiaggia rispetto al demanio lacuale, ritenuta funzionale alle stesse esigenze soddisfatte dalla demanialita’ dei laghi purche’ dotata di attitudine ad usi di pubblico interesse generale, da valutarsi con ampia comprensione concettuale tanto da includere anche le mere potenzialita’. Veniva, quindi, ricordato che nel giudizio di merito era stato appurato che la delimitazione del confine tra l’area demaniale e quella privata era stata effettuata dal Magistrato del Po di Parma ed approvata dal Prefetto di Varese e che tale verbale di delimitazione era stato legittimamente considerato come elemento indiziario di convincimento da parte del giudice.
Secondo la sentenza anzidetta il giudice d’appello, correlando le risultanze della verifica del Magistrato del Po di Parma con alcune indicazioni tendenziali contenute nella Delib. regionale del 2008 e con taluni riscontri fattuali derivanti anche da reperti fotografici circa la situazione dei luoghi (es. presenza di ormeggi), aveva accertato in punto di fatto l’estensione della spiaggia lacuale, ritenendo altresi’ formatosi il giudicato interno sulla circostanza che nel sito era fruibile un biotopo, con caratteristiche paesaggistiche di evidente interesse pubblico. Secondo la sentenza qui in esame non assumeva rilievo la circostanza che detto biotopo, pacificamente esistente, potesse essere situato all’interno della isoipsa, ovvero all’esterno di essa (e, quindi, essere parte dell’area controversa), proprio in relazione alla “nozione funzionale di spiaggia lacuale, come strumentale al soddisfacimento di quelle esigenze della collettivita’, riguardanti l’accesso, la sosta e il transito per trasporto, diporto, pesca e in generale per la fruizione rivierasca d’interesse pubblico, ivi compresa, ovviamente, la fruizione di un biotopo d’importanza paesistica e territoriale”.
Le Sezioni Unite aggiungevano che la ricorrente non poteva rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente; tale verifica era sottratta al sindacato di legittimita’, invece limitato al mero controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e delle valutazioni operate dal giudice di merito. La Corte osservava, pertanto, che la ricorrente aveva in realta’ dedotto la sostanziale difformita’ della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte stessa sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dai giudici di merito risolvendosi, in sostanza, i due motivi di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del tribunale superiore tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
La Corte aggiungeva poi che, rispetto al giudizio sulla demanialita’ “…dalla saldatura tra le decisioni di primo e secondo grado e dalle rettifiche da quest’ultima apportate” emergevano elementi fattuali di rilievo, anche presuntivo, individuabili: a) nell’obiettiva idoneita’ di quel tratto del Lago Maggiore ad approdo, ormeggio e rimessaggio di imbarcazioni (conf. Cass., S.U., n. 10089/2015, cit.); b) nell’accertata e obiettiva presenza, sempre in quel tratto, di un biotopo d’importanza paesistica e territoriale (benche’ di non chiara localizzazione ed estensione); c) nel regime concessorio pacificamente operante sul sito medesimo, sin dal 2001, nei rapporti col dante causa dell’interessata.
Ora, secondo Cass. n. 19525/2018, rispetto al compendio di tali elementi fattuali non era ipotizzabile alcun difetto di sussunzione rispetto alla fattispecie legale dell’articolo 822 c.c., ovvero di travisamento di fatti processuali ai fini dell’articolo 100 c.p.c., risultando il giudizio di demanialita’ dell’area superiore alla isoipsa – di cui la ricorrente rivendica, invece, la titolarita’ – un pieno e legittimo giudizio di merito. Il giudice di appello, infatti, aveva compiutamente e puntualmente esaminato le prove in atti del processo e rettificato talune marginali imprecisioni del primo giudice, giungendo ad una valutazione delle stesse favorevole alla demanialita’ dell’area e tale giudizio non poteva essere revisionato in sede di legittimita’, integrando i due mezzi di ricorso censure in fatto, oltre a taluni aspetti integrativi coperti da giudicato (biotopo locale).
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c..
L’Agenzia del demanio si e’ costituita con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce l’esistenza di tre distinti errori percettivi nei quali sarebbe incorsa la sentenza n. 19525/2018.
1.1 Il primo sarebbe consistito nel fatto che, fra gli elementi considerati dalla Cassazione per giustificare la natura demaniale della spiaggia, sarebbe stata valorizzata la circostanza che l’area in concessione era utilizzata per ormeggio di piccole imbarcazioni, desumendola dalla sentenza del TRAP che, invece, si era riferita unicamente al solo ormeggio in cantiere, estraneo all’area in contestazione.
1.2 Parimenti affetta da errore percettivo risulterebbe la considerazione del regime concessorio delle aree, considerata dalla Corte ancorche’ riferita a terreni estranei al giudizio. Peraltro, il TSAP non aveva accertato la natura di biotipo dell’area oggetto del giudizio, sicche’ il TRAP, nel considerare inammissibile ai sensi dell’articolo 100 c.p.c. il ricorso per cassazione in ordine a tale presenza del biotipo, sarebbe del pari incorso in un ulteriore errore percettivo “consistente nell’avere percepito una considerazione di tipo procedurale come un’affermazione di tipo sostanziale/probatorio”.
2. La complessa censura e’ per piu’ motivi inammissibile, avendo le Sezioni Unite considerato le censure esposte dalla ricorrente come inammissibilmente rivolte a contestare gli accertamenti di fatto operati dal giudice di merito, in ordine alla natura demaniale della spiaggia nella quale ricadeva la superficie per la quale la ricorrente aveva rivendicato la proprieta’. Gia’ questa circostanza esclude di potere ritenere la decisivita’ delle censure esposte a proposito dei paventati errori percettivi.
2.1 Nemmeno, del resto, puo’ ipotizzarsi un errore revocatorio, ai sensi delle cennate disposizioni, rispetto all’ipotizzato travisamento, da parte del giudice di legittimita’, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio e, dunque, mediante attivita’ valutativa (Cass., S.U., 28 maggio 2013, n. 13181).
2.2 Va, pertanto, esclusa in radice la sussumibilita’ delle censure concernenti l’area destinata ad ormeggio e quella oggetto di concessione nell’ambito dell’errore di percezione.
2.3 Ed invero, il prospettato errore concernente la portata degli elementi probatori – sintetizzati dalla Cassazione sulla base degli accertamenti svolti dal giudice di merito – non puo’ integrare un vizio revocatorio della sentenza della Cassazione, nella parte in cui si riferisce ad ipotetici errori di fatto commessi dal giudice di merito che avrebbero eventualmente potuto giustificare la revocazione delle sentenze di merito.
2.4 Ne’ puo’ integrare l’ipotesi di errore percettivo l’attivita’ compiuta dalle Sezioni Unite nel considerare gli elementi rilevanti rispetto al giudizio di demanialita’, integrando cio’ una valutazione non soggetta ad impugnazione per errore revocatorio, anche con specifico riferimento alla ritenuta inammissibilita’ della censura sotto il profilo dell’intervenuto giudicato sulla natura di biotopo.
3. Ed invero, queste Sezioni Unite hanno gia’ chiarito che non e’ idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 391-bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4), la valutazione, ancorche’ errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio, e non di fatto (Cass., S.U., n. 10184/2018).
3.1 Ne consegue che la configurabilita’ dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realta’ processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilita’ di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 20635/2017). Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia del Demanio in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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