Errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 9 novembre 2018, n. 6321.

La massima estrapolata:

Affinché possa ritenersi sussistente l’errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che “nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio – motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto o quando risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione.

Sentenza 9 novembre 2018, n. 6321

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 8565 del 2017, proposto da
Co. soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Br., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ra. – Ra. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Cl., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
Ce. 85 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa. De., Sa. St. Da. e Te. Fe., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza (…);
Società Ge. It. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Ce. Ir., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti
Io. s.a.s., Di. s.r.l. e Vi. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 04644/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ra. – Ra. It. s.p.a., di Ce. 85 s.r.l. e della società Ge. It. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Do. To., in dichiarata delega dell’avvocato Ma. Br., Ma. Cl. anche in dichiarata delega dell’avvocato Vi. Ce. Ir., nonché Sa. St. Da. e Te. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con determina a contrarre adottata dal Consiglio di amministrazione della Ra. – Ra. It. S.p.a. il 2 luglio 2015 (Prot. SCA/LC/3064) veniva indetta la procedura aperta per l’affidamento, mediante stipula di accordi-quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale, relativi alla programmazione quotidiana televisiva, radiofonica e del proprio archivio storico; la procedura era suddivisa in n. 5 lotti di cui tre (lotti 1, 2 e 3) riguardanti la programmazione televisiva e due (lotti 4 e 5) quella radiofonica.
I servizi dedotti in gara dovevano essere svolti secondo i termini e le modalità indicati negli Accordi quadro e nel Capitolato tecnico, mentre l’aggiudicazione di ciascuno dei singoli accordi-quadro (ciascuno della durata di anni quattro) doveva avvenire con il criterio del massimo ribasso sui prezzi posti a base di gara.
Secondo il Disciplinare di gara (punto 5.2) a ciascun concorrente era consentito aggiudicarsi al massimo due lotti necessariamente di tipologia diversa (ossia l’uno afferente alla programmazione televisiva e l’altro di programmazione radiofonica), secondo l’ordine decrescente del valore stimato dei singoli lotti (nell’ordine: lotti 3, 4, 1, 2 e 5), per cui si sarebbe aggiudicato il lotto di valore maggiore all’operatore che avesse offerto il maggior ribasso, procedendo poi progressivamente all’aggiudicazione del lotto successivo al migliore offerente non aggiudicatario di un lotto precedente della stessa tipologia (programmazione televisiva o radiofonica).
Il valore stimato complessivo dei lotti era pari a Euro. 23.270.080,00 (Iva esclusa); il lotto di valore massimo era il n. 3 (per una valore massimo stimato di Euro. 5.156.320) e quello di valore minore il lotto 5 (Euro. 3.029.600), come indicato nel paragrafo 3 del disciplinare di gara.
Tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, a pena di esclusione, dovevano essere posseduti entro il termine massimo di presentazione delle offerte (scadente l’8 settembre 2015 alle ore 12:00) vi era il seguente (punto III.2.3 del bando; punto 6.2 disciplinare): “avere eseguito negli ultimi 3 (tre) anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all’oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a euro 450.000,00 al netto dell’Iva da ripartirsi su un numero massimo di 3 contratti”.
In caso di R.T.I. o Consorzio orinario partecipante alla gara il requisito doveva essere posseduto dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso.
Era poi prevista, per ciascun lotto, la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 1 del d.lgs n. 163 del 2006.
2. Alla gara partecipavano sette concorrenti, fra cui la Co.,: all’esito alle operazioni di gara, compresa la verifica di anomalia delle offerte aggiudicatarie, i lotti venivano definitivamente aggiudicati ai seguenti operatori economici, secondo l’ordine decrescente di valore come di seguito riportati: lotto 3 (tv), Ge. It. s.r.l.; lotto 4 (radio), Ge. It. s.r.l.; lotto 1 (tv): Vi. s.r.l.;
lotto 2 (tv), Ce. 85 s.r.l.; lotto 5 (radio), Ce. 85 s.r.l.
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio (nrg. 5078/2016) la Co., deducendo di avervi interesse sulla base del peculiare meccanismo di aggiudicazione di cui al citato punto 6.2 del disciplinare, comportante un collegamento tra i diversi lotti, insorgeva avverso tutte le aggiudicazioni menzionate e ne chiedeva l’annullamento, articolando plurimi motivi di doglianza.
4. L’adito tribunale con sentenza n. 1241 del 2016 accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava gli atti impugnati, disponendo contestualmente l’aggiudicazione in favore della ricorrente dei lotti 1 e 5.
5. La sentenza in questione veniva appellata dalla Ra. s.p.a. (ricorso n. 959/2017) che ne chiedeva la riforma lamentando 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo; 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto condivisibile l’interpretazione fornita dalla ricorrente di primo grado della clausola relativa al requisito di capacità tecnico-organizzativa; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le società Ce., Ge. It. e Vi. non possedessero il requisito di capacità tecnica.
Resisteva al gravame la Co. che ne chiedeva il rigetto, riproponendo anche i motivi di ricorso articolati in primo grado, ma non esaminati dalla sentenza.
6. La predetta sentenza veniva appellata anche da Ce. s.r.l., iniziale aggiudicataria dei lotti 2 (TV) e 5 (Radio) (nrg. 1436/2017), denunciando 1) Error in iudicando sull’ammissibilità dell’impugnativa con unico ricorso di cinque lotti distinti di cui sono aggiudicatari soggetti del tutto diversi tra loro (Lotto 1: Vi.; Lotti 2 e 5: Ce. s.r.l.; Lotti 3 e 4 Ge. It. s.r.l.);
2) Error in iudicando stante l’infondatezza del primo motivo di ricorso di primo
grado presentato da Co..
In tale giudizio si costituivano la Ra. s.p.a., che aderiva all’appello, chiedendone l’accoglimento, e la Co. che chiedeva il rigetto del gravame, riproponendo i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure; si costituiva altresì la Ge. It. s.r.l. (già aggiudicataria dei lotti 3 e 4).
7. La sentenza di primo grado veniva impugnata anche da Ge. It. s.r.l. (nrg. 2009/2017), sostenendo 1) Error in iudicando in relazione alla pretesa “Violazione del punto III.2.3 del
Bando di gara – Violazione dell’art. 6.2 del Disciplinare di gara – Violazione artt. 41 e 42 del D.lgs. 163 del 2006 – Travisamento dei fatti – Irragionevolezza manifesta; 2) Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta sotto altro profilo – Sviamento; 3) Error in iudicando – Violazione del principio del’favor partecipationis’ – Irragionevolezza manifesta.
Anche in questo giudizio si costituiva Co. che chiedeva il rigetto del gravame e riproponeva i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di prime cure.
8. Con sentenza 5 ottobre 2017, n. 4644, la V Sezione del Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, li accoglieva, respingendo invece i motivi riproposti dalla cooperativa Co. e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva il ricorso proposto da quest’ultima in primo grado.
9. Avverso tale sentenza Co. ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico, articolato profilo di censura, rubricato “Error in iudicando. Violazione degli artt. 106 del D. Lgs. 104 del 2010 e 395 n. 4 c.p.c. Omessa pronuncia e difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta carenza di motivazione e difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto”.
Costituitesi in giudizio, sia la Ra. s.p.a. che le controinteressate Ce. e Ge. It. hanno dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione e la sua infondatezza.
10. Le parti hanno successivamente illustrato con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 27 settembre 2018, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Parte ricorrente deduce che la sentenza revocanda si sarebbe concentrata esclusivamente sull’unico motivo di appello proposto delle parti soccombenti in primo grado, prendendo solo marginalmente posizione sui due motivi di primo grado non esaminati dal giudice di primo grado e riproposti dalla Co. ai sensi dell’art. 101, comma 2 Cod. proc. amm.
Nella specie, con il secondo motivo riproposto in appello (terzo motivo di censura di primo grado) Co. aveva contestato la mancata corrispondenza tra le prestazioni richieste dal Capitolato ed il contenuto dell’offerta formulata dagli aggiudicatari, i quali, per giustificare il ribasso offerto, avevano presentato delle offerte che, per due diverse ragioni, avrebbero comportato delle prestazioni insufficienti rispetto a quelle richieste dalla stazione appaltante: in particolare, da un lato, sarebbe stato indicato un numero di operatori pari alla metà delle postazioni di lavoro richieste dal Capitolato; l’indicazione del tempo per catalogare, archiviare e documentare ciascuna ora di trasmissione sarebbe stato irrealistico.
La revocazione è incentrata su tale specifico aspetto: il giudice d’appello avrebbe infatti preso posizione esclusivamente sulla prima questione (mancata corrispondenza tra le postazioni e gli operatori impiegati), ma avrebbe per contro omesso di decidere sulla seconda censura, con la quale si era contestato che Ce., Ge. e Vi. avevano offerto di catalogare, archiviare e documentare un’ora di trasmissioni in poco più di un’ora di lavoro.
Tale omessa pronuncia integrerebbe un vizio revocatorio, traducendosi in un errore di fatto incorso nella fase della lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale (ovviamente, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande): il giudice non avrebbe cioè avuto percezione di un fatto decisivo della controversia, ritualmente proposto in primo grado.
In definitiva, ad avviso della ricorrente, nel caso di specie l’errore di fatto deriverebbe da un’omessa completa percezione da parte del giudice di appello degli atti del giudizio, atterrebbe ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato e sarebbe relativo ad un elemento decisivo della controversia.
12. Le argomentazioni prospettate non possono trovare accoglimento.
12.1. Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395 n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
L’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.
Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 Cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053); ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
In tutti questi casi non sarà possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento (ex multis, Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).
Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l’errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che “nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio – motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto” (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8); inoltre, ricorre l’errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente “purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione” (Consiglio di Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055).
12.2. Tali presupposti non si rinvengono nella fattispecie in esame.
In effetti, lungi dal circoscrivere l’esame ad una parte soltanto delle difese dell’appellante, la sentenza revocanda ha dato preliminarmente atto, in termini generali, che “non può essere accolto” nel suo complesso “il motivo con cui la Co. ha lamentato il mancato accoglimento del motivo con il quale si era lamentato il carattere ingiustificato dei rilevanti ribassi offerti dalle tre appellate e il carattere parimenti ingiustificato delle determinazioni con cui la Ra.-TV aveva escluso la sussistenza di profili di anomalia delle offerte economiche formulate in gara”.
Quindi, ha puntualizzato la sentenza, “Con il motivo in questione, in particolare, la Co. lamenta l’incongruenza che sussisterebbe fra i requisiti prestazionali imposti dalla lex specialis di gara (anche per ciò che riguarda il numero delle postazioni multimediali e le relative modalità di utilizzo) e l’offerta in concreto formulata dalle imprese aggiudicatarie”.
L’ampiezza di tale formulazione è tale da non consentire di escludere che anche lo specifico profilo di criticità allora dedotto dall’appellante sia stato esaminato dal giudice di appello, il quale peraltro non era tenuto a puntualmente prendere posizione su ogni singolo aspetto di censura, ben potendo incentrare la propria attenzione su quelli ritenuti di precipuo rilievo e, dunque, “assorbenti”.
Del resto, l’utilizzo della congiunzione “anche” dà atto – anche sotto il profilo sintattico – di come il giudice dell’appello avesse ben presente il fatto che i profili di censura dedotti nel motivo d’appello fossero più ampi ed articolati, dovendosi però limitare l’estensore della sentenza ad un’indicazione esemplificativa, per esigenze di sintesi redazionale.
Risulta così smentita la censura secondo cui il giudice d’appello non avrebbe considerato nella sua interezza la censura di Co. sull’inattendibilità delle offerte economiche delle aggiudicatarie.
Del resto, il profilo di censura su cui si verte non poteva a rigore essere considerato un autonomo motivo di gravame, anche in ragione della sua genericità, integrando piuttosto, nell’ambito di un più articolato motivo, uno degli argomenti, tra loro complementari, utilizzati dalla ricorrente per sostenere le proprie tesi difensive.
Tale profilo non risulta neppure connotato da oggettiva autonomia logica rispetto alle questioni sulle quali il giudice aveva già incentrato la propria decisione: il problema del tempo effettivamente impiegato per catalogare, archiviare e documentare ciascuna ora di trasmissione, oggetto delle censure dell’appellante, è infatti logicamente subordinato alla previa soluzione di una diversa questione, ossia la quantità (e qualità ) del personale all’uopo impiegato, questione sulla quale la sentenza d’appello si era espressamente soffermata, dando una valutazione favorevole alla posizione delle appellanti. Si legge sul punto che “Contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente in primo grado non emergono in atti elementi i quali inducano ad inferire il carattere irragionevole e incongruo delle determinazioni con cui la Ra.-TV ha ritenuto il carattere non anomalo delle richiamate offerte economiche, non avendo in particolare la Co. allegato elementi dirimenti idonei a destituire di fondamento le valutazioni sul punto svolte dalla Ra.-TV.
Si osserva al riguardo:- che, effettivamente, la lex specialis di gara non imponeva un numero minimo di addetti alle lavorazioni, né alcuna necessaria corrispondenza fra il numero delle postazioni di lavoro e il personale ad esse preposto (secondo un rapporto 1:1); – che, in particolare, l’obbligo imposto dalla legge di gara di assicurare l’uso esclusivo delle postazioni multimediali non stava a significare che a ciascuna postazione dovesse essere addetto un solo operatore (la lex specialis di gara si limitava infatti a stabilire che “il fornitore dovrà obbligatoriamente dotarsi di un numero minimo di postazioni di lavoro dedicate quotidianamente allo svolgimento del servizio per ogni canale radiotelevisivo”; – che (per ciò che riguarda la posizione dell’appellata Ce.) la legge di gara non impediva l’utilizzo della rete internet, quanto meno ai fini del collegamento alle reti intranet della Ra.-TV e dell’utilizzo delle banche dati proprietarie; – che (per ciò che riguarda la posizione delle appellate Ge. It. e Vi.) la tesi qui riproposta dalla Co. si fonda per un verso su un’inammissibile critica delle modalità organizzative aziendali prescelte e, per altro verso, sulla tesi (infondata sulla base di quanto già osservato) secondo cui la legge di gara avrebbe imposto il richiamato rapporto 1:1 (obbligo, questo, che emergerebbe a mò di corollario dall’obbligo di uso esclusivo delle postazioni);
– che viene formulata in modo dubitativo e ipotetico (e quindi inammissibile) la censura secondo cui risulterebbe ben difficile assicurare il rispetto dei rigidi standard prestazionali imposti dalla Ra. con modalità diverse da quelle impostate su un rapporto 1:1. Sotto tale aspetto, le deducenti non hanno fornito elementi dirimenti per dimostrare che tale modalità prestazionale (oltre che difficile da realizzare e quindi improbabile) sarebbe risultata in concreto impossibile o irrealizzabile”.
In ogni caso, la sentenza revocanda conclude puntualizzando che “non emergono in atti elementi i quali inducano ad inferire il carattere irragionevole e incongruo delle determinazioni con cui Ra.-TV ha ritenuto il carattere non anomalo delle richiamate offerte economiche, non avendo in particolare la Co. allegato elementi dirimenti idonei a destituire di fondamento le valutazioni sul punto svolte dalla Ra.-TV”, dal che deve ritenersi che fosse stata comunque valutata, nella sua complessità, la correttezza della valutazione compiuta da Ra. in ordine all’attendibilità delle offerte economiche delle controinteressate, tenendo conto di tutti gli elementi individuati dalla Co. a sostegno della denunciata anomalia delle offerte delle aggiudicatarie.
Va comunque ricordato, sempre in argomento, come già l’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con sentenza 27 luglio 2016, n. 9, abbia chiarito che “non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni”.
Più nello specifico, “nella redazione della motivazione, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 1 c.p.c., che esponga in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata con il percorso argomentativo” (Cons. Stato, VI, 2 dicembre 2014, n. 25509).
Del resto, è principio consolidato quello per cui “non costituisce vizio di revocazione per errore di fatto l’omessa pronuncia da parte del giudice su tutte le argomentazioni poste dalla parte a sostegno del medesimo motivo di ricorso” (Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2016, n. 5108).
12.3. Alla luce delle osservazioni svolte l’errore denunziato dalla società ricorrente non può pertanto qualificarsi quale “mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti”, non integrando quindi gli estremi del vizio revocatorio: quest’ultimo infatti ricorre solamente in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente “purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione” (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055).
13. Ferma l’inammissibilità della revocazione, solo per completezza si rileva che la censura sollevata dalla ricorrente sarebbe comunque infondata.
La stessa infatti attiene al giudizio di anomalia, in quale, oltre ad essere riservato al sindacato tecnico-discrezionale della stazione appaltante (con l’eccezione di taluni palesi profili di illegittimità estrinseca, che qui non ricorrono), consiste in ogni caso in una verifica di attendibilità dell’offerta considerata nel suo complesso e non basata su singoli elementi (ex plurimis, Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017, n. 4680).
Per l’effetto, la puntuale censura della ricorrente non potrebbe comunque fondare un intervento demolitorio sul provvedimento valutativo della stazione appaltante, tanto più ove si consideri che la stessa si fonda su una stima dei tempi di esecuzione del servizio alla luce dell’esperienza della ricorrente, che impiegherebbe mediamente 3-4 ore per lavorare un’ora di trasmesso, senza però tenere in conto, in ottica comparativa, le diverse combinazioni di rilevanti e decisive variabili di sistema, quali l’organizzazione del lavoro e l’efficienza produttiva.
14. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti Ra. s.p.a., Ce. 85 s.r.l. e Ge. It. s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di esse, oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se spettanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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