Errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione

Consiglio di Stato,

sezione quarta, Sentenza 11 dicembre 2019, n. 8420

La massima estrapolata:

L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., – deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Sentenza 11 dicembre 2019, n. 8420

Data udienza 28 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4087 del 2019, proposto da
Gi. Mo., rappresentato e difeso dall’avvocato En. An., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Pl. Srl in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
nei confronti
An. Ce., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Fu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 00982/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di An. Ce.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati En. An. e Gi. Fu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor An. Ce. impugnò avanti al TAR Campania il permesso di costruire rilasciato dal comune di (omissis) in favore del vicino sig. Gi. Mo., ai fini della demolizione e ricostruzione con le premialità del piano casa (Legge regionale Campania n. 19 del 2009) di un edificio residenziale.
Con la sentenza n. 77 del 2018 l’adito Tribunale partenopeo dichiarò il ricorso irricevibile per tardività in quanto proposto nel novembre del 2017 quando il termine decadenziale (decorrente dall’agosto 2017 data di apposizione del cartello di cantiere) era ormai scaduto.
Il soccombente Ce. impugnò tale sentenza con appello che la Sezione ha accolto con la sentenza n. 982 del 2019.
A sostegno del decisum la citata sentenza ha osservato da un lato che il ricorso introduttivo doveva essere considerato tempestivo; dall’altro che il ricorso era fondato, essendo il titolo edilizio illegittimo sotto vari profili sostanziali.
La citata sentenza della Sezione è stata impugnata dal sig. Mo. che ne ha chiesto l’annullamento col ricorso in revocazione ora in esame, instando poi in rescissorio per il rigetto dell’appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito in resistenza il sig. Ce. che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso ed ha poi insistito, con memoria, su tale conclusione.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per la fondatezza del ricorso in revocazione.
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2019 il ricorso é stato trattenuto in decisione.
Come eccepito dall’intimato il ricorso in revocazione è inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza revocanda è viziata da errore di fatto, avendo il Giudicante ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado senza che il ricorrente avesse mai in realtà provato di non aver conosciuto il permesso di costruire prima che il comune (in data 12.9.2017) esitasse la apposita richiesta di accesso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’ulteriore errore revocatorio in cui è incorso il Giudicante, non avvedendosi che in realtà il ricorrente non ha nemmeno adeguatamente provato che il comune gli abbia consentito l’accesso solo in quella data.
I motivi che vanno unitariamente scrutinati attesa la reciproca interconnessione non hanno il benchè minimo fondamento.
Come è noto alla luce di consolidata giurisprudenza l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., – deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
La ragione per la quale il n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ. precisa espressamente che è esclusa l’ipotesi revocatoria per errore materiale se il fatto costituì un punto controverso sul quale la sentenza revocanda ebbe a pronunciare è evidente: se il fatto ha costituito un punto controverso tra le parti la decisione al riguardo diviene il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
Nel caso all’esame la questione della tardività o meno del ricorso introduttivo ha costituito punto controverso tra le Parti fin dal primo grado del giudizio e comunque è stata ampiamente discussa in appello.
Su tale questione la sentenza revocanda ha pronunciato dopo una disamina accuratissima delle risultanze documentali e dei precedenti giurisprudenziali (cfr. pagg. da 9 a 14), di talchè deve escludersi ogni ipotesi di errore materiale o percettivo.
Tanto statuito circa l’inammissibilità radicale dei motivi di impugnazione proposti, è appena da aggiungere per completezza che gli stessi sono anche fattualmente infondati.
Per quanto riguarda il primo mezzo, non spettava certo al ricorrente provare la tempestività e cioè di non aver acquisito la conoscenza del permesso prima del consentito accesso agli atti.
E’ infatti preciso onere della controparte eccipiente quello di provare in modo esauriente la tardività del ricorso.
Per quanto riguarda il secondo motivo – relativo alla mancata prova che l’accesso agli atti sia veramente avvenuto il 12 settembre – anche in questo caso era onere del sig. Mo. contestare le affermazioni di controparte sul punto, il che non è mai avvenuto né in primo né in secondo grado.
Né per la verità il sig. Mo. poteva ragionevolmente muovere contestazioni su questo specifico punto, in quanto il Ce. aveva depositato nel giudizio di primo grado (oltre all’istanza di accesso) la nota comunale del 28.8.2017 con la quale si concedevano al controinteressato termini per controdedurre appunto sull’istanza di accesso formulata da controparte.
Alla luce di quanto precede è evidente l’inammissibilità del ricorso col quale l’appellante ha inutilmente cercato di innescare un terzo grado di giudizio, non consentito dall’ordinamento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Mo. Gi. al pagamento in favore dell’avvocato Gi. Fu. – nella dichiarata qualità di procuratore antistatario del sig. An. Ce. – di euro 3000,00 (tremila/0) oltre spese generali IVA e CPA se dovuti per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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