Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 ottobre 2021| n. 26856.
Equa riparazione ed indennizzo in misura inferiore a quella richiesta.
Nel procedimento d’equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il “petitum” sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Ordinanza|4 ottobre 2021| n. 26856. Equa riparazione ed indennizzo in misura inferiore a quella richiesta
Data udienza 16 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Durata del processo – Irragionevolezza – Equa riparazione – Giudizio presupposto – Fallimento – Spese legali – Scaglione – Minimi tariffari – Diminuzione massima ex art. 4 co 1 DM 55/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27985 – 2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza dei 30/31.1.2020,
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex L. n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Potenza depositato in data 21.11.2015 l'” (OMISSIS)” s.p.a. si doleva per l’irragionevole durata del fallimento della ” (OMISSIS)” s.n.c., fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto con sentenza del 22.4.1985, chiuso con decreto del 13.5.2015 ed al cui passivo, su sua domanda del 21.11.1985, era stato ammesso per il credito di lire 39.050.000.
Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Il consigliere designato rigettava il ricorso.
3. L'” (OMISSIS)” s.p.a. proponeva opposizione ex L. n. 89 del 2001.
4. La Corte di Potenza accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla s.p.a. opponente la somma di Euro 9.500,00, oltre interessi legali; compensava integralmente le spese di lite.
5. Con ordinanza n. 964/2019 questa Corte di legittimita’, in accoglimento del quarto motivo del ricorso esperito dall'” (OMISSIS)” s.p.a., cassava il decreto pronunciato dalla Corte di Potenza in sede di opposizione.
6. Con decreto dei 30/31 gennaio 2020, in sede di rinvio, la Corte di Potenza – impregiudicato in ogni altra sua parte il precedente decreto – compensava, in considerazione del parziale accoglimento dell’iniziale domanda indennitaria, fino a concorrenza di 1/2 le spese del giudizio di opposizione, le spese del giudizio di legittimita’ e le spese del giudizio di rinvio e condannava il Ministero a pagare al difensore anticipatario dell'” (OMISSIS)” s.p.a. le residue meta’.
7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'” (OMISSIS)” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia si e’ costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
8. Il relatore ha formulato ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. Con il primo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c. e degli articoli 91 e 92 c.p.c..
Deduce che con l’ordinanza n. 964/2019 questa Corte di legittimita’ aveva riscontrato intangibilmente l’insussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi, perche’ si potesse far luogo alla compensazione delle spese di lite.
Deduce quindi che la corte di rinvio non aveva alcun potere di compensare, seppur parzialmente, le spese di lite.
9.1. Con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
Deduce che, in materia di equa riparazione, non costituisce ragione di soccombenza reciproca il riconoscimento dell’equo indennizzo in misura inferiore a quella richiesta.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., dell’articolo 75 disp. att. c.p.c., dell’articolo 2233 c.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014; l’omessa motivazione.
Deduce che la corte distrettuale, in considerazione del quantum – Euro 9.500,00 – dell’indennizzo liquidato, ha quantificato gli onorari in misura inferiore ai “minimi” tariffari.
Deduce ulteriormente che erano state depositate note specifiche, sicche’ la corte avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine alla riduzione delle singole voci.
11. Si premette che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Ministero controricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
12. In ogni caso, pur al di la’ del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben puo’ essere reiterata in questa sede.
Ambedue i motivi di ricorso sono dunque fondati e da accogliere.
13. Con specifico riferimento al primo profilo del primo motivo di ricorso e’ sufficiente dar atto che con l’ordinanza n. 964/2019 questa Corte aveva cassato il decreto pronunciato in sede di opposizione dalla Corte di Potenza, siccome la corte distrettuale aveva “ritenuto di disporre la compensazione pur in mancanza dei presupposti normativamente richiesti della soccombenza reciproca ovvero dell’assoluta novita’ della questione trattata (…)” (cosi’ in motivazione ordinanza n. 964/2019).
Questa Corte dunque aveva segnatamente riscontrato l’insussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca ed a tale riscontro il giudice del rinvio era senz’altro vincolato (cfr. Cass. (ord.) 4.4.2011, n. 7656, secondo cui il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento).
14. Con specifico riferimento al secondo profilo del primo motivo di ricorso e’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un “moltiplicatore” annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, poiche’, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 16.7.2015, n. 14976).
15. Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso si delinea e sussiste, in rapporto allo scaglione (Euro 5.200,01 – 26.000,00) di riferimento, la dedotta violazione dei “minimi” tariffari, anche a tener conto della diminuzione massima (50%) (ed anche a prescindere, se del caso, per i giudizi innanzi alla corte d’appello, dalla fase istruttoria e/o di trattazione) prevista dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1m (come modificato dal Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, articolo 1) per i valori medi di cui alle tabelle n. 12 e n. 13 allegate al medesimo Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
16. In accoglimento di ambedue i profili del primo motivo di ricorso e del secondo motivo di ricorso il Decreto dei 30/31 gennaio 2020 della Corte d’Appello di Potenza va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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