Eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con azione di regolamento dei confini

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27045

La massima estrapolata:

L’eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con azione di regolamento dei confini non è ammissibile se l’incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell’ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, trattandosi di situazione incompatibile con l’esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire. Essa, invece, sarà proponibile in costanza di incertezza soggettiva riscontrabile qualora si sostenga che il confine apparente non sia quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.

Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27045

Data udienza 11 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. TEDESCO Fortunato – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dall’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 506/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott.ssa PICARONI ELISA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 3 settembre 2013, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2738 del 2008, e nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 1993 da (OMISSIS) con domanda di regolamento dei confini tra la sua proprieta’ e quella degli eredi (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS). I convenuti eredi (OMISSIS) avevano resistito e, in subordine, avevano formulato domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione della zona in contestazione.
1.2. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale e determinato il confine tra i fondi (particella n. (OMISSIS) di proprieta’ (OMISSIS) e particella n. (OMISSIS) di proprieta’ degli eredi (OMISSIS)) in coincidenza con quello “di fatto”, indicato nella planimetria allegata alla relazione del CTU, compensando per intero le spese di lite.
2. La Corte d’appello ha rigettato l’appello del (OMISSIS), confermando che l’eccezione di usucapione dei convenuti era ammissibile – non essendo stata dedotta una situazione di promiscuita’ del possesso nella zona confinaria – e fondata.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resistono con controricorso, anche illustrato da memoria, (OMISSIS) e (OMISSIS). Non hanno svolto difese gli altri eredi (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare la tardivita’ della memoria depositata dal ricorrente in data 4 maggio 2018.
1.1. Nel merito, il ricorso e’ infondato.
2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 950 cod. civ. e si assume che l’incertezza sul confine fosse oggettiva. Il dato era ben evidenziato dalle aerofotogrammetrie del 1985 – epoca antecedente all’acquisto della proprieta’ da parte del (OMISSIS) – che il CTU aveva esaminato concludendo nel senso che non risultava alcuna demarcazione o recinzione che valesse a dimostrare il possesso. La Corte d’appello era dunque incorsa in errore nel ritenere che l’incertezza oggettiva fosse stata superata dalla CTU svolta nella fase cautelare che aveva preceduto il giudizio introdotto ex articolo 950 cod. civ. dal (OMISSIS), tanto piu’ in considerazione del fatto che le circostanze rilevate dal CTU in quella sede davano atto di una situazione di promiscuita’.
3. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 950 e 1158 cod. civ nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta sia la ritenuta ammissibilita’ della domanda riconvenzionale di usucapione sia la valutazione del materiale probatorio che aveva condotto la Corte territoriale a confermare l’accoglimento di tale domanda, a fronte della mancanza di prova del possesso ventennale.
4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate.
4.1. In premessa si deve ribadire che la quaestio facti non e’ riesaminabile in sede di giudizio di legittimita’, in quanto l’apprezzamento dei fatti e delle prove e’ riservato al giudice di merito (ex plurimis, da ultimo, Cass. 06/10/2017, n. 23077), mentre l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della quaestio facti, denunciabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie, deve riguardare fatti intesi nell’accezione storico-fenomenica e, quindi, non questioni o profili giuridici (ex plurimis, Cass. 29/09/2016, n. 19312; Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).
4.2. Nella specie, con entrambi i motivi il ricorrente sollecita l’inammissibile riesame del materiale probatorio (ex plurimis, Cass. 23/05/2014, n. 11511) al fine di farne discendere una conclusione diversa da quella cui e’ pervenuta la Corte d’appello, con riguardo alla natura dell’incertezza sui confini e alla durata del possesso esercitato dagli eredi (OMISSIS) sulla zona confinaria, la’ dove la sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati.
4.3. Non sussiste l’erronea applicazione di legge denunciata con il primo motivo.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’incertezza riguardo al confine tra i fondi fosse di natura soggettiva, posto che l’attore (OMISSIS) aveva agito adducendo l’avvenuta usurpazione di terreno da parte dei (OMISSIS) lungo il confine nord tra la particella n. (OMISSIS) e quella n. (OMISSIS).
L’affermazione in diritto e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte sul tema del rapporto tra incertezza dei confini ed eccezione di usucapione. Secondo il principio ripetutamente affermato, l’eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto con l’azione del regolamento di confini non e’ ammissibile nel caso in cui l’incertezza del confine abbia carattere oggettivo – ossia nell’ipotesi in cui vi sia promiscuita’ del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per se’ incompatibile con l’esclusivita’ del possesso quale requisito necessario per usucapire – ed e’ proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile la’ dove l’attore sostenga che il confine apparente non e’ quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (ex plurimis, da ultimo, Cass. 19/09/2017, n. 21607).
4.4. Non sussiste l’erronea applicazione di legge denunciata con il secondo motivo.
La Corte d’appello ha chiarito che l’usucapione della striscia di terreno compresa tra le particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), in favore degli eredi (OMISSIS), era dimostrata dai dati acquisiti attraverso l’accertamento peritale, dalle fotografie dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali. In particolare, lo sconfinamento, cui era seguita l’occupazione di circa 924 mq. di terreno, e’ stato collocato in epoca antecedente al 1985 anno al quale risalivano le fotografie prodotte dal (OMISSIS) – stante la presenza nelle foto di alcune piante di eta’ risalente. La Corte d’appello ha ritenuto che l’usucapione della striscia di terreno compresa tra le particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), in favore degli eredi (OMISSIS), era dimostrata dai dati acquisiti attraverso l’accertamento peritale, dalle fotografie dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali. In particolare, lo sconfinamento, cui era seguita l’occupazione di circa 924 mq. di terreno, doveva essere collocato in epoca significativamente antecedente al 1985 – anno al quale risalivano le fotografie prodotte dal (OMISSIS) – stante la presenza nelle foto di alcune piante di eta’ risalente, e cio’ trovava conferma nelle dichiarazione dei testi Dente e Ricca, entrambi a conoscenza dei luoghi e concordi nell’affermare che la zona di terreno in contestazione era stata coltivata dai (OMISSIS).
4.5. L’omesso esame denunciato con il secondo motivo e’ inammissibile poiche’ non riguarda fatti (nell’accezione storico-fenomenica) bensi’ profili giuridici – specificamente l’interpretazione della domanda dell’attore, nel rapporto tra la fase cautelare e quella di merito.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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