E’ vero che gli studi di settore sono semplicemente indiziari

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18414.

La massima estrapolata:

E’ vero che gli studi di settore sono semplicemente indiziari, tuttavia gli stessi possono assurgere a prova presuntiva se il contribuente non adduca elementi concreti da escludere l’applicabilità degli studi di settore

Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18414

Data udienza 31 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Tributi – Accertamento – Studi di settore – Natura indiziaria – Possibilità di assurgere a prova presuntiva – Contribuente che non adduca elementi concreti da escludere l’applicabilità degli studi di settore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19833/2013, promosso da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza 88/1/12 del 13 luglio 2012 della Commissione tributaria regionale per la Basilicata.

RILEVATO

Che:
Con l’avviso di accertamento per i.re.s., i.v.a., i.r.a.p. e altro 2004 la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Potenza determino’, in base a studio di settore, il reddito d’impresa per l’anno 2004 della (OMISSIS) s.r.l. in Euro 163.122,00, a fronte di perdite dichiarate per Euro 67.770,00.
L’accertamento, impugnato dalla contribuente, fu annullato dalla Commissione tributaria provinciale la cui decisione, appellata dall’Ufficio, e’ stata confermata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata con la sentenza sopra detta.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per due motivi, l’Agenzia delle entrate.
Per la trattazione e’ stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e dell’articolo 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

CONSIDERATO

Che:
La Commissione tributaria regionale ha confermato l’annullamento dell’accertamento ritenendo gli studi di settore, “strumento di ausilio all’accertamento di tipo analitico presuntivo che come tale deve essere accompagnato da ulteriori elementi di fatto per assurgere a presunzioni idonee a fondare” l’atto impositivo. Detti studi costituiscono mezzi di accertamento parziale ricadenti nella previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d); di conseguenza, essi non assurgono a strumenti di ricostruzione generale del reddito, ma appartengono al novero dei metodi di rettifica di specifiche posso reddituali, mirando a correggere in aumento i valori dichiarati dei ricavi e dei compensi”.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.I. 30 agosto 1993, n. 331, articoli 62 bis e 62 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo che la sentenza aveva del tutto trascurato il caso specifico e la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva annullato l’accertamento nel presupposto, fra l’altro, del mancato contraddittorio del contribuente; contraddittorio che invece era stato promosso dall’Ufficio e al quale il contribuente non aveva risposto.
Con il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” perche’ la sentenza avrebbe del tutto ignorato gli altri elementi indiziari addotti dall’ufficio in unione allo studio di settore e violato i principi di distribuzione dell’onere della prova nel procedimento adottato dall’ufficio.
I motivi, che, in quanto strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
Riguardo al valore probatorio degli studi di settore, e pertanto in ordine alla fattispecie di cui al Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 62 bis e sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, e’ ius receptum in giurisprudenza che la determinazione del reddito mediante la loro applicazione, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, e’ idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilita’, per il contribuente che vi e’ sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass., 24330/2019; Cass. 3252/2019).
Infatti, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se’ considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facolta’ di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con cio’ costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attivita’ di allegazione, l’ufficio non e’ tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez. U, 26635/2009; Cass., 27617/2018).
La motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale si pone in contrasto con quest’orientamento, soffermandosi a lungo ad illustrare il valore meramente indiziario degli studi di settore ma ignorando la potenzialita’ degli stessi di assurgere a prova presuntiva (che sara’ poi onere del contribuente inficiare in sede giudiziaria) nel caso in cui il contribuente, partecipando al contraddittorio, non adduca elementi concreti e convincenti che escludano l’applicabilita’ al suo caso concreto dello studio di settore oppure, come sostiene la ricorrente, si sia mantenuto inerte all’invito dell’Ufficio. Compie una dissertazione sul loro valore di mero indizio, ma ignora e tace sulla loro capacita’ di assurgere a presunzioni. Cosi’ argomentando, esprime e descrive una nozione incompiuta, e percio’ illegittima, dello strumento accertativo che ha portato all’atto impositivo, negando alla fattispecie complessiva la valenza che puo’ assumervi il comportamento del contribuente, che la sentenza non avrebbe dovuto ignorare.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Basilicata, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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