Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 28 marzo 2019, n. 13649.
La massima estrapolata:
È valido il verbale di elezione di domicilio sottoscritto mediante l’apposizione di un segno di croce, in quanto la provenienza dell’atto dall’interessato, così come l’identità del sottoscrittore, è attestata dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto il documento, mentre l’assenza della specifica attestazione dell’impossibilità di sottoscrivere da parte del dichiarante, non espressamente prevista a pena di nullità, costituisce una mera irregolarità dell’atto.
Sentenza 28 marzo 2019, n. 13649
Data udienza 12 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONI Monica – Presidente
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/07/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Dott. Giovanni DI LEO che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di (OMISSIS).
La condannata aveva chiesto la declaratoria di non esecutivita’, ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., della sentenza del Tribunale di Alessandria in data 18 dicembre 2002 per la nullita’ del verbale di elezione di domicilio, la restituzione nel termine ex articolo 175 c.p.p. per impugnare detta sentenza e il riconoscimento della continuazione in sede di esecutiva fra cinque sentenze comprese nel provvedimento di cumulo.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
– la violazione di legge, in riferimento agli articoli 110 e 142 c.p.p., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta validita’ del verbale di elezione di domicilio in calce al quale imputata apponeva un doppio “crocesegno”, senza che i pubblici ufficiali abbiano attestato l’incapacita’ a sottoscrivere, sicche’ lo stesso doveva essere ritenuto nullo e percio’ travolgere l’avviso di deposito della sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 548 c.p.p., comma 3, nella formulazione all’epoca vigente (primo motivo);
– la violazione di legge per difetto assoluto della motivazione in relazione all’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., avendo il giudice dell’esecuzione omesso di provvedere (secondo motivo);
– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni che saranno esposte.
1.1. E’ utile evidenziare che nell’interesse della condannata sono state presentate due distinte istanze al giudice dell’esecuzione: la prima in data 4 aprile 2018 in relazione agli articoli 175 e 670 c.p.p., la seconda in data 10 aprile 2018 ai sensi dell’articolo 671 c.p.p..
2. E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso formulato in relazione alla mancanza della motivazione relativa all’istanza di restituzione nel termine.
L’istanza era, in effetti, tardiva laddove si consideri che la ricorrente aveva gia’ avuto notizia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 18 dicembre 2002, avendo in precedenza presentato una distinta richiesta di declaratoria di estinzione della medesima pena ex articolo 172 c.p. al giudice dell’esecuzione che l’ha rigettata con ordinanza del 12/10/2017.
2.1. Tale tardivita’, cui consegue l’originaria inammissibilita’ dell’istanza, puo’ essere rilevata d’ufficio in questa sede a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 4.
All’istanza ex articolo 175 c.p.p. sono applicabili, infatti, le disposizioni relative alle modalita’ di presentazione e spedizione dell’impugnazione di cui agli articoli 582 e 583 c.p.p., in quanto la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726).
3. E’ infondato il primo motivo di ricorso che denuncia la nullita’ del verbale di elezione di domicilio da cui conseguirebbe quella della notificazione dell’estratto contumaciale, con conseguente non esecutivita’ della sentenza.
3.1. Pur dovendosi dare conto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativo alla validita’ del verbale di elezione di domicilio che non risulti sottoscritto dall’indagato (nel senso della validita’: Sez. 2, n. 33956 del 14/06/2017, Pena, Rv. 270733; Sez. 4, n. 16144 del 01/03/2017, Losco, Rv. 269607; in senso contrario: Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433; Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, P.M. in proc. Glawe, Rv. 240430) contrasto che, pur essendo gia’ stato rimesso alle Sezioni Unite, non e’ stato risolto per l’irrilevanza della questione nel caso di specie -, il caso oggetto del giudizio risulta diverso, sicche’ non vi e’ motivo di investire nuovamente della questione il massimo organo nomofilattico.
Infatti, come riconosce la stessa ricorrente, l’atto e’ stato sottoscritto con l’apposizione di un doppio “crocesegno” da parte della medesima che, peraltro, non ne ha disconosciuto la paternita’, mentre la provenienza dalla stessa risulta attestata dai pubblici ufficiali che hanno redatto il relativo verbale.
3.2. La giurisprudenza che si e’ occupata dell’ipotesi, regolata dall’articolo 110 c.p.p., comma 3, in cui “se chi deve firmare l’atto non e’ in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e’ presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identita’ della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo”, ha analizzato gli effetti della disposizione essenzialmente con riguardo ai poteri di autenticazione del difensore in calce all’atto di impugnazione o di querela, escludendo tale possibilita’.
3.2.1. Per l’inammissibilita’ dell’impugnazione, si veda Sez. U, n. 22 del 25/11/1998 dep. 1999, Velletri, Rv. 212662, secondo la quale “nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell’articolo 110 c.p.p., comma 3, ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perche’ non e’ in grado di scrivere, non e’ compresa espressamente, ne’ puo’ farsi rientrare, in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l’articolo 39 disp. att. c.p.p. attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalita’, in quanto l’autenticazione e’ atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza, mentre l’attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziche’ da qualunque altra costituisce esercizio di una potesta’ certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto”.
3.2.2. Per l’invalidita’ della querela, si veda Sez. 5, n. 27975 del 24/05/2005, P.M. in proc. Finizola, Rv. 232296, secondo la quale “La sottoscrizione della querela costituisce, ai sensi dell’articolo 337 c.p.p., comma 1, requisito essenziale per la sua validita’; a tal fine, il segno della croce non puo’ considerarsi una firma o una sottoscrizione ne’ puo’ ricollegarsi ad alcun effetto giuridico, salva l’ipotesi di colui che non sia in grado di scrivere e, in tal caso, il pubblico ufficiale al quale l’atto sia presentato per iscritto o oralmente, accertata l’identita’ della persona, deve farne apposita annotazione. Ne deriva l’invalidita’ della querela che contenga l’indicazione del segno della croce cui faccia seguito un verbale privo della sottoscrizione del ratificante, in quanto, in relazione al segno di croce apposto in calce al verbale di ratifica, il pubblico ufficiale ricevente non operi la certificazione di cui all’articolo 110 c.p.p., comma 3, e neppure provveda a controfirmare, siglare o timbrare l’atto contenente l’istanza punitiva, in guisa da non essere certo il collegamento con l’atto di ratifica”.
3.3. Premesso, dunque, che la questione oggetto del giudizio non ha ancora dato luogo all’affermazione di principi giurisprudenziali massimati, il Collegio ritiene di dover dare soluzione positiva alla validita’ del verbale di elezione di domicilio redatto e sottoscritto dall’ufficiale di polizia giudiziaria in calce al quale l’imputato abbia apposto un “crocesegno” a titolo di sottoscrizione, senza che il pubblico ufficiale abbia atto dell’impossibilita’ di procedere alla stessa.
3.3.1. Deve essere anzitutto evidenziato che a mente dell’articolo 110 c.p.p., comma 1,: “Quando e’ richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, e’ sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare”, essendo, invece, invalida “la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura” (comma 2).
Tanto e’ vero che, ad esempio, non sono previste forme particolari, salvo quella scritta, per la nomina del difensore che puo’ essere semplicemente consegnata all’autorita’ procedente dal difensore o trasmessa con raccomandata (articolo 100 c.p.p., comma 2).
3.3.2. E’ noto, peraltro, che “il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorita’ che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore” (articolo 162 c.p.p., comma 1), sicche’ l’attestazione del pubblico ufficiale assume rilevanza essenziale per la certificazione della provenienza dell’atto dell’imputato.
Tenuto presente che l’attestazione di provenienza puo’ essere contenuta in un verbale redatto dal pubblico ufficiale, e’ utile evidenziare che l’articolo 137 c.p.p. stabilisce: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e’ sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e’ in grado di sottoscrivere, ne e’ fatta menzione con l’indicazione del motivo”.
D’altra parte, a mente dell’articolo 142 c.p.p.: “salve particolari disposizioni di legge, il verbale e’ nullo se vi e’ incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto”, cosi’ dovendosi concludere che la mancanza delle altre sottoscrizioni non e’ causa di nullita’ dell’atto salvo che sia espressamente previsto.
Come si e’ gia’ evidenziato l’articolo 110 c.p.p., comma 3, stabilisce che “Se chi deve firmare non e’ in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e’ presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identita’ della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo”, senza che siano previste sanzioni nel caso in cui manchi l’annotazione della impossibilita’ di scrivere.
3.4. Pertanto se, come e’ accaduto nel caso di specie, la redazione del verbale e’ avvenuta regolarmente da parte del pubblico ufficiale, che ha attestato quanto avvenuto in sua presenza, la provenienza della dichiarazione (che la parte neppure contesta) e l’identita’ del dichiarante, il problema della sottoscrizione – sostituita dal doppio segno di croce – puo’ trovare agevole soluzione ove si consideri che l’assunzione di paternita’ e’ attestata dall’ufficiale di polizia giudiziaria che garantisce la provenienza dell’atto da parte del soggetto interessato, restando relegata a mera irregolarita’ l’assenza della specifica attestazione dell’impossibilita’ di sottoscrivere da parte del dichiarante, in quanto non espressamente prevista a pena di nullita’.
Si consideri, in proposito, che la giurisprudenza di legittimita’ si e’ espressa in senso positivo con riguardo alla validita’ dell’atto di impugnazione firmato con la croce se presentato all’ufficiale di polizia giudiziaria, essendosi valorizzata la liberta’ delle forme e la funzione di autenticazione svolta dal pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 21672 del 22/04/2008, Carvelli, Rv. 240023, ha affermato che “e’ da ritenere valido l’atto d’impugnazione sottoscritto con segno di croce dall’imputato analfabeta il quale, essendo al momento sottoposto ad arresti domiciliari, lo abbia presentato al locale Comando di stazione dei Carabinieri”).
4. E’, invece, inammissibile, il terzo motivo di ricorso poiche’ generico e assertivo.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, nel respingere l’istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura una astratta programmabilita’) degli episodi delittuosi; la eterogeneita’ delle condotte; il diverso contesto temporale e territoriale ove sono stati posti in essere i fatti.
Il ricorso appare inammissibile per quello che concerne la lamentata violazione di legge, posto che in realta’ viene criticata unicamente la motivazione di esso.
Il ricorso appare inammissibile, con riferimento al vizio di motivazione, poiche’ contiene censure generiche e non soddisfa il requisito richiesto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non essendo indicati gli elementi di illogicita’ della motivazione del provvedimento impugnato, posto che la ricorrente si limita a una generica e aspecifica contestazione.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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