E’ valida la notificazione dell’appello effettuata in unica copia presso il procuratore costituito

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 22 maggio 2020, n. 3228.

La massima estrapolata:

E’ valida la notificazione dell’appello effettuata in unica copia presso il procuratore costituito nonostante la pluralità di parti. In forza dell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., il procuratore costituito è il destinatario (non il consegnatario) della notificazione dell’impugnazione, perché la norma risponde all’esigenza che le parti vengano a conoscenza dell’atto di impugnazione attraverso il loro difensore, in quanto soggetto professionalmente qualificato. Anche in caso di pluralità delle parti, il destinatario della notifica è dunque unico. Ne consegue la validità della notificazione effettuata mediante consegna di una sola copia.

Sentenza 22 maggio 2020, n. 3228

Data udienza 23 aprile 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazioni – Appello – Notificazione effettuata in unica copia presso il procuratore costituito per una pluralità di parti – Validità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4856 del 2015, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via (…);
contro
I signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Fr. e Lu. Ag., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ag. in Roma, piazza (…);
la signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);
i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. St., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Da. Co., in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione I bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il mancato scorrimento graduatoria e l’indizione del nuovo concorso per l’ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il consigliere Michele Conforti e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio, sono controversi gli atti con i quali il Ministero della Difesa ha inteso esternare la volontà di procedere all’indizione di un nuovo concorso per il reclutamento di “300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’arma dei carabinieri”, bandito in data 15 ottobre 2014.
2. In primo grado, gli odierni appellati hanno lamentato l’illegittimità di questi atti, deducendo la circostanza di essere risultati idonei ad un precedente concorso, bandito per la medesima qualifica, e il fatto che, pur a fronte di una graduatoria ancora efficace, il Ministero ha indetto una nuova selezione per la medesima posizione lavorativa, piuttosto di determinarsi allo scorrimento della suddetta graduatoria e al loro reclutamento in quanto idonei del precedente concorso.
3. Con la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionale ha:
a) richiamato il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, che ha statuito che la determinazione di bandire un nuovo concorso, a fronte di una graduatoria ancora valida e dalla quale attingere il personale occorrente, deve essere congruamente motivata sulle ragioni che inducono ad una tale scelta;
b) evidenziato che, nel caso in esame, gli atti dell’Amministrazione della Difesa non contengono alcuna motivazione in ordine a tale scelta e che non è idonea a conferire legittimità alla decisione ministeriale la circostanza che i due bandi conterebbero delle differenze, poiché esse sarebbero minime e, come tali, ininfluenti;
c) annullato il nuovo bando di concorso e gli atti ad esso prodromici.
4. Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, domandandone la sospensione.
L’Amministrazione ha dedotto, preliminarmente la specialità e la specificità dell’ordinamento delle Forze Armate e di Polizia, enumerando le norme che delineano una disciplina ad hoc e distinta da quella del D. Lgs. n. 165 del 2001 che sancisce, a differenza della prima, all’art. 35 la regola della perdurante efficacia della graduatoria concorsuale per tre anni decorrenti dalla sua pubblicazione.
Il Ministero deduce, quindi, l’inapplicabilità dei principi in materia di scorrimento della graduatoria.
Rispetto all’ordinamento militare e delle forze dell’Ordine varrebbero, infatti, regole peculiari, previste dagli artt. 643, 688 e 708 del D. Lgs. 66 del 2010.
La peculiarità sarebbe giustificata affinché non venga preclusa a coloro che hanno progressivamente maturato i requisiti la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento, così come statuito, in argomento, da alcuni precedenti dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato.
Proprio a tale proposito, viene riportato un passaggio argomentativo dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, ulteriore rispetto a quello richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, nel quale si individua, quale caso di eccezione alla regola dello scorrimento della graduatoria concorsuale, quello “dei concorsi con cadenza temporale determinata”, quale sarebbe quello in esame, nei quali la “periodicità del concorso mira a garantire una provvista di personale attingendo ad un bacino di potenziali aspiranti mutevole nel tempo”.
Questi principi sarebbero stati applicati, secondo l’appellante, anche da parte del T.A.R. per il Lazio, in una serie di precedenti riguardanti il Corpo della Guardia di Finanza, il quale presenta una disciplina del tutto analoga a quella dell’amministrazione della Difesa.
Si soggiunge, dunque, che la normativa applicabile al Ministero della Difesa e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri sarebbe tale da prescrivere obbligatoriamente la cadenza periodica dei concorsi, sicché il rispetto di questo obbligo di legge comporterebbe che non si debba motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria, laddove si bandisca il nuovo concorso.
Sarebbe dunque errata la sentenza, laddove ha censurato il deficit di motivazione della determinazione ministeriale di procedere all’indizione del nuovo concorso piuttosto che scorrere la graduatoria degli idonei.
5. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno illustrato le loro posizioni con plurime memorie.
Con la prima delle memorie depositate, in via pregiudiziale, gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, per esserne stata notificata un’unica copia nei confronti di tutti loro, in luogo di una copia per ciascuna delle parti.
Viene poi evidenziata l’infondatezza dell’appello, poiché esso riferirebbe, del tutto impropriamente, un orientamento e dei principi giurisprudenziali maturati relativamente al Corpo della Guardia di Finanza, disciplinato da una normativa peculiare, all’Arma dei Carabinieri, regolamentato da altra disciplina.
Per gli appellati, nel D. Lgs. n. 66 del 2010, non esisterebbe alcuna norma che – alla stregua di quanto avviene per il Corpo della Guardia di Finanza – prescriva la cadenza annuale o comunque periodica delle procedure di reclutamento, il che sarebbe, peraltro, comprovato dalla circostanza che il Ministero della Difesa avrebbe bandito due concorsi nell’arco di nove mesi e dunque nel corso del medesimo anno, contravvenendo dunque a tale regola, oltre che dal raffronto fra la disciplina prevista per la Guardia di Finanza e quella prevista dal D. Lgs. n. 66 del 2010, per i concorsi per il reclutamento degli allievi Marescialli dei Carabinieri.
Si contesta anche il riferimento all’art. 19 della Legge n. 183 del 2010, operato dall’appellante e rinvenibile anche in alcune delle sentenze citate, poiché esso, nel sancire la specificità degli ordinamenti delle Forze Armate e di Polizia, farebbe riferimento soltanto ai rapporti di impiego già in essere, ma non contemplerebbe le procedure di reclutamento che si indirizzano non già agli appartenenti ai Corpi, bensì a “cittadini italiani” che aspirano ad entrarvi.
Vi sarebbero dei precedenti, richiamati a pag. 9 della memoria, che opinano proprio in tal senso.
Viene poi evidenziato che le disposizioni citate da parte appellante si riferirebbero al ruolo “ufficiali”, mentre gli odierni appellati avrebbero partecipato al ruolo “sottoufficiali”.
Viene, infine, rappresentato come in ben due occasioni il Ministero della Difesa abbia proceduto allo scorrimento della graduatoria, con decreto n. 2/1 D del 13 gennaio 2014, e con decreto n. 52/1D del 9 luglio 2013.
6. Ha depositato delle memorie difensive anche la sig.ra -OMISSIS-, costituitasi con un nuovo difensore, nella quale ha avversato, con motivazioni analoghe a quelle degli altri appellati, l’impugnazione del Ministero.
Ella ha peraltro rimarcato che, in virtù del precedente n. 14 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, anche a fronte di concorsi periodici, l’obbligo di motivare la scelta di un nuovo concorso è attenuato, ma non escluso.
7. E’ intervenuto ad opponendum, nel presente giudizio di secondo grado, il sig. -OMISSIS-, deducendo di essere titolare di un “interesse paritario a quello degli appellati e contrario a quello dell’Amministrazione…”, sicché, secondo l’interventore, “il principio di diritto enunciato dal preminente collegio in primo grado produce effetti favorevoli in capo al sig. -OMISSIS-…”, il quale ha pertanto interesse alla conferma della sentenza.
8. Gli appellati hanno depositato il ricorso proposto innanzi al T.A.R. del Lazio con il quale hanno gravato la graduatoria, nel frattempo intervenuta, relativa al concorso bandito, con decreto n. 279/1D del 15 ottobre 2014, in luogo dello scorrimento della gradutoria.
9. Essi hanno poi ulteriormente illustrato le rispettive posizioni, con ulteriori memorie in vista dell’udienza, sostanzialmente reiterative delle argomentazioni già abbondantemente esposte in precedenza.
10. All’udienza del 23 aprile 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Giunge allo scrutinio del Collegio la vertenza inerente alla legittimità dei provvedimenti del Ministero della Difesa, odierno appellante, con i quali si è disposta l’indizione di un concorso per il reclutamento di trecento allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.
E’ controversa, in particolare, la legittimità di tale scelta, poiché si è lamentato, ad opera degli odierni appellati, che, in presenza di una graduatoria ancora efficace, nella quale essi erano individuati quali idonei non vincitori di concorso, si sarebbe dovuto dare preferenza al reclutamento di personale mediante scorrimento della graduatoria, in continuità con i principi delineati da questo Consiglio, con la sentenza n. 14 del 2011 dell’Adunanza Plenaria.
12. L’appello del Ministero, con le argomentazioni su riferite, ha contestato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha ritenuto applicabile, anche all’ordinamento militare e, nel caso di specie, all’Arma dei Carabinieri, i principi esposti dall’Adunanza Plenaria, omettendone di considerare le peculiarità e mancando di valutare che la medesima decisione invocata a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti gravati ha individuato una serie di eccezioni, nelle quali la regola dello scorrimento viene derogata in favore della possibilità di bandire un nuovo concorso.
13. Va delibata, prioritariamente, l’eccezione di inammissibilità, scaturente dalla mancata notifica di una copia dell’atto di appello per ciascuno degli appellati.
L’eccezione è infondata, costituendo oramai jus receptum, l’orientamento giurisprudenziale che prevede la possibilità della notifica di una sola copia dell’atto di appello a quegli appellati che in primo grado erano costituiti con il patrocinio di un unico difensore.
Principi di economia di mezzi e di snellezza delle procedure depongono per una simile conclusione, considerato che, d’altra parte, non può predicarsi alcun concreto pregiudizio per il diritto di difesa degli appellati, scaturente dalla notifica di una sola copia dell’atto di appello, in luogo di una moltitudine di atti, per quanti sono i soggetti intimati in giudizio.
Come già ha avuto modo di affermare questa Sezione: “È valida la notificazione dell’appello effettuata in unica copia presso il procuratore costituito nonostante la pluralità di parti. In forza dell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., il procuratore costituito è il destinatario (non il consegnatario) della notificazione dell’impugnazione, perché la norma risponde all’esigenza che le parti vengano a conoscenza dell’atto di impugnazione attraverso il loro difensore, in quanto soggetto professionalmente qualificato. Anche in caso di pluralità delle parti, il destinatario della notifica è dunque unico. Ne consegue la validità della notificazione effettuata mediante consegna di una sola copia” (Cons. Stato Sez. IV, 04 marzo 2016, n. 888; cfr., altresì, Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 15 giugno 2018, n. 15920; Cons. Stato, Sez. V, 05 dicembre 2005, n. 6886).
L’eccezione va pertanto respinta.
14. Sempre preliminarmente, il Collegio rileva, inoltre, che va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio del sig. -OMISSIS-, il quale si è costituito nel presente giudizio ad opponendum rispetto al gravame dell’amministrazione della Difesa.
In proposito, è sufficiente rilevare come, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, l’intervento ammissibile nel giudizio amministrativo di legittimità è soltanto quello denominato adesivo dipendente.
Affinché questa forma di intervento possa essere proposta in maniera ammissibile è necessario che chi propone l’intervento faccia valere un interesse collegato e dipendente a quello principale oggetto del giudizio, suscettibile di essere inciso in positivo o in negativo dalla sentenza che definirà il giudizio.
Si ritengono, invece, inammissibili l’intervento in via principale, volto a far valere una situazione giuridica soggettiva incompatibile con quella della quale sono titolari le altre parti del processo, e l’intervento adesivo autonomo, finalizzato a tutelare una situazione giuridica soggettiva analoga a quella di una delle due parti nel processo.
Nel caso in esame, come sopra riportato, l’interventore ha evidenziato di essere un partecipante alla procedura concorsuale, di essere risultato idoneo non vincitore di concorso e di trovarsi pertanto nella medesima situazione di coloro i quali hanno proposto il ricorso di primo grado. Egli è, dunque, un co-interessato, titolare di una situazione autonoma, non dipendente da quella degli odierni appellati, e pertanto aveva un onere di impugnazione dei provvedimenti emanati dal Ministero, non potendo prendere parte al processo attraverso la proposizione di un atto di intervento.
La sua costituzione nel presente processo è dunque inammissibile.
15. Può ora procedersi all’esame dell’articolato motivo di appello del Ministero.
Va evidenziato che, sulla questione scrutinata, è possibile rinvenire due differenti impostazioni in seno a questo Consiglio.
La prima, secondo la quale la disciplina contenuta nel T.U. n. 165 del 2001 e, in particolare, l’art. 35, che prevedrebbe l’ultrattività triennale delle graduatorie concorsuali approvate, sarebbe derogata dalle norme specificamente previste per l’ordinamento militare (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 318; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792 Sez. IV, 15 settembre 2015, nn. 4330, 4331 e 4332)
Secondo questa impostazione, alle Forze armate e di polizia si applicherebbero norme peculiari, dalle quali può farsi scaturire la regola secondo cui, quando l’amministrazione ha necessità di reclutare personale, essa deve dare prevalenza alla selezione concorsuale piuttosto che allo scorrimento di graduatorie ancora efficaci.
La seconda, più recente, che invece ritiene che le previsioni specifiche contenute nelle norme che puntualmente disciplinano l’ordinamento militare non escludono la possibilità di applicare il T.U. n. 165 del 2001, quando esso disciplina aspetti da esse non specificamente regolamentati, sicché, non essendovi una disposizione che sancisce la periodicità dei concorsi per il reclutamento del personale dell’Arma dei Carabinieri o altra ragione per derogare al principio che postula la prevalenza del reclutamento del personale attraverso lo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti idonei, il principio in questione andrebbe ribadito anche nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7104).
16. Fra i due orientamenti, il Collegio ritiene che debba darsi prevalenza al primo, per le motivazioni che seguono.
L’Adunanza Plenaria ha motivato il revirement in materia di prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di un nuovo concorso, per far fronte alla necessità di provvedere alla provvista di personale, basandosi, fondamentalmente, sul tenore dispositivo dell’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, in generale, sulla circostanza che il legislatore avrebbe nel corso del tempo esteso i casi di perdurante vigenza della graduatoria di concorso, dopo la sua approvazione, superando le applicazioni settoriali o contingenti già pure presenti o intervenute in tal senso (cfr., in particolare, i punti nn. 39, 43 e, specialmente, 48 della sentenza dell’Adunanza Plenaria).
Secondo l’autorevole pronunciamento, dalla circostanza che questa norma prevede un’ultra-vigenza della graduatoria concorsuale può inferirsi la volontà del legislatore di prediligere lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione degli idonei non vincitori rispetto all’indizione di un nuovo concorso. Non avrebbe alcun senso logico e giuridico, altrimenti, prevedere la perdurante efficacia di essa, se poi, ove sorga la necessità di assumere nuovo personale, questo debba (o possa, indifferentemente,) essere selezionato mediante concorso e non attingendo dalla graduatoria ancora efficace.
L’art. 35 comma 5-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, applicabile ratione temporis, dispone, del resto, che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.
L’ultra-vigenza per un triennio sarebbe allora manifestazione della prevalenza dello scorrimento rispetto all’indizione del nuovo concorso.
Accanto a questo dato positivo, l’Adunanza Plenaria sviluppa poi ulteriori motivazioni a sostegno dell’approdo ermeneutico cui giunge, basate sulla tutela dell’affidamento dei concorsisti risultati idonei e su ragioni di tutela delle finanze pubbliche.
17. Tali doverose premesse sono fondamentali, a parere del Collegio, per potersi esaminare la questione controversa e per potersi riconoscere prevalenza alla tesi del Ministero appellante.
L’accoglimento dell’appello scaturisce dal raffronto della disciplina dell’art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. n. 165 del 2001, che l’Adunanza Plenaria indica come di carattere generale, con la disciplina applicabile al caso in esame, contenuta, invece, nell’art. 688, comma 7, del D. Lgs. n. 66 del 2010.
Mentre, come visto, la prima norma impone un’ultra-vigenza triennale delle graduatorie concorsuali, la seconda così dispone: “I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l’ammissione al corso biennale di cui all’articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall’approvazione della stessa”.
Le regole, nelle due norme, sono invertite: per il concorso in ambito militare “i termini di validità ” delle graduatorie degli idonei “possono essere prorogati”, mentre per i pubblici concorsi, in generale, le graduatorie concorsuali “rimangono vigenti” senza che sia necessario alcun atto di proroga.
Per il concorso di cui si discute non sarebbe dunque prospettabile, alla stregua della disciplina esaminata, il presupposto dell’ultra-vigenza della graduatoria, che costituisce il fondamento concettuale da cui muove la sentenza dell’Adunanza Plenaria e sulla scorta del quale si è argomentata la prevalenza dell’opzione dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione del nuovo concorso.
Dal suesposto ragionamento discende, in definitiva, che i principi enunciati dalla sentenza n. 14 del 2011 non sarebbero applicabili al caso in esame, già solo in base al confronto fra la disciplina generale e quella peculiare per il concorso de quo loquitur.
18. Vi sono, inoltre, ulteriori argomenti che inducono a preferire l’impostazione tradizionale.
18.1. In primo luogo, sempre con riferimento alle due norme richiamate, va considerato che l’opzione ivi testualmente espressa circa l’esistenza di un potere discrezionale sulla proroga della vigenza delle graduatorie induce a ritenere che, in linea generale, il legislatore abbia voluto conferire all’amministrazione più ampi poteri di scelta circa le modalità di reperimento della provvista di personale.
Una simile opzione è motivata, da parte dell’orientamento a cui questo Collegio ha aderito, dalla necessità di consentire una selezione costante del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, con un afflusso dei possibili aspiranti Carabinieri quanto più scaglionato negli anni e con una verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici di quest’ultimi che avvenga quanto più contestualmente possibile alla loro immissione in servizio.
Come rilevato, già a partire dalle sentenze di questo Consiglio nn. 4330, 4331 e 4332 del 15 settembre 2015, “la ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età, all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno dell’Arma dei Carabinieri: dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell’attualità, l’ordinamento militare incentiva l’indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento di preesistenti graduatorie”.
18.2. In secondo luogo, si è osservato che l’ordinamento militare è connotato da un peculiare carattere di specialità e autosufficienza rispetto all’ordinamento generale, manifestata, tra l’altro, dalla circostanza che la fonte della sua disciplina – il D.Lgs. n. 66 del 2010 – è denominata “codice dell’ordinamento militare”.
Con il lemma “codice”, si va ad indicare, difatti, un sistema conchiuso e autosufficiente di principi e di regole, tendenzialmente autoreferenziale e impermeabile a discipline esterne, cosicché, in linea di massima, al personale militare rimane estranea e non applicabile la disciplina posta per il personale civile (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489).
18.3. Il Collegio non condivide l’indicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in L. 30 ottobre 2013, n. 125, e recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, quale possibile riferimento normativo che inclini all’applicazione della soluzione di carattere generale anche all’ordinamento sezionale in esame, pure prospettato dalla sentenza n. 7104 del 2019, della Sez. II di questo Consiglio.
Si osserva, al riguardo, che anche questa norma presuppone, per la sua applicazione, che si tratti di “graduatorie vigenti”.
Come già osservato in precedenza, affinché la graduatoria concorsuale del concorso in esame perduri nella sua vigenza è necessaria un’espressa e discrezionale determinazione in tale senso da parte dell’amministrazione.
18.4. La soluzione prospettata dall’orientamento tradizionale è, infine, coerente con il quadro normativo attuale, sul quale ha inciso l’art. art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 91 del 2016 che, inserendo il comma 4 bis dell’art. 643 del D. Lgs. n. 66 del 2010, ha espressamente previsto, in questo ambito, la preferenza per la regola dell’indizione e dello svolgimento di nuovi concorsi, per il reclutamento del personale.
19. In conclusione, per le ragioni finora esposte, l’appello può trovare accoglimento.
20. La peculiarità della fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali suindicate, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara legittimi i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellati.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 ai sensi dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito nella legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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