È valida la convenzione tra avvocato e cliente nella quale vengono stabiliti onorari superiori al massimo tariffario

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25054.

La massima estrapolata:

È valida la convenzione tra avvocato e cliente nella quale vengono stabiliti onorari superiori al massimo tariffario: l’accordo prevale su qualunque altro criterio di liquidazione.

Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25054

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19219-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS); ammissione G.P. delibera 7/7/14 COA di Ancona;
– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. /26/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 726/2013 pubblicata il 26 ottobre 2013, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, determinato il compenso dell’avv. (OMISSIS) in 59.000,00 Euro per le prestazioni professionali da questi eseguite, ed accertato l’ammontare degli acconti gia’ versati dal (OMISSIS), condannava il (OMISSIS) alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nonche’ all’importo assegnatogli in sede esecutiva, pari a 149.258,10 Euro, ed alle spese di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e del pignoramento, affermando che l’autonomia delle parti come fonte primaria per il compenso spettante all’avvocato trovava un limite nell’inderogabilita’ dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali.
Dichiarava inoltre l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale dell’opposto e della chiamata in causa di terzi.
I signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, cui il ricorrente resiste, a sua volta, con controricorso.
lo prossimita’ dell’odierna adunanza, i signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria illustrativa.

DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’articolo 2233 c.c. censurando la statuizione della Corte d’Appello, che ha affermato la nullita’ della pattuizione con cui le parti avevano stabilito, per le prestazioni professionali effettuate dal ricorrente, un compenso professionale eccedente i massimi di tariffa, ritenendo l’inderogabilita’ dei massimi tariffari.
Il motivo e’ fondato.
In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’articolo 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.
In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilita’ e validita’ di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999).
Nel caso di specie, non e’ contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto al ricorrente per l’incarico professionale, onde la pronuncia di nullita’ della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell’articolo 2233 c.c..
Con il secondo molino, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 183 e 184 c.p.c., nella versione precedente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 35 del 2005, lamentando che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione su un documento, costituito dalla quietanza di una somma di 45.000,00 Euro prodotto dal (OMISSIS) successivamente allo spirare dei termini di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c..
Il motivo e’ infondato.
Premesso che l’odierno ricorrente, a fronte dello specifico motivo di impugnazione proposto in appello dai resistenti circa l’efficacia confessoria della quietanza, che era stata esclusa dal primo giudice, non ha dedotto la tardivita’ della produzione della stessa e ne ha anzi contestato, nel merito, l’efficacia probatoria, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto la quietanza indispensabile ai fini della decisione, con conseguente valutazione di ammissibilita’ del documento, in conformita’ al piu’ recente indirizzo delle Ss.Uu. di questa Corte secondo cui “prova nuova indispensabile di cui al testo dell’articolo 345 c.p.c., comma 3 e’ quella di per se’ idonea ad eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, a prescindere dal rilievo che la parte sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass.Ss.Uu.10790/2017).
Il terzo motivo denuncia l’errata applicazione dell’articolo 2730 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto natura di confessione stragiudiziale alla ricevuta datata 31.12.2003 emessa dal ricorrente, esonerando il signor (OMISSIS) dall’onere di provare la dazione della somma di 45.000,00 Euro, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’errore in cui il ricorrente era incorso nel rilasciare la quietanza, a fronte dell’assegno ricevuto ma non incassato.
Il ricorrente deduce che il (OMISSIS) non ha fornito alcuna prova in ordine al rapporto professionale cui si riferiva la quietanza e deduce che le risultanze documentali avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a considerazioni ben diverse da quelle cui e’ pervenuto.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto, nonostante la rubrica, si risolve, di fatto, nella richiesta di riesame, nel merito, dell’apprezzamento della Corte territoriale, che, con motivazione logica. coerente ed adeguata ha ritenuto che le deduzioni dell’odierno ricorrente non fossero idonee a superare l’efficacia di confessione stragiudiziale della quietanza.
Nessuna violazione di legge e’ dunque ravvisabile nella statuizione della Corte territoriale, che ha correttamente attribuito alla quietanza efficacia di confessione in ordine al pagamento dell’importo ivi indicato, ed ha ritenuto che tale efficacia non potesse ritenersi superata dagli elementi (meramente) indiziari allegati dall’odierno ricorrente.
Il quarto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 167 e 183 c.p.c., censurando la statuizione con la quale sono state ritenute inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dall’odierno ricorrente, sul solo rilievo che la propria domanda era conseguenza della domanda ed eccezioni sollevate nei suoi confronti dall’opponente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Pure tale motivo e’ inammissibile per genericita’, in quanto non attinge la ratio decidendi posta a fondamento della statuizione di inammissibilita’ e fondata sul fatto che le eccezioni e le domande proposte dal (OMISSIS) nell’opposizione al decreto ingiuntivo non avevano ampliato il thema decidendum.
La statuizione della Corte territoriale e’ conforme a diritto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l’opposto non puo’ far valere domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, salvo che, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto, al quale non puo’ essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o piu’ ampia pretesa della controparte (Cass. 21245/2006; 8077/2007; 21101/2015).
Essendo infatti l’opposto attore in senso sostanziale, e’ evidente che l’eventuale reconventio reconventionis debba essere diretta conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, che abbia ampliato il thema decidendum, incorrendo altrimenti nell’implicito divieto su menzionato.
Passando al ricorso incidentale condizionato spiegato dai resistenti, con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2733 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente negato l’esistenza di un “patto di quota lite” in relazione all’incarico professionale conferito all’odierno ricorrente per l’acquisto di un immobile.
Il motivo e’ inammissibile in quanto non riporta integralmente, nel corpo del ricorso, le pattuizioni integranti il dedotto -patto di quota lite”.
E’ al riguardo inidoneo lo stralcio del contratto riportato in ricorso – ed il riferimento al pagamento del compenso, da effettuarsi contestualmente a quello del corrispettivo della compravendita e comunque, -in ogni caso in cui il mandante e i suoi congiunti o aventi causa stipulassero l’atto pubblico di compravendita dell’immobile” – trattandosi di espressioni dalle quali non puo’ univocamente desumersi che il compenso sia stato correlato al risultato pratico dell’operazione o facendo riferimento alla somma conseguita dal cliente.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale; vanno invece, respinti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater sussistono dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinti gli altri.
Respinge il ricorso incidentale condizionato.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

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