E’ nulla la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali che non sono serviti dall’impianto di riscaldamento

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza Sentenza 13 giugno 2019, n. 15932.

La massima estrapolata:

E’ nulla – e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), che non serviti dall’impianto di riscaldamento.

Sentenza 13 giugno 2019, n. 15932

Data udienza 13 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12590/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24-71/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2014;
udita la relazione della causa svorla nella pubblica udienza del 13/12/2318 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
PREMESSO
che:
1. Con atto di citazione del 10/5/2010 (OMISSIS) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 902/2010, emesso in favore del Condominio (OMISSIS) in forza della deliberazione assembleare dell’11/7/2009 di approvazione dei bilanci consuntivi 2008/2009 e 2009/2010, per un importo pari ad Euro 27.306,90. In via riconvenzionale, l’opponente domandava altresi’ che venisse accertata la legittimita’ del distacco dall’impianto comune di riscaldamento dei termoconvettori presenti nelle quattro unita’ abitative di sua proprieta’, nonche’ la nullita’ di tutte le deliberazioni condominiali successive all’ottobre 2005, data dell’avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei menzionati termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione delle somme incassate dal 2005 a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori (Euro 12.448,41).
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 714/2013, rigettava l’opposizione, rilevando che l’invalidita’ delle deliberazioni assembleari non poteva farsi valere nel giudizio di opposizione, ma solo con separata impugnazione ai sensi dell’articolo 1137 c.c. e che il distacco non era stato comunque autorizzato dall’assemblea condominiale ai sensi della L. n. 10 del 1991 articolo 26(come modificato dal Decreto Legislativo n. 311 del 2006).
2. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), lamentando la nullita’ delle delibere assembleari, la non necessita’ di preventiva autorizzazione assembleare per il distacco in argomento, nonche’ la violazione del contraddittorio per avere il Tribunale posto a base della sua decisione la L. n. 10 del 1991, articolo 26, mai invocato dalle parti.
La Corte di appello di Venezia – con sentenza 5 novembre 2014, n. 2471 – rigettava il gravame, affermando, tra l’altro, che nel caso di specie non si verteva in materia di nullita’, bensi’ di annullabilita’ delle deliberazioni, derivando i dedotti vizi dalla ripartizione dei contributi condominiali, con conseguente onere di far valere tali vizi entro i termini di cui all’articolo 1137 c.c.; ne’ la nullita’ poteva dedursi dalla pretesa violazione del diritto soggettivo dell’appellante in conseguenza della mancata autorizzazione al distacco, posto che l’assemblea non era mai stata investita di tale questione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento condominiale.
3. Contro la sentenza ricorre in cassazione (OMISSIS). Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso e’ articolato in sei motivi.
a) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1118, 1123 e 1137 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3): la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la sola annullabilita’ delle deliberazioni, essendo queste invece da considerarsi nulle, a fronte dell’illegittima richiesta di pagamenti per costi non piu’ dovuti a seguito del distacco, con conseguente possibilita’ di far valere il vizio anche nel giudizio di opposizione, senza necessita’ di rispettare i limiti temporali di cui all’articolo 1137 c.c..
Il motivo e’ fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di condominio negli edifici, e’ nulla – e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all’articolo 1137 c.c.- la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui non sia comune, ne’ siano serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di Delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese” (cosi’ Cass. 22634/2013).
b) Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1104, 1117, 1118 e 1135 c.c.: la Corte di appello ha erroneamente ritenuto necessaria l’autorizzazione assembleare per poter procedere al distacco dei termoconvettori dall’impianto comune.
Il motivo e’ fondato. Secondo questa Corte, “il condomino puo’ legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unita’ immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessita’ di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto” (cosi’ Cass. 7518/2006 e Cass. 16365/2007).
c) L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo (che lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1104, 1117, 1118, 1123, 1138, 1362, 1363, 1366, 1370 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), del quarto (rubricato violazione e/o falsa applicazione della L. n. 10 del 1991, articolo 26, come modificato dal Decreto Legislativo n. 311 del 2006, nonche’ degli articoli 1117, 1118 e 1135 c.c.), del quinto (con cui si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1137 e 1193 c.c.) e del sesto motivo (che lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 23 Cost. e articolo 1118 c.c.).
II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al giudice d’appello che decidera’ la causa alla luce dei principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

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