È nulla in forza dell’art. 1932 c.c. la clausola del contratto assicurativo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2020| n. 25298.

È nulla, in forza dell’art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell’assicurato dal diritto di pretendere l’indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l’assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell’assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all’art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.

Ordinanza|11 novembre 2020| n. 25298

Data udienza 24 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazioni danni – Credito commerciale all’export – Polizza globale – Regolamento premio – Condizioni generali di polizza – – Mancato pagamento dei premi successivi al primo – Sospensione della garanzia per il periodo cui si riferisce il premio – Obbligo dell’assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3436/2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) pec: (OMISSIS), e con il medesimo elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), SEDE SECONDARIA RAPPRESENZANZA GENERALE ITALIA, in persona del legale rappresentate, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4265/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) stipulo’ con la societa’ (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) un contratto di assicurazione contro i rischi del credito commerciale all’export con polizza globale che prevedeva (all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Polizza) una clausola di regolamento del premio in forza della quale una parte gia’ determinata doveva essere pagata anticipatamente ed altra parte sarebbe stata determinata sulla base di dati variabili corrispondenti alle fatture emesse dall’assicurato da comunicarsi entro il mese successivo a quello di emissione.
Il rapporto si sviluppo’ senza problemi per oltre sei anni ma, in data 31/7/2008, (OMISSIS), dopo aver comunicato alla compagnia il mancato pagamento di forniture effettuate in favore della societa’ (OMISSIS) srl per l’importo di Euro 52.404,93, ricevette dalla (OMISSIS) la comunicazione della propria volonta’ di disdire il contratto e di non procedere al pagamento dell’indennizzo in quanto l’assicurato era decaduto dal relativo diritto a causa del ritardo nel pagamento della parte variabile del premio assicurativo.
La (OMISSIS) convenne allora, con atto di citazione del 20/10/2009, davanti al Tribunale di Roma la (OMISSIS) per sentir pronunciare la condanna della medesima al pagamento della somma di Euro 52.404,93, oltre accessori corrispondente alla somma dovutale a titolo di indennizzo per il denunciato sinistro.
La convenuta si costitui’ chiedendo il rigetto della domanda perche’ infondata assumendo che l’esclusione del pagamento dell’indennizzo trovava fondamento nell’articolo 10, lettera A delle Condizioni Generali di Polizza secondo il quale qualsiasi ritardo nella notificazione del fatturato avrebbe determinato la sospensione della garanzia con esclusione definitiva dalla copertura dei crediti scaduti e non pagati durante la sospensione, restando dovuta la porzione di premio evasa.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 12122 del 12/7/2012, ritenuta la validita’ della clausola invocata dalla compagnia e l’irrilevanzai sia dell’accettazione del pagamento tardivo del premio da parte di (OMISSIS) (sia della gestione del recupero del credito svolto da (OMISSIS) per conto dell’assicurata, rigetto’ la domanda.
La (OMISSIS) propose appello dolendosi, per quanto ancora qui rileva, della violazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 4631 del 28/2/2007) secondo il quale la mancata comunicazione dei dati variabili non conduce alla sospensione della garanzia assicurativa e, soprattutto, dell’omesso esame sulla eccepita nullita’ delle clausole di cui all’articoli 8, lettera A e articolo 10, lettera A delle Condizioni Generali di polizza, clausole che avrebbero dovuto essere considerate nulle perche’ comportanti deroghe sfavorevoli all’assicurata consistenti nel prevedere, contestualmente, la persistente esigibilita’ dei premi assicurativi e la decadenza dal diritto all’indennizzo. Ad avviso dell’appellante il giudice avrebbe dovuto affermare la nullita’ delle clausole e la sostituzione di diritto con la disciplina di cui agli articoli 1932 e 1901 c.c..
3. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4265 del 21/6/2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede: a) di non pronunciarsi sulla nullita’ delle clausole invocate dalla compagnia; b) di non condividere, sotto il profilo della rivendicazione del canone della buona fede, l’impostazione difensiva dell’appellante secondo la quale il periodo di sospensione della garanzia non avrebbe compreso le fatture emesse; c) di escludere l’applicabilita’ del principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite richiamato dall’appellante, ritenendolo afferente a diversa fattispecie; d) di affermare che l’eventuale squilibrio tra le parti avrebbe dovuto essere regolato in base agli articoli 1341 e 1342 c.c. e dunque con la specifica approvazione per iscritto delle clausole invocate dalla compagnia; e) di negare la presenza di apprezzabili comportamenti ricognitivi dell’assicuratore rispetto al diritto all’indennizzo.
4 Avverso la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
5. La trattazione e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., all’odierna Adunanza Camerale, in vista della quale entrambe le parti hanno presentato memoria ed il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – nullita’ della sentenza gravata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione al secondo motivo di impugnazione, deducibile in sede di legittimita’ quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello relativo alla nullita’ delle clausole invocate dalla compagnia, in quanto prevedenti la persistente esigibilita’ dei premi assicurativi in caso di loro mancato pagamento e la decadenza dell’assicurato dal diritto di pretendere l’indennizzo. La Corte d’Appello, che ha inopinatamente ritenuto che la clausola non fosse stata impugnata per nullita’, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullita’ della stessa, sulla base di specifica giurisprudenza di questa Corte e conseguentemente valutare se la sospensione della garanzia potesse essere ritenuta legittima, tenuto conto del comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione era stata effettuata e dell’importanza dell’inadempimento.
2. Con il secondo motivo – violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1421 c.c. ex articolo 1360 c.p.c., comma 1 n. 3 – l’impugnante censura la sentenza per non avere la medesima esaminato e rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1421 c.c. la nullita’ delle clausole di cui all’articolo 10, lettera A e lettera B delle Condizioni Generali di Contratto, anche alla luce di un indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale clausole siffatte sono nulle e sostituite di diritto dall’articolo 1901 c.c. ed il Giudice puo’ rilevare d’ufficio la nullita’ del contratto o di singole clausole anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione.
1-2 I due motivi sono connessi, da trattare quindi congiuntamente, e sono entrambi fondati. Occorre premettere che, con riferimento alla domanda di nullita’ dell’articolo 10, lettera A delle Condizioni Generali di Polizza, la stessa e’ stata introdotta in sede di gravame come motivo di appello ed il resistente ne ha eccepito la tardivita’ e l’inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c.. L’eccezione e’ infondata – e dunque la questione non e’ inammissibile – perche’ la giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuita’, ha affermato che essendo il vizio di omessa pronuncia rilevabile in appello, ove il giudice d’appello non si sia pronunciato a fronte di uno specifico motivo di appello volto a far rilevare la nullita’, non si forma alcun giudicato interno e la parte puo’ riproporre in cassazione la questione della rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ negoziale (Cass., S.U., nn. 26242 e 2643 del 12/12/2014; Cass., n. 12259 del 2019).
E’ proprio quanto avvenuto in questa fattispecie nella quale la questione della nullita’, posta in parte fin dal primo grado del giudizio ed in parte solo in appello, non e’ stata decisa dalla Corte d’Appello, e’ stata riproposta in questa sede ed e’ scrutinabile in quanto eccezione di nullita’ legittimamente proposta dall’appellante.
Cio’ posto questo Collegio ritiene che le censure siano fondate. Con riferimento all’articolo 10, lettera A delle Condizioni generali di Polizza la sentenza d’appello afferma erroneamente che la parte “non risulta essere stata impugnata per nullita’” mentre la nullita’ era stata denunciata con il secondo motivo di appello avverso la sentenza di primo grado. Ugualmente deve dirsi per la clausola di cui all’articolo 10, lettera B delle stesse Condizioni Generali di Polizza in quanto la sentenza non ha esaminato la questione sul presupposto che la sospensione della garanzia fosse stata disposta “ai sensi della prima parte dell’articolo 10, lettera A, non impugnata per nullita’”.
La nullita’ dedotta attiene alla violazione degli articoli 1901 e 1932 c.c., perche’ entrambe le clausole prevedono la persistente esigibilita’ dei premi assicurativi in caso di sospensione della garanzia e la decadenza dell’assicurato dal diritto di pretendere l’indennizzo, oltre che l’estensione della sospensione della garanzia ad un caso non espressamente previsto dall’articolo 1901 c.c., introducendo una deroga alla disciplina di diritto comune in senso sfavorevole all’assicurato, vietata dall’articolo 1932 c.c.. L’articolo 1932 c.c. prevede, infatti, che la disposizione dell’articolo 1901 c.c., non puo’ essere derogata se non in senso piu’ favorevole all’assicurato,mentre l’articolo 1901 c.c., stabilisce che il mancato pagamento di premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia per il periodo cui si riferisce il premio, fermo restando l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente. La clausola che, come quella contenuta nell’articolo 10, lettera A e B delle Condizioni Generali di Polizza contempli la persistente esigibilita’ dei premi assicurativi e la decadenza dell’assicurato dal diritto di pretendere l’indennizzo si traduce in una deroga sfavorevole all’assicurato in quanto lo espone al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui manca la prestazione dell’assicuratore (Cass., 6-3, n. 26783 del 13/12/2911; Cass., 3, n. 28472 del 19/12/2013; Cass., n. 18525 del 3/9/2007).
Da quanto esposto consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
3. Con il terzo motivo – nullita’ della sentenza gravata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) in relazione al quinto motivo di impugnazione, deducibile in sede di legittimita’ quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente censura la sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello: sulla mancata applicazione del principio espresso da Cass. S.U. n. 4631/2017. In particolare il ricorrente si duole che il giudice di primo grado abbia escluso l’applicazione della richiamata sentenza “poiche’ nella specie non si verteva in materia di mancato pagamento di conguaglio bensi’ di omessa corresponsione del premio relativo a fatture non comunicate”.
4. Con il quarto motivo – nullita’ della sentenza gravata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) in relazione al sesto motivo di impugnazione, deducibile in sede di legittimita’ quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’impugnante continua a dolersi della mancata applicazione alla fattispecie del principio espresso da questa Corte con sentenza S.U. n. 4631/2007.
5. Con il quinto motivo – nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., nonche’ dell’articolo 111 Cost., comma 6, deducibile quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al quinto e sesto motivo di gravame – continua a dolersi, sotto i riferiti profili, dell’omessa motivazione sulla mancata applicazione alla fattispecie del principio di cui a Cass., S.U. n. 4631/2007.
6. Con il sesto motivo – violazione di norme di diritto in riferimento agli articoli 1176, 1375, 1455 e 1460 c.c., deducibile in sede di legittimita’ quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -lamenta la nullita’ della sentenza per nullita’ della clausola 10, lettera A delle Condizioni Generali di Polizza ed impossibilita’ della sua sostituzione con l’articolo 1901 c.c., per la parte in cui ha considerato automatica la sospensione della garanzia per la sola mancata comunicazione di alcune fatture senza svolgere la verifica del comportamento tenuto dalle parti.
7. Con il settimo motivo – falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli articoli 1362 e 1363 c.c., deducibile in sede di legittimita’ quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale con riguardo all’interpretazione dell’articolo 10, lettera A e B delle Condizioni Generali di Polizza.
3-7 I motivi dal terzo al settimo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
8. Conclusivamente il ricorso va accolto, limitatamente al primo ed al secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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