È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del trust

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 settembre 2020, n. 25991.

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del trust, se, anche attraverso un ragionamento presuntivo, si può dedurre che l’indagato abbia solo simulatamente trasferito i beni.

Sentenza 15 settembre 2020, n. 25991

Data udienza 2 luglio 2020

Tag – parola chiave: Trust – Trasferimento di beni – Simulazione – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Ragionamento presuntivo – Reati tributari – Sequestro finalizzato alla confisca nei confronti del legale rappresentante di una società

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/01/2020 del TRIB. LIBERTA’ di PARMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Dott. BARBERINI ROBERTA MARIA: “Inammissibilita’ del ricorso”;
ricorso trattato ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12 ter, convertito in L. n. 27 del 2020;
lette le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS): “Accoglimento del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Parma, in sede di riesame, con ordinanza del 24 gennaio 2020, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. (in persona del consigliere delegato (OMISSIS)) avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 2 settembre 2019, per la confisca diretta della somma di Euro 10.163.675,36 (ammontare delle imposte complessivamente evase dalle societa’ consorziate) e, in via sussidiaria – nell’ipotesi di mancanza di liquidita’ del patrimonio delle persone giuridiche -, il sequestro finalizzato ala conquista per equivalente delle somme o dei beni comunque rinvenuti nella disponibilita’ dei singoli indagati.
2. Ricorre in cassazione (OMISSIS) (nella sua qualita’ di Consigliere delegato della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e quale legale rappresentante di (OMISSIS) – terzo sequestrato -) deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1;
2.1. Violazione di legge (articolo 321 c.p.p., articolo 322 ter c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, articolo 1322 c.c. e L. n. 364 del 1989, articolo 2).
In esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo la Guardia di Finanza, con verbale del 25 settembre 2019, sottoponeva a sequestro il patrimonio (interamente) della (OMISSIS) (beni immobili, conti correnti bancari e 100 % delle quote societarie di (OMISSIS) s.r.l, nonche’ un credito per finanziamento soci).
Avverso questo sequestro la (OMISSIS), quale terzo sequestratario, tramite il Trustee (OMISSIS) s.r.l., proponeva richiesta di riesame rappresentando le proprie ragioni, con produzioni documentali e memoria scritta.
Il sequestro risulta illegittimo in quanto disposto su beni non nella disponibilita’ (in qualsiasi modo) degli indagati nel procedimento penale.
I beni risultano di proprieta’ del Trust. L’istituto risulta espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale (L. 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985). Solo nelle ipotesi di accertata perdita dei beni solo apparente non si configura la separazione del patrimonio del Trust con il disponente (sham trust). Il Trust in oggetto fu costituito dai coniugi (OMISSIS) nel 2010, ma come, anche, riconosciuto dall’ordinanza impugnata, il Trust con atto notarile del (OMISSIS) veniva completamente modificato (radicale novazione) sia soggettivamente che oggettivamente. L’incarico di Trustee veniva conferito ad una societa’ completamente autonoma dai coniugi ((OMISSIS) e (OMISSIS)) la (OMISSIS) s.r.l. e, peraltro, oneroso. Con l’atto notarile in oggetto i disponenti perdevano completamente qualsiasi potere di controllo o disposizione sui beni conferiti nel Trust (al di la’ di alcune facolta’ marginali riservate nelle norme costitutive).
Per il sequestro di beni conferiti in Trust sono necessari “elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori” – come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: 30 giugno 2015 n. 9229 -.
Con la conclusione del contratto del (OMISSIS) le parti hanno realmente conferito (trasferito) la piena proprieta’ di (OMISSIS) e del complesso dei beni al ricorrente Trustee (OMISSIS)h s.r.l., con ogni definitiva perdita di ogni potere disposizione dei conferenti sui beni del Trust.
Per l’ordinanza impugnata la conferma della perdurante disponibilita’ di (OMISSIS) in capo agli originari conferenti sarebbe desumibile dall’ampiezza dei poteri riservati, nel nuovo contratto, all’immutato guardiano del Trust (OMISSIS) e, in particolare, quello di nominare un nuovo Trustee. Si tratta di un palese travisamento della clausola contrattuale (articolo 13); secondo la lettera della disposizione contrattuale il guardiano non puo’ nominare un nuovo Trustee ma solo nominare nuovi ed aggiuntivi Trustee, impregiudicata quindi la posizione della (OMISSIS) s.r.l.
Il sequestro, pertanto, e’ avvenuto su beni appartenenti a persona estranea ai reati in accertamento.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2. 2. Con successive note e conclusioni la difesa ha ribadito la illegittimita’ del sequestro ritenendo, peraltro, non motivate le richieste del P.G. di inammissibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile perche’ proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati e, peraltro, articolato in fatto e reiterativo dei motivi del riesame.
4. Sia per il sequestro preventivo che per quello probatorio e’ possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge e, nemmeno, l’apparenza della motivazione e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva – con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimita’ – come il (OMISSIS) non puo’ considerarsi persona estranea al reato perche’ manca in radice il carattere di alterita’ rispetto alla sfera di disponibilita’ dell’indagato. Per l’ordinanza impugnata la particolare posizione del guardiano (OMISSIS) soggetto, peraltro, molto vicino ai disponenti – renderebbe di fatto il Trust svuotato di contenuto “e piegato alla volonta’ dei disponenti, che liberamente tramite il guardiano (figura si noti eventuale nell’economia di un Trust), potevano con facilita’ disporre ed estromettere l’odierno ricorrente”. Su tale fondamentale aspetto nel ricorso in cassazione si ritiene travisato il contenuto dell’articolo 13 del contratto. Tale travisamento, oltre a non essere stato denunciato in sede di riesame, risulta oltremodo manifestamente infondato in quanto la disposizione puo’ avere un senso solo se letta cosi’ come fatto dal Tribunale del riesame poiche’ la clausola prevede espressamente “la nomina di nuovi Trustee o di un nuovo Trustee potra’ essere effettuata e sara’ efficace, per liberare piu’ Trustee o un Trustee uscenti”.
Oltre a questo importante dato, l’ordinanza impugnata evidenzia numerosi aspetti per affermare la finalita’ meramente apparente del Trust in oggetto, ovvero: l’entita’ dei conferimenti sproporzionata alle finalita’ familiari della costituzione del Trust;
la sussistenza di un nesso tra oggetto del Trust e l’ipotizzata attivita’ illecita, come emergente dai flussi di uscita dei conti correnti del Trust, per le numerose operazioni verso la societa’ (OMISSIS) s.r.l., con somme poi ritrasferite ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS); anche la nomina di un soggetto professionale avvenuta solo nel 2018 ( (OMISSIS) S.R.L.) come nuovo Trustee non puo’ far configurare l’effettiva segregazione dei beni tra il patrimonio dei disponenti ed il Trust, in quanto la modifica e’ intervenuta poco prima della perquisizione a carico dei membri dell’associazione ex articolo 416 c.p.; (OMISSIS), sprovvista di capacita’ manageriali, e’ succeduta al Dei nella carica di amministratore unico della (OMISSIS), societa’ che costituiva la cassaforte del nucleo familiare ed il cespite di maggior valore tra i beni conferiti nel Trust, e tale e’ rimasta anche dopo l’atto del (OMISSIS), di nomina del Trustee professionale; la (OMISSIS) pertanto e’ stata ritenuta mero prestanome per la carenza di capacita’ adeguate alla carica e per aver ricoperto negli anni incarichi in ben 14 societa’ nonostante percepisse redditi non adeguati alle cariche ricoperte.
L’analisi del Tribunale del riesame, quindi, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche, in fatto, ipotetiche e, percio’, non valutabili in sede di giudizio di legittimita’; relative, peraltro, al vizio di motivazione non ammesso nel caso in esame. Si tratta di evidenti accertamenti di fatto insindacabili nel giudizio di legittimita’ se adeguatamente motivati, come nel caso in analisi.
Del resto, “E’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un “trust” dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori. (Fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni, conferiti in trust, individuati come profitto di reati tributari, nella quale la Corte ha censurato l’ordinanza del Tribunale che aveva accolto l’istanza di riesame non adeguatamente valutando, sulla base della struttura e dei concreti effetti del negozio giuridico posto in essere, le reali finalita’ elusive del programma di segregazione)” (Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015 – dep. 07/03/2016, P.M. in proc. Carmine, Rv. 26645001, vedi anche Sez. 1, n. 7442 del 10/12/2019 – dep. 25/02/2020, MAIELLI NICOLA, Rv. 27807902).
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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