E’ legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 5684.

La massima estrapolata:

E’ legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti.

Sentenza 3 ottobre 2018, n. 5684

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ve., domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza, ex art. 60 c.p.a., del T.a.r. per la Toscana, Sezione Prima, n. 1342 del 16 luglio 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato An. Ve. e l’Avvocato dello Stato An. Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per la Toscana, Sezione Prima, con sentenza n. 1342 del 2012, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso la determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza del 28 marzo 2012 con cui è stata disposta nei confronti del signor -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione con decorrenza dal 29 marzo 2012 e, per l’effetto, ha annullato tale provvedimento.
Di talché, l’amministrazione ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Incongruità e contraddittorietà . Difetto di motivazione. Eccesso di potere giurisdizionale.
Gli atti dell’inchiesta formale disciplinare non deporrebbero per l’uso occasionale di stupefacenti, per cui non potrebbe essere qualificata occasionale la condotta dell’interessato.
In ogni caso, il giudice di primo grado avrebbe fondato le proprie conclusioni, quanto alla presunta sproporzione tra fatto addebitato e sanzione irrogata, su una giurisprudenza minoritaria del Consiglio di Stato, ormai consolidatasi nel senso della piena valutazione del consumo di sostanze stupefacenti come fatto ostativo alla permanenza in servizio dei militari della Guardia di Finanza.
Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe errato nel sostenere che nessuna ricaduta vi sarebbe stata sul prestigio del Corpo.
La violazione del giuramento rappresenta la soglia varcata la quale la perdita del grado si applica in modo automatico, dal che consegue che in questi casi non sussisterebbero i presupposti per esercitare il potere di graduazione della sanzione in applicazione del principio di proporzionalità .
Contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere giurisdizionale.
Il giudice di primo grado, nella pronuncia di annullamento, avrebbe dimenticato di fare espressamente salvi gli ulteriori poteri disciplinari dell’amministrazione, cui sarebbe così impedito ogni ulteriore passo finalizzato comunque a valutare il comportamento del militare. In sostanza, il T.a.r. non avrebbe soltanto annullato l’atto di perdita del grado, ma avrebbe tolto all’amministrazione ogni ulteriore potere valutativo sulla gravissima condotta.
L’appellato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dell’appello.
L’istanza cautelare proposto dalle appellanti è stata accolta da questa Sezione con ordinanza 31 ottobre 2012, n. 4318, e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
Il Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale, con provvedimento del 28 marzo 2012, ha irrogato all’Appuntato scelto mare -OMISSIS- la sanzione della perdita del grado per rimozione.
I fatti contestati in sede disciplinare, come risulta dal provvedimento conclusivo del procedimento, sono riconducibili ad una vicenda giudiziaria, nell’ambito delle cui indagini, seppure il militare non abbia assunto alcuna posizione qualificata, è emerso aver avuto reiterati rapporti con un soggetto di origine tunisina (successivamente tratto in arresto) dedito allo spaccio di stupefacenti; in tale contesto il graduato ha confermato di aver intrattenuto contatti con detto spacciatore al fine di acquistare sostanze psicotrope per uso personale.
L’organo competente, nel ritenere condivisibile il giudizio di “non meritevolezza” a conservare il grado formulato dalla Commissione di disciplina, ha considerato che:
– gli approfondimenti dell’ufficiale inquirente hanno permesso di appurare che il graduato acquistava ripetutamente sostanza stupefacente per farne asseritamente uso personale;
– gli accadimenti addebitati al militare risultano ampiamente accertati dalle risultanze degli approfondimenti investigativi successivamente confermati dalle ammissioni dell’inquisito.
L’amministrazione – nel rilevare che l’anzianità di servizio e del grado rivestito dall’inquisito costituiscono fattori che aggravano la valutazione della posizione assunta proprio in ragione del fatto che tali requisiti ben avrebbero dovuto renderlo consapevole del valore antigiuridico della condotta posta in essere – ha irrogato la sanzione in quanto, con la propria condotta, l’inquisito:
– ha manifestato carenza di qualità morali e di carattere, violando in modo evidente i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento e connessi allo status di appartenente alla Guardia di Finanza ed alle rivestite qualità di appartenente ad un Corpo di polizia;
– ha arrecato grave e concreto nocumento:
* all’immagine ed al prestigio del Corpo derivato dal suo coinvolgimento e collusione con un soggetto criminale inficiando la stima e la fiducia riposta nella Guardia di Finanza dalle altre Istituzioni della Pubblica Amministrazione coinvolte nella vicenda;
* al superiore interesse pubblico e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, non essendo ammissibile, infatti, che la Guardia di Finanza, tra i cui propri compiti istituzionali ha l’obbligo di esercitare azione di prevenzione, contrasto e repressione all’uso ed al traffico di stupefacenti, mantenga in servizio un proprio dipendente per il quale è stato accertato, anche per propria ammissione, l’acquisto e l’assunzione di sostanze psicotrope ed il coinvolgimento e la frequentazione con persone implicate in attività di spaccio di stupefacenti minando in modo incontrovertibile la propria integrità ;
In definitiva, l’Amministrazione ha ritenuto che il comportamento in disamina realizza, nella sua gravità, l’assoluta incompatibilità di status, imponendo l’adozione di provvedimenti di natura espulsiva, non ravvisandosi la possibilità di esaminare alcuna circostanza attenuante data la palese e piena violazione del giuramento.
3. Le statuizioni contenute nella sentenza appellata, che hanno indotto il giudice di primo grado a ritenere il giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione eccessivamente severo “alla luce non soltanto dell’occasionalità delle condotte accertate a carico del ricorrente (per inciso, prive di rilevanza penale), ma anche dell’atteggiamento collaborativo da costui tenuto, nei limiti dell’esigibile, durante l’intero corso del procedimento disciplinare, nonché degli ottimi precedenti di servizio dello stesso”, non possono essere condivise.
3.1. In primo luogo, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla trascrizione delle conversazione telefoniche intercettate, in cui il militare utilizzava l’utenza mobile c.d. di servizio della Guardia di Finanza per contattare l’interlocutore, è emersa in modo inequivoco la non episodicità dei contatti tra il graduato ed un pusher di nazionalità tunisina nonché la conoscenza delle abitudini del consumatore da parte del pusher.
Dal verbale di sommarie informazioni di persona informata, in data 3 maggio 2011, inoltre, risulta che alla domanda relativa alla conoscenza di un cittadino tunisino che utilizza un certo numero di cellulare, il militare ha risposto “Non ricordo con esattezza il numero, ma ricordo che contattavo un nord africano che abitava a Ravenna dal quale acquistavo piccoli quantitativi di hashish che fumavo per uso personale. Quando lo contattavo per acquistare lo stupefacente io mi presentavo con il nome Gi.” e, ad altra domanda, ha risposto “Il tunisino era sempre solo e le cessioni le effettuava in una traversa di via Trieste nei pressi di un bar pasticceria di cui non ricordo il nome e l’ubicazione. Il soggetto giungeva sul luogo della cessione in bicicletta”.
Pertanto, può ritenersi accertato che il militare abbia fatto uso non episodico di sostanze stupefacenti, acquistando le stesse da un soggetto dedito allo spaccio di tali sostanze, sicché la ricostruzione dei fatti che è alla base del provvedimento disciplinare non può dirsi in alcun modo contraddittoria o travisata.
3.2. Per quanto riguarda la dedotta sproporzione della sanzione, è innanzi tutto da rilevare che la valutazione in ordine al rilievo e alla gravità dell’infrazione disciplinare è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale si esprime al riguardo con un giudizio dell’organo collegiale (la Commissione di disciplina) che il giudice amministrativo in sede di legittimità non può sindacare nel merito, ma solo in quanto abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria.
La condotta dell’appellato risulta di oggettiva gravità in relazione all’appartenenza dello stesso ad un Corpo militare come la Guardia di Finanza tra le cui prioritarie finalità istituzionali rientra proprio il contrasto ai fenomeni di criminalità connessi al traffico e allo spaccio di stupefacenti.
In altri termini, è evidente la contrapposizione tra il comportamento assunto dal dipendente, le finalità istituzionali del Corpo ed i doveri derivanti dal giuramento prestato e tale contrapposizione rende logicamente incompatibile la permanenza in servizio del finanziere.
Del resto, occorre osservare, secondo comuni canoni di logica ed esperienza, che il consumo di stupefacenti comporta – in via diretta o indiretta – un’inevitabile contiguità o comunque contatto con chi vende o cede tali sostanze e dunque con soggetti spacciatori, operanti nell’illegalità e dediti a traffici che il Corpo ha, invece, proprio la missione istituzionale di reprimere.
In conclusione – rilevato che per costante giurisprudenza le sanzioni di stato non ammettono ontologicamente graduazioni – il provvedimento espulsivo oggetto di contestazione non si connota come abnorme o sproporzionato, tenuto conto delle funzioni repressive del traffico di stupefacenti specificamente assegnate ai militari della Guardia di Finanza (cfr. Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2018, n. 307).
La giurisprudenza, con specifico riferimento ai casi di specie, infatti, si è consolidata nel ritenere legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti (cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2017, n. 2405, che richiama Cons. Stato, IV, 13 maggio 2010, n. 2927).
3.3. Per quanto concerne, infine, l’omessa considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’interessato e dei buoni, se non ottimi, precedenti di carriera dello stesso, è sufficiente ribadire che le sanzioni di stato non possono essere graduate, sicché, una volta accertata la violazione del giuramento e una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza alla Guardia di Finanza con conseguente cesura del rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra il militare e l’Istituzione di appartenenza, la continuazione del rapporto di impiego ne è inevitabilmente preclusa.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico della parte appellata ed a favore dell’appellante (Comando generale della Guardia di Finanza).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante (Comando generale della Guardia di Finanza).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

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