È legittimo il licenziamento in tronco del dirigente medico che per nascondere l’utilizzo della vettura aziendale fuori dall’orario previsto dichiari il falso posticipando il sinistro dalla sera alla mattina seguente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 maggio 2021| n. 11644.

È legittimo il licenziamento in tronco del dirigente medico che per nascondere l’utilizzo della vettura aziendale fuori dall’orario previsto, dichiari il falso posticipando il sinistro dalla sera alla mattina seguente, quando cioè la guida del mezzo gli sarebbe stata consentita.

Sentenza|4 maggio 2021| n. 11644

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Impiego pubblico – Dirigente medico – Licenziamento disciplinare – Fattispecie – Dissimulazione incidente con auto aziendale impropriamente utilizzata – Giudizio su gravità e compromissione rapporto fiduciario – Valutazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24507/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 570/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA depositata il 13/06/2019 R.G.N. 175/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dalla Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Reggio Emilia (di seguito AUSL) nei confronti di (OMISSIS), dirigente medico della stessa.
1.1 I fatti riguardavano l’avere il lavoratore dissimulato un sinistro avvenuto la sera del (OMISSIS), alla guida di un’auto aziendale, allo scopo di occultare l’uso improprio del suddetto mezzo, dichiarando nella denuncia aziendale che esso era avvenuto, in circostanze differenti, la mattina seguente, quando egli aveva effettivamente necessita’ del veicolo per ragioni di servizio, con ulteriori violazioni alle norme interne sull’utilizzazione dei mezzi (esclusivita’ rispetto ai compiti di ufficio; divieto di detenere il medesimo presso l’abitazione privata; obbligo di compilare il libretto di marcia etc.).
La Corte riteneva fosse indubbio che l’unico incidente che aveva coinvolto il (OMISSIS) fosse quello della sera dell'(OMISSIS), essendo inverosimile che potessero essersi verificati due sinistri sullo stesso mezzo a dodici ore di distanza, oltre al fatto che tale assunto era stato smentito dall’istruttoria.
Riteneva quindi che la gravita’ del comportamento, atta a giustificare il recesso in tronco, fosse da ravvisare non tanto nell’utilizzazione con modalita’ irregolari del mezzo aziendale, quanto nell’avere tenuto il datore di lavoro all’oscuro delle modalita’ di verificazione dell’incidente e nell’avere cercato di mascherare la realta’, denunciando un falso sinistro.
2. (OMISSIS) ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso della AUSL.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo si adduce nullita’ della sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che l’assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe inverosimile che si fossero verificati due incidenti sullo stesso mezzo a dodici ore di distanza sarebbe soltanto apparente e apodittico, risolvendosi nella mera affermazione – senza spiegazione – del convincimento raggiunto.
Il secondo motivo afferma la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) in quanto l’accertamento della Corte territoriale in ordine alla simulazione del secondo incidente sarebbe fondata “sul nulla” ed avrebbe finito per porre illegittimamente a carico del lavoratore l’onere probatorio.
Il terzo motivo contiene denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), che individua nell’effettiva esistenza del secondo incidente, la cui verificazione era tale da inficiare le accuse di simulazione rivolta al (OMISSIS).
Il quarto motivo censura infine la sentenza per violazione degli articoli 7 e 8 del Codice Disciplinare nonche’ degli articoli 1175, 1362, 1371, 1375, 2140, 2016 e 2119 c.c., per errata applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e difetto di proporzionalita’, oltre ad omessa considerazione del servizio precedentemente prestato per quasi 18 anni senza altri procedimenti disciplinari a carico.
2. I motivi, stante la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente.
L’affermazione centrale della sentenza impugnata e’ quella per cui sarebbe “inverosimile” che possano essersi verificati due sinistri sullo stesso mezzo a 12 ore di distanza.
Tale affermazione giustifica due ordini di lettura, nel senso che la Corte potrebbe avere detto che non fosse possibile il verificarsi dei due incidenti, oppure che non fosse probabile che cio’ fosse accaduto.
Poiche’ e’ palese che una tale impossibilita’ non e’ predicabile, non emergendo che il primo incidente avesse messo definitivamente fuori uso il veicolo, e’ evidente che la lettura della motivazione debba essere l’altra, ovverosia che la Corte ha ritenuto poco probabile che il (OMISSIS) avesse fatto due incidenti con lo stesso mezzo a distanza ravvicinata di tempo.
L’affermazione e’ accompagnata da una effettivamente non meglio spiegata smentita istruttoria dell’assunto del ricorrente (“oltre al fatto che tale assunto e’ stato smentito dall’istruttoria”), ma in se’ essa ha l’effetto di una presunzione semplice (articolo 2729 c.c.) costruita sull’identita’ del mezzo e sulla ravvicinatezza oraria dell’accaduto, cui la motivazione associa, subito di seguito, il rilievo in ordine all’esigenza del (OMISSIS) di dare giustificazione ai danni provocati all’autovettura da lui irregolarmente prelevata il giorno precedente rispetto alla necessita’ di servizio.
La costruzione probabilistica, per quanto sintetica e contratta, non puo’ dirsi illogica e quindi va da se’ che non vi sia stata violazione delle regole sull’onere probatorio, avendo in sostanza la Corte ritenuto provato che l’incidente fosse stato solo uno e solo quello, pacificamente verificatosi, del giorno precedente. Ne deriva l’infondatezza del primo e del secondo motivo e l’inammissibilita’ del terzo, in quanto la Corte non ha omesso di valutare il fatto storico del secondo incidente, ma lo ha invece valutato, escludendo pero’ che esso si fosse verificato.
Quanto al quarto motivo, la Corte territoriale ha ritenuto esplicitamente che l’illecito non fosse da riportare alle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 8 del Codice Disciplinare, con riferimento, si puo’ qui aggiungere, al caso (lettera f) di “occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati”, ma evidentemente all’articolo 8, comma 11, che contempla, alla propria lettera f) l’ipotesi generale di “atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti seppure estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti del terzo, di gravita’ tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 c.c.”.
D’altra parte, e’ chiaro che una cosa e’ il mero occultamento di un danno al mezzo, altra e piu’ grave cosa e’ l’avere “cercato di mascherare la realta’, denunciando un falso sinistro” (cosi’ la Corte territoriale), che e’ derivata dalla ricostruzione fattuale posta al centro della decisione di appello e su cui la Corte territoriale ha esplicitamente incentrato la propria valutazione di gravita’ e quindi di proporzionalita’ dell’accaduto rispetto alla sanzione applicata ed in ragione dell’idoneita’ del comportamento a ledere il nesso fiduciario.
Il giudizio riguardante la gravita’ e la irrimediabile compromissione dell’elemento fiduciario pertiene del resto al giudice del merito e come tale resta insuscettibile, in sede di legittimita’, di essere rivisitata sulla base di considerazione (v. l’incensuratezza disciplinare) di elementi non necessariamente decisivi (v. articolo 360 c.p.c., n. 5).
3. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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